L.R. 16 Luglio 1973, n. 28 |
Modifiche agli articoli 102, 103 e 104 del DPR 27 marzo 1969, n. 130, concernenti requisiti di ammissione ai concorsi pubblici previsti in tali articoli.
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Art. 1 Al concorso per la copertura del posto di direttore amministrativo previsto dall'art. 102 del DPR 27 marzo 1969, n. 130 sono ammessi a partecipare anche gli impiegati regionali ovvero delle delle amministrazioni provinciali e comunali in possesso dei seguenti requisiti: 1) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio od altra laurea equipollente; 2) anzianita' di servizio di ruolo nella carriera direttiva amministrativa non inferiore agli anni 12 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale regionale, ad anni 10 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale provinciale, ad anni 8 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale di zona. Art. 2 Al concorso per la copertura del posto di vice direttore amministrativo previsto dall'art. 103 del DPR 27 marzo 1969, n. 130 sono ammessi a partecipare anche gli impiegati regionali in possesso dei seguenti requisiti: 1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio od altra laurea equipollente; 2) anzianita' di servizio di ruolo nella carriera direttiva amministrativa non inferiore a 5 anni. Art. 3 Al concorso per la copertura del posto di capo ripartizione o capo divisione amministrativa previsto dall'art. 104 del DPR 27 marzo 1969, n. 130 sono ammessi a partecipare gli impiegati degli enti ospedalieri, delle regioni, dei comuni, delle provincie o delle amministrazioni dello Stato in possesso dei seguenti requisiti: 1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio od altra laurea equipollente; 2) anzianita' di servizio di ruolo nella carriera direttiva amministrativa non inferiore ad anni 3. Art. 4 Nella prima applicazione della presente legge, in attesa che le Regioni provvedono all'inquadramento dei dipendenti nei propri ruoli, sono ammessi ai concorsi di cui ai precedenti articoli gli impiegati regionali comandati, trasferiti, o comunque in servizio, computando nell'anzianita' prescritta per la partecipazione ai concorsi medesimi, anche il servizio prestato nella carriera direttiva amministrativa presso le amministrazioni o gli enti di provenienza. Art. 5 E' abrogata la legge regionale analoga approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 maggio 1973. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |