L.R. 14 Settembre 1982, n. 33 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e norme per l' utilizzazione delle somme stanziate nei bilanci 1981 e 1982 per la concessione di contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria negli insediamenti artigianali ed industriali.
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(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1982, n. 27) Art. 1 Dopo l' articolo 1 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e' aggiunto il seguente articolo 1- bis: << La Regione ha facolta' di concedere agli enti di cui al secondo comma dell' articolo precedente contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all' interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/ o industriali, in conformita' alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, sempre che per tali opere si utilizzino aree di proprieta' di detti enti >>. Art. 2 Dopo l' articolo 7 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e' aggiunto il seguente articolo 7- bis. << Gli enti interessati, per ottenere i contributi di cui all' articolo 1- bis della presente legge, devono inoltrare istanza all' Assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato corredata: a) dagli estratti degli strumenti urbanistici vigenti nel comune attestanti la destinazione dell' area ad insediamenti produttivi artigianali e/ o industriali per imprese di piccola o media dimensione; b) dalla documentazione comprovante la proprieta' dell' area necessaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; c) dalla relazione prevista dalla lettera b) del precedente articolo 7; d) da copia della deliberazione richiesta al numero 3 della lettera d) del precedente articolo 7 >>. Art. 3 Per le istanze di assegnazione dei contributi pendenti all' atto dell' entrata in vigore della presente legge, che rientrano nell' ambito di applicazione dell' articolo 1- bis, l' Assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato provvedera' ad indicare, agli enti interessati, i provvedimenti da adottare e la documentazione integrativa necessari per ottenere i contributi. Art. 4 Per l' utilizzazione delle somme gia' stanziate nei bilanci relativi agli anni 1981 e 1982 per l' attuazione della legge 22 settembre 1978 n. 60, si procedera', in via transitoria, come segue: a) il contributo per le spese relative alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare all' interno o al servizio delle aree destinate ad insediamenti produttivi e' fissato nella misura massima di L. 9.000 per metro quadrato per le aree destinate ad insediamenti artigiani, e di L. 13.000 per metro quadrato per le aree destinate ad insediamenti di imprese industriali di piccola o media dimensione; b) la misura del contributo da assegnare a ciascun ente richiedente e' determinata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare, su proposta dell' Assessore regionale all' industria, commercio ed artigianato e sara' stabilita tenendo conto degli strumenti programmatici regionali vigenti e, sotto il profilo delle priorita, comparativamente ad altre richieste, delle realizzazioni comportanti maggiori incrementi dei livelli occupazionali e maggiori effetti diretti ed indotti nelle economie locali. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |