Modifica degli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 2, recante: " Norme per il funzionamento delle commissioni in materia di accertamento dell' invalidita' civile, delle minorazioni visive, del sordomutismo, nonche' del collegio medico per l' accertamento delle compatibilita' dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative ".

Numero della legge: 6
Data: 11 gennaio 1989
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1989

L.R. 11 Gennaio 1989, n. 6
Modifica degli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 2, recante: " Norme per il funzionamento delle commissioni in materia di accertamento dell' invalidita' civile, delle minorazioni visive, del sordomutismo, nonche' del collegio medico per l' accertamento delle compatibilita' dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative ".

(Pubblicato nel B.U. 30 gennaio 1989, n. 3)



Art. 1

1. La lettera c) del secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 2, riguardante le commissioni sanitarie di prima istanza per il riconoscimento del sordomutismo e' sostituita dalla seguente:
" c) da un medico designato dalla sezione provinciale dell' ente nazionale per la protezione e l' assistenza dei sordomuti nella nuova veste da esso assunta per effetto dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ".

2. La lettera e) del primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 2, riguardante la commissione sanitaria regionale per l' accertamento del sordomutismo e' sostituita dalla seguente:
" e) da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall' ente nazionale per la protezione e l' assistenza dei sordomuti nella nuova veste da esso assunta per l' effetto dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.