L.R. 26 Ottobre 1999, n. 29 |
"ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE VILLA BORGHESE".
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s.o. n. 4 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Istituzione) 1. E' istituita l'area naturale protetta di Villa Borghese, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, compresa nel sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio. 2. L'area e' classificata riserva naturale ed è definita di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 2 (Finalità) 1. L'istituzione della riserva naturale Villa Borghese, di seguito denominata riserva, e' finalizzata: a) a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area; b) alla tutela e recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di specie animali e vegetali; c) allo sviluppo economico e sociale delle comunita' locali interessate; d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi. Art. 3 (Perimetrazione) 1. La riserva, che ricade nel Comune di Nettuno, e' delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, di cui all'allegato A, e descritti nella relazione, di cui all'allegato B, che sono parte integrante della presente legge. 2. L'organismo di gestione di cui all'articolo 5 provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dell'insediamento dell'organismo di gestione, all'apposizione di idonei cartelli perimetrali ed in prossimita' di tutti i varchi e strade di accesso alla riserva, recanti la scritta "Regione Lazio - Sistema delle Aree Naturali Protette - Riserva Naturale Provinciale Villa Borghese" e il simbolo o marchio caratteristico della riserva, concordato con l'assessorato regionale competente in materia di aree naturali protette. 3. L'individuazione di eventuali aree contigue e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 10 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 4 (Misure di salvaguardia e divieti) 1. Fino alla data di esecutivita' del piano e del regolamento della riserva, di cui all'articolo 6, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, salvo quanto previsto al comma 2. 2. All'interno del perimetro della riserva e' vietata l'attivita' venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6. Art. 5 (Gestione) 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, la gestione della riserva e' affidata alla Provincia di Roma, che vi provvede nelle forme ivi previste adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i criteri e le modalita' di gestione indicate nel capo II, sezione II della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 6 (Piano e regolamento) 1. Il piano ed il regolamento della riserva sono redatti, adottati e approvati secondo quanto disposto nel capo II, sezione II della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. 2. Il piano e' costituito dalla relazione illustrativa contenente l'analisi della riserva dal punto di vista naturalistico, territoriale ed urbanistico, gli obiettivi, i criteri informatori e le scelte del piano stesso, da rappresentazioni cartografiche in numero e scale appropriate e dalle norme tecniche di attuazione. Le rappresentazioni cartografiche in cui si esprimono le scelte territoriali adottate devono essere redatte almeno in scala 1:10.000. 3. Le figure professionali cui affidare la redazione del piano sono definite dalla Provincia, tendendo conto delle specificita' dell'area, tra le seguenti: a) un esperto in pianificazione territoriale; b) un esperto botanico; c) un esperto geologo; d) un esperto faunistico; e) un esperto agronomo e forestale; f) un esperto storico-archeologo. Art. 7 (Nulla osta e poteri di intervento dell'organismo di gestione) 1. Il rilascio dei nulla osta e i poteri dell'organismo di gestione seguono la disciplina di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 8 (Programma pluriennale) 1. Il programma pluriennale di promozione economica e sociale e' redatto, adottato e approvato in conformita' ai contenuti degli articoli 30 e 31 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 9 (Sorveglianza e sanzioni) 1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione di vincoli, divieti e prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano e nel regolamento della riserva si applica quanto previsto dagli articoli 37 e 38 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 10 (Disposizioni finali) 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali vigenti, ed in particolare la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e la l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 11 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 finalizzata agli interventi di prima attivazione, alla tabellazione ed alla redazione del piano e del regolamento della riserva. 2. L'onere di cui al comma 1 rientra nella riserva di lire 8 miliardi prevista per l'anno 1999 sullo stanziamento del capitolo 52152 "Fondo regionale per l'ambiente (articolo 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549)" dell'articolo 48 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 26 ottobre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 22 ottobre 1999. Allegato A REGIONE LAZIO SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE Riserva Naturale VILLA BORGHESE Quadro di unione della Carta Tecnica Regionale Omissis ALLEGATO B RISERVA NATURALE "VILLA BORGHESE" RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PERIMETRO La perimetrazione della riserva naturale "Villa Borghese" e' riportata nella carta tecnica regionale in scala 1:10.000 Sezione 399120. Il perimetro e' compreso nel comune di Nettuno nella provincia di Roma. DESCRIZIONE DEL PERIMETRO Il perimetro si trova interamente nel territorio del comune di Nettuno e coincide con il muro perimetrale della Villa Borghese. Parte del confine comunale in via Calcare, continua sulla via Olmata, prosegue in via del Colle fino a raggiungere via A. Gramsci che segue per circa 1200 metri fino a tornare nuovamente sulla via Calcare. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |