Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario1990.

Numero della legge: 74
Data: 7 giugno 1990
Numero BUR: 16
Data BUR: 15/06/1990

L.R. 07 Giugno 1990, n. 74
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario1990.

(Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1990, n. 16, S.O. n. 3)


Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione Lazio 1990 e' approvato in L. 17.055.999.543.284 in termini di competenza ed in L. 19.355.849.799.537 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle impose, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione Lazio delle somme dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1990, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella «A»).


Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione Lazio per l'anno finanziario 1990 e' approvato in L. 17.055.999.543.284 in termini di competenza e in L. 19.355.849.799.537 in termini di cassa.

2. E' autorizzato secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lazio, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dei dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione (tabella «B»).

3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Lazio per l'anno finanziario 1990.


Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione Lazio per l'arco di tempo relativo agli anni 1990/1992.


Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) elenco n. 1, concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
b) elenco n. 2, concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;
d) elenco n. 4, concernente i provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali iscritti ai seguenti capitoli:
capitolo n. 29801, L. 2.900.000.000; capitolo n. 29802, L. 33.500.000.000; capitolo n. 29821, L. 3.500.000.000; capitolo n. 29822, L. 93.000.000.000; capitolo n. 29831, L. 1.200. 000. 000; capitolo n .29832, L .12.050.000.000;
capitolo n .29841, L .1.500.000.000; capitolo n .29842, L .30.300.000.000; capitolo n .29851, L .950.000.000; capitolo n. 29852, L. 64.400.000.000;
e) elenco n. 5, concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione Lazio viene autorizzata, per l'anno 1990, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 1.188.901.000.000.
Tali mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusi e per la durata massima d'ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni. Nel caso in cui in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al secondo comma del precedente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al precedente quarto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi all'entita' degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335;
f) elenco n. 7, concernente i capitoli di spesa alla cui copertura e' destinato il saldo finanziario presunto della gestione dell'esercizio 1989, relativamente alla lettera B) (gestione dei fondi non soggetti a vincolo di destinazione) per l'importo complessivo di L. 350.000.000. L'adozione degli atti di impegno ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con imputazione ai fondi indicati nel predetto elenco n. 7 e' consentita subordinatamente all'accertamento del saldo stesso nei sensi indicati negli articoli 15 e 16 della richiamata legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.



Art. 5

1. Al fine di uniformare le procedure contabili viene disposto il ripristino della originaria impostazione del piano dei conti relativamente agli interventi di cui ai capitoli elencati al successivo comma, nei termini prescritti con le leggi regionali istitutive dei medesimi, mediante unificazione negli stessi dei capitoli di spesa di analogo oggetto successivamente istituiti in attuazione della facolta' prevista al terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33.

2. In relazione a quanto precede, le somme impegnate nonche' le rimanenze non formalmente impegnate risultanti in conto competenza al 31 dicembre 1989 per i sottoelencati capitoli esistenti nel bilancio del medesimo esercizio 1989 sono trasferite tra i residui dei capitoli a fianco di ciascuno indicati, ai medesimi fondi residui e' applicabile, limitatamente al 1990, la disciplina prevista per i fondi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 33 della legge regionale n. 15/1977; dal capitolo n. 02001 al capitolo n. 02006; dal capitolo n. 02002 al capitolo n. 02007; dal capitolo n. 08002 al capitolo n. 08001; dal capitolo n. 16589 al capitolo n. 16590; dal capitolo n. 16591 al capitolo n. 16592;
dal capitolo n. 16851 al capitolo n. 16852; dal capitolo n. 17104 al capitolo n. 17103.

3. La medesima disciplina disposta per i sopraindicati capitoli e' applicabile ai residui iscritti ai capitoli n. 09215, n. 03003 e n. 03004.

4. 1 residui esistenti al 31 dicembre 1989 ai capitoli n. 14541, n. 14103, n. 25794 e n. 25795 sono trasferiti, rispettivamente ai capitoli n. 14001, n. 14102, n. 25994 e n. 25995.

5. All'accertamento degli eventuali residui di stanziamento conservati ai sensi del precedente secondo e terzo comma si provvedera' con separato provvedimento di accertamento rispetto al decreto di cui al secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale n. 15 del 1977.


Art. 6

1. Agli effetti della chiusura dei fondi di cui all'articolo 8 della legge regionale I' ottobre 1979, n. 82, l'avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale del programma di utilizzazione comporta lo svincolo delle somme comunque disponibili nei conti all'uopo intestati alle comunita' montane, resta salvo, comunque, l'obbligo della presentazione del conseguente rendiconto.


Art. 7

1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio - (l.R.S.P.E.L.), deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 5 ottobre 1989 con atto n. 203, e' approvato nel limite della compatibilita' delle previsioni di entrata e di uscita con l'ammontare dei trasferimenti previsti a carico del bilancio regionale per l'anno 1990.

2. L'I.R.S.P.E.L. e' tenuto ad apportare al proprio bilancio preventivo le variazioni che si renderanno necessarie per assicurare il rispetto di quanto previsto al precedente comma.
(Allegati «A» e «B» ed elenchi: Omissis).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.