Limitazioni all' esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle riserve di caccia.

Numero della legge: 55
Data: 9 giugno 1975
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1975

L.R. 09 Giugno 1975, n. 55
Limitazioni all' esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle riserve di caccia.






ARTICOLO UNICO

Nelle riserve di caccia e' vietata ogni forma di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per palmipedi, trampolieri e columbidi.
Il Comitato provinciale della caccia, su conforme parere dell' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura, puo' permettere nelle riserve, sotto determinate condizioni e nel periodo di esercizio venatorio, la caccia agli storni, ai passeri ed ai tordi per la protezione delle colture.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 giugno 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.