Concessione di un contributo straordinario alle comunita' montane XIII, XVI E XVII a seguito delle passivita' riscontrate in sede di scioglimento delle aziende silvo - pastorali previsto dall' art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.

Numero della legge: 19
Data: 21 marzo 1979
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/04/1979

L.R. 21 Marzo 1979, n. 19
Concessione di un contributo straordinario alle comunita' montane XIII, XVI E XVII a seguito delle passivita' riscontrate in sede di scioglimento delle aziende silvo - pastorali previsto dall' art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.






Art. 1

Per sopperire alle passivita' dallo scioglimento delle aziende silvo - pastorali " Medio Amaseno " con sede in Priverno, " Bassa Valle del Liri " con sede in Pico, " Le Gronde dei Monti Aurunci " con sede in Itri, effettuato ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, vengono concessi alle comunita' montane XIII, XVI E XVII, che sono subentrate nelle passivita' delle predette aziende, contributi straordinari per un importo complessivo non superiore a L. 238.000.000.


Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo 1 vengono devoluti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sulla base delle deliberazioni delle comunita' montane interessate dalle quali risultino le passivita' accertate in via definitiva.


Art. 3

La spesa di L. 238 milioni necessaria per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1, sara' iscritta, in termini di competenza, ad apposito capitolo, da istituirsi nel bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979, con la seguente denominazione: " Contributo straordinario alle comunita' montane che sono subentrate nelle passivita' delle disciolte aziende silvo - pastorali ".
La copertura finanziaria della suddetta spesa di L. 238 milioni e' costituita da una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 529150 del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1978.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979, disposte dal primo comma del presente articolo.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.