Reinquadramento del personale regionale proveniente da entiospedalieri disciolti di cui alla legge regionale 20 agosto 1979,n. 57.

Numero della legge: 36
Data: 9 giugno 1989
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1989

L.R. 09 Giugno 1989, n. 36
Reinquadramento del personale regionale proveniente da entiospedalieri disciolti di cui alla legge regionale 20 agosto 1979,n. 57.

(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1989, n. 17)

Art. 1

1. Il personale proveniente da enti ospedalieri disciolti, gia' inquadrato nei ruoli della Regione Lazio ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, in alternativa all' inquadramento effettuato puo', a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere reinquadrato secondo i criteri e le modalita' previsti per il personale gia' inquadrato ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 2

1. L' onere finanziario per l' applicazione della presente legge, previsto in L. 3.000.000, gravera' in termini di competenza, sul capitolo 27205 del bilancio di previsione 1989, che presenta la necessaria disponibilita'.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.