Concessione contributi a consorzi volontari di comuni per l' utilizzazione del metano.

Numero della legge: 77
Data: 22 maggio 1985
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1985

L.R. 22 Maggio 1985, n. 77
Concessione contributi a consorzi volontari di comuni per l' utilizzazione del metano.


(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1985, n. 16)


Art. 1

La Regione, al fine di favorire il riequilibrio territoriale e promuovere lo sviluppo socio - economico della popolazione regionale, promuove iniziative volte alla estensione della metanizzazione nel proprio territorio, secondo le modalita' indicate nei successivi articoli.


Art. 2

La Regione, nell' ambito delle proprie competenze in materia di programmazione ed assetto del territorio, promuove l' individuazione e la costituzione di bacini di utenza a gestione unitaria e di bacini di estendimento secondo i criteri, le forme e le modalita' previste dalla deliberazione del comitato interministeriale della programmazione economica del 25 ottobre 1984 per l' utilizzazione del metano.
La Regione favorisce altresi' il collegamento di reti cittadine in essere o in costruzione ad agglomerati industriali metanizzati o in corso di metanizzazione.


Art. 3

La Regione favorira' la realizzazione di specifiche convenzioni con le societa' del settore, operanti in ambito nazionale, allo scopo di fornire uno strumento di supporto ai comuni ed ai consorzi dei comuni, nella fase di progettazione, costruzione ed esercizio.


Art. 4

La Regione concede finanziamenti in conto interesse e in conto capitale ai comuni ed ai consorzi dei comuni che abbiano come finalita' la gestione unitaria del servizio di distribuzione del gas metano e i cui territori ricadono nei bacini individuati ai sensi dell' articolo 2.
I consorzi devono essere costituiti nei limiti previsti dalla deliberazione CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) del 25 ottobre 1984. I finanziamenti in conto interesse sono concessi secondo le seguenti priorita':
1) ai consorzi di comuni o comuni singoli con popolazione superiore a 20.000 abitanti ricadenti in zone montane collinari che non siano destinatari dell' intervento straordinario dello Stato;
2) ai consorzi di comuni o comuni singoli con popolazione superiore a 20.000 abitanti che deliberino di gestire direttamente il servizio di distribuzione del metano;
3) ai consorzi di comuni o comuni singoli con popolazione superiore a 20.000 abitanti che deliberino la costituzione di societa' di costruzione e di gestione della rete di metano a capitale privato e pubblico;
4) ai consorzi di comuni o comuni singoli con popolazione superiore a 20.000 abitanti la cui gestione in concessione presenta tempi di scadenza inferiori a venti anni;
5) ai consorzi di altri comuni del territorio regionale compreso nella zona in cui opera l' intervento straordinario dello Stato.


Art. 5

La Regione provvede alla concessione di contributi in conto capitale alla Snam SpA per la realizzazione di collegamenti agli adduttori secondari.
L' individuazione dei collegamenti da ammettere a contributo avviene tramite apposito programma approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' assessore ai problemi dell' energia, sentiti gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare permanente.


Art. 6

I contributi finanziari della Regione ai consorzi di gestione di cui al precedente articolo 4 ed ai comuni sono concessi nella misura di 7 punti dell' ammontare delle quote di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, contratti dai medesimi enti per la realizzazione di reti urbane territoriali.
La Regione per la costruzione delle condotte di distribuzione del metano concede a favore dei comuni singoli o associati un contributo in conto capitale fino al 60 per cento del costo dell' opera elevato fino ad un massimo del 75 per cento per i comuni montani.
Il contributo regionale verra' erogato all' ente beneficiario nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutivita' del decreto di concessione del Presidente della Giunta regionale, l' ulteriore 85 per cento entro trenta giorni dalla data di ricevimento del verbale di consegna dei lavori ed il restante 5 per cento entro sessanta giorni dalla data di inoltro della deliberazione esecutiva di approvazione della contabilita' finale dell' opera realizzata, dando atto dell' avvenuto collaudo mediante certificato di regolare esecuzione.
Per quanto non previsto nella presente legge si applica la normativa prevista dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.


Art. 7

I consorzi di cui al citato articolo 4 sono individuati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai problemi dell' energia, sentiti gli enti locali e la competente Commissione consiliare permanente.


Art. 8

Al fine di consentire la diffusione dell' uso del metano, la Regione attua l' informazione su tale tema, la formazione di personale qualificato, nonche' studi e ricerche al fine di realizzare il completamento e l' estensione della rete distributiva nel territorio regionale.


Art. 9

Per l' attuazione della presente legge e' prevista per l' anno 1985 la somma complessiva di L. 5.000 milioni, di cui L. 4.000 milioni per le finalita' di cui al precedente articolo 4 e L. 1.000 milioni per le finalita' previste all' articolo 5 della presente legge. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzazione della somma di pari importo iscritta al capitolo n. 29842, elenco n. 4, lettera c), del bilancio di previsione per il 1985.
In relazione a quanto precede, nel bilancio regionale 1985 vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo n. 24016 << Concessione di contributi per l' assunzione di mutui a comuni o consorzi di comuni interessati alla gestione di reti urbane e territoriali >> L. 4.000.000.000
b) capitolo n. 24017 << Contributi in conto capitale alla Snam SpA per la realizzazione di collegamenti agli adduttori secondari >> L. 1.000.000.000
Per la copertura delle annualita' successive si provvede con le leggi di approvazione dei bilanci dei rispettivi anni.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.