L.R. 23 Marzo 1990, n. 34 |
Norme la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali.
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(Pubblicata nel B.U. 10 aprile 1990, n. 10). Art. 1 (Pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo) 1. All'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi: "Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico-attuariale del fondo e' presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione. All'inizio di ogni legislatura, ovvero per quanto concerne la legislatura in corso, a far tempo dalla data in vigore della presente legge, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo puo' essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Cosiglio Regionale, in modo da assicurare, enro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo. Per la legislatura in corso, il disavanzo finanziario del fondo e' ripianato con una contribuzione "una tantum" a carico dell'esercizio 1990. Le norme di cui ai predetti commi, restano in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolera' la materia". Art. 2 (Aumento di contributi obbligatori a carico dei consiglieri regionali) 1. La misura dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29 e' elevata al 22 per cento della indennita' mensile lorda del consigliere. 2. I contributi obbligatori dei consiglieri in carica, di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, sono ridotti nella misura dell'uno per cento della indennita' mensile lorda stabilita per i consiglieri stessi, in relazione alle funzioni di istituto espletate. Il fondo per la liquidazione dell'indennita' di fine mandato resta alimentato come indicato nelle restanti voci inserite nell' articolo stesso. Art. 3 1. Le norme relative al completamento del quinquennio del decennio contributivo o comunque di ogni altro periodo contributivo non sono applicabili nei confronti dei consiglieri che o assumono la carica dopo essere stati membri del Parlamento Nazionale ed Europeo, o cessino dalla carica perché eletti in detti parlamenti. Art. 4 1. Il comitato di amministrazione dei fondi di previdenza e d'indennita' di fine mandato qualora raggiunge la maggioranza nella prima convocazione, nella successiva convocazione deliberera' con la presenza della maggioranza dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e di almeno altri tre membri del comitato stesso e di un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti dei fondi, il quale non avra' diritto al voto. 2. Il comitato di amministrazione di cui al precedente comma e' integrato da un rappresentante dell'associazione ex consiglieri regionali del Lazio. Art. 5 1. E' abrogata ogni norma in contrasto con le presenti disposizioni. Art. 6 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, da prevedere per l'anno 1990 in L. 800 milioni si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo n. 26001 denominato: "Spese per l'indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio regionale" iscritto nel bilancio di previsione 1990, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. Per gli esercizi successivi al 1990, con la legge di bilancio si provvedera' ad istituire apposito capitolo di spese aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |