Interventi creditizi in favore degli allevatori laziali per sopperire ai danni sofferti per la prolungata siccita'.

Numero della legge: 30
Data: 28 agosto 1986
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1986

L.R. 28 Agosto 1986, n. 30
Interventi creditizi in favore degli allevatori laziali per sopperire ai danni sofferti per la prolungata siccita'.

(Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1986, n. 25)


Art. 1

La Regione, al fine di sostenere gli allevamenti laziali in crisi per i danni sofferti in conseguenza dell' eccezionale siccita' verificatasi nel periodo estivo dell' anno 1985, eroga un concorso nel pagamento degli interessi relativi ai prestiti di esercizio triennale, anche in aggiunta al credito di esercizio ordinario di cui alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10.
Il concorso e' pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell' agricoltura ai sensi della vigente legislazione nazionale e la quota a carico dell' allevatore fissata nel 4,50 per cento per l' imprenditore agricolo a titolo principale e nel 3,25 per cento per i coltivatori diretti.
Il concorso e' concesso su prestiti per un massimo di L. 100.000 per ogni capo ovino o caprino e di L. 400.000 per ogni capo bovino, bufalino ed equino.


Art. 2

I prestiti triennali di cui al precedente articolo 1, concessi in favore degli allevatori non proprietari di beni immobili, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di un fondo speciale istituito con apposito capitolo del bilancio regionale.
La garanzia si estende all' intero importo della perdita complessiva che gli istituti e gli enti abilitati all' esercizio del credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l' esperimento di tutte le occorrenti procedure di riscossione coattiva.


Art. 3

Per le operazioni di credito di cui alla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10.


Art. 4

L' onere per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 1 della presente legge rientra negli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 01101 e n. 01103 del bilancio regionale 1986, istituiti ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10.
Per la costituzione del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 2 e' stanziata la somma di lire 400.000.000 per l' esercizio 1986 da iscrivere al capitolo n. 03017 avente per oggetto: << Fondo speciale di garanzia per prestiti di esercizio straordinario con ammortamento triennale a favore degli allevatori non proprietari di beni immobili >>.
Alla copertura dell' onere di cui al precedente secondo comma si provvedera', per l' anno 1986, mediante utilizzazione del fondo iscritto al capitolo n. 29801 (fondo globale, elenco n. 4, lettera e) del bilancio regionale 1986.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.