Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7: << Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola >>.

Numero della legge: 17
Data: 9 marzo 1983
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1983

L.R. 09 Marzo 1983, n. 17
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7: << Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola >>.

(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1983, n. 9)


Art. 1

Il secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 e' cosi' modificato:

<< Concede in alternativa contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole, contratte direttamente con societa' di leasing, operanti nel settore agricolo e convenzionate con la Regione Lazio >>.


Art. 2

Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 e' cosi' integrato: << g) motori e pompe da sostituire per obsolescenza o a seguito di modifiche da apportare ad impianti di irrigazione esistenti; irrigatori automatici; i) macchine per uso zootecnico (refrigeratori, mezzi di trasporto refrigeranti, nastri trasportatori, mungitrici mobili) >>.


Art. 3

L' articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7, e' sostituito dal seguente:

<< Per le operazioni creditizie di cui al primo comma dell' articolo 1 della presente legge, il tasso d' interesse a carico dei beneficiari, e' fissato nelle misure minime previste dalle norme statuali.
Il concorso regionale e' pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilita dallo Stato e quella di ammortamento calcolata al tasso agevolato a carico dei beneficiari ugualmente fissato dalle norme statuali.
Per le operazioni di locazione finanziaria di cui al secondo comma dell' articolo 1, il contributo regionale in conto canoni e' stabilito in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato, fissati dalle norme statuali.
Il tasso agevolato a carico dei beneficiari non puo' risultare inferiore a quello minimo stabilito dalle norme statuali in vigore >>.


Art. 4

L' articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 e' cosi' sostituito:

<< Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni strumentali, nella fattispecie macchine ed attrezzature agricole, acquistati dalla societa' di leasing concedente su scelta e indicazione dell' utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, con facolta' di quest' ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento del solo valore residuo gia' concordato in sede contrattuale >>.


Art. 5

L' articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 e' sostituito dal seguente:

<< Le domande per la concessione dei benefici di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge devono essere presentate ai settori regionali decentrati dell' assessorato all' agricoltura competenti per territorio e all' istituto di credito prescelto.
I settori regionali decentrati dell' assessorato all' agricoltura, competenti per territorio, provvedono a comunicare direttamente agli interessati, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, di cui al primo comma, l' acccoglimento o meno della stessa e il relativo nulla osta per la conseguente operazione finanziaria se non superiore a L. 70 milioni. Detti settori, entro lo stesso termine di sessanta giorni, trasmettono all' assessorato regionale all' agricoltura le domande per le operazioni finanziarie superiori a L. 70 milioni in uno alla relativa istruttoria.
L' assessorato regionale all' agricoltura entro ulteriori trenta giorni provvede a comunicare direttamente agli interessati l' accoglimento o meno delle domande pervenutegli e il relativo nulla - osta per la seguente operazione finanziaria.
Nel caso di accoglimento della domanda e della concessione del relativo nulla - osta il settore regionale decentrato, competente per territorio, o l' assessorato regionale all' agricoltura, indicano contestualmente il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale deve essere effettuato l' acquisto.
Tale termine deve essere prorogato una solo volta su richiesta motivata del beneficiario e dell' istituto finanziatore. Nessun obbligo incombe all' amministrazione regionale di concedere i benefici di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge per eventuali acquisti da parte dei richiedenti, dopo la presentazione della domanda, senza che sia stato loro prima notificato l' accoglimento della medesima e il relativo nulla - osta.
L' erogazione del prestito da parte dell' istituto di credito e' effettuata entro trenta giorni dalla ricezione della conferma dell' avvenuto acquisto rilasciata dal settore decentrato dell' assessorato regionale all' agricoltura, competente per territorio.
Le domande inerenti i contributi regionali per operazioni di locazione finanziaria saranno corredate da copia del contratto leasing che sara' perfezionato entro venti giorni dall' avvenuta comunicazione di accoglimento della domanda e del relativo nulla - osta. I modi e i termini di presentazione della domanda e di istruttoria sono gli stessi di cui ai precedenti commi. Su proposta dei settori decentrati dell' agricoltura, competenti per territorio o dell' assessorato regionale all' agricoltura, il Presidente della Giunta regionale emette il decreto di concessione e liquidazione delle provvidenze regionali >>.


Art. 6

L' articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 e' cosi' integrato:
<< Le priorita' di cui ai commi precedenti vanno rispettate anche nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge per i contratti di locazione finanziaria >>.


Art. 7

L' articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 e' sostituito dal seguente:

<< Il concorso regionale sui prestiti quinquennali di esercizio viene corrisposto agli istituti bancari o enti in unica soluzione, scontando all' attualita' le rate costanti posticipate di concorso regionale, da calcolarsi in semestralita' o annualita'.
L' attualizzazione delle suddette rate va calcolata con riferimento al tasso globale al quale e' stata perfezionata l' operazione di credito ed in base ad apposita convenzione, da stipularsi tra la Regione e gli istituti di credito >>.


Art. 8

L' articolo 14 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7, e' cosi' integrato:
<< Gli oneri conseguenti all' applicazione della presente legge graveranno sul capitolo n. 01553 del bilancio 1983. Al finanziamento del predetto capitolo si provvedera' con successiva legge di variazione >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.