Collegi dei revisori degli enti ospedalieri.

Numero della legge: 35
Data: 26 aprile 1979
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1979

L.R. 26 Aprile 1979, n. 35
Collegi dei revisori degli enti ospedalieri.





Art. 1
(Collegio dei revisori degli enti ospedalieri )

Il collegio dei revisori degli enti ospedalieri della Regione Lazio e' composto da tre rappresentanti della Regione, di cui uno di minoranza, nominati dalla Giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare e da un rappresentante del Ministero del tesoro, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato. Il collegio provvede a nominare nel suo seno il presidente che verra' scelto tra i rappresentanti regionali. In sede di votazione, a parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
I componenti del collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Non possono far parte del collegio dei revisori degli enti ospedalieri:
a) i membri dei consigli di amministrazione e i dipendenti degli enti ospedalieri ubicati nella Regione;
b) il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado dei membri del consiglio di amministrazione dell' ente;
c) gli amministratori e i dipendenti nonche' coloro che svolgono in modo continuativo attivita' retribuita nelle case di cura ubicate nella Regione.


Art. 2
(Attribuzioni)

Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione dell' ente ospedaliero e sulla regolarita' dell' attivita' amministrativa dell' ente stesso. Spetta, in particolare, al collegio dei revisori:
a) l' esame dei progetti di bilancio, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi nonche' la predisposizione delle relative relazioni;
b) l' accertamento della regolare tenuta della contabilita' dell' ente;
c) la vigilanza sulla corrispondenza delle somme alle destinazioni stabilite con leggi e deliberazioni della Regione;
d) la verifica della cassa, dei valori e degli altri titoli.
I componenti del collegio dei revisori possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione. A tal fine deve essere loro inviata apposita convocazione nelle forme e nei termini previsti per i membri del consiglio di amministrazione.
I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nonche' chiedere agli organi competenti notizie circa l' andamento dell' amministrazione ospedaliera.


Art. 3
(Funzionamento)

Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente del collegio stesso mediante avviso scritto, contenente l' ordine del giorno della riunione, con almeno cinque giorni di preavviso. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per la verifica della contabilita' e della cassa dell' ente.
Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno due componenti. Delle riunioni viene redatto processo verbale.
Il verbale e' sottoscritto dal presidente del collegio e deve essere approvato dal collegio stesso nella seduta successiva.
Ogni componente ha diritto a far inserire nel verbale le dichiarazioni e le riserve espresse nel corso della discussione nonche' la menzione e la motivazione dei voti da lui espressi.
Nel libro dei verbali sono annotati gli accertamenti effettuati a norma dell' ultimo comma del precedente articolo.
Il collegio dei revisori invia copia dei verbali al presidente dell' ente ospedaliero ed alla Regione. Il collegio e' tenuto altresi' a fornire le informazioni che gli siano richieste dal presidente dell' ente ospedaliero e dagli organi regionali.


Art. 4
(Indennita' ai membri del collegio dei revisori)

Ai membri dei collegi dei revisori degli enti ospedalieri spetta una indennita' di funzione mensile fissata nella seguente misura, al lordo delle trattenute di legge:
a) L. 30.000 per gli enti ospedalieri fino a 400 posti - letto;
b) L. 40.000 per gli enti ospedalieri da 401 a 800 posti - letto;
c) L. 60.000 per gli enti ospedalieri da oltre 800 posti - letto.
Per il presidente l' indennita' di cui al comma precedente e' aumentata del trenta per cento.
Al personale dello Stato e degli enti pubblici le indennita' di cui al presente articolo non vengono corrisposte qualora cio' sia vietato dalle norme che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale stesso. Per il personale dipendente dalla Regione resta fermo questo disposto dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 5
(Indennita' di trasferta)

Ai membri dei collegi dei revisori, oltre alla indennita' di funzione ad essi spettante, compete il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, nella misura giornaliera di L. 15.000.
Per il rimborso delle spese di viaggio si applicano le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 44. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dalle norme statali vigenti in materia.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.