L.R. 09 Giugno 1989, n. 36 |
Reinquadramento del personale regionale proveniente da entiospedalieri disciolti di cui alla legge regionale 20 agosto 1979,n. 57.
|
(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1989, n. 17) Art. 1 1. Il personale proveniente da enti ospedalieri disciolti, gia' inquadrato nei ruoli della Regione Lazio ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, in alternativa all' inquadramento effettuato puo', a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere reinquadrato secondo i criteri e le modalita' previsti per il personale gia' inquadrato ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 1. L' onere finanziario per l' applicazione della presente legge, previsto in L. 3.000.000, gravera' in termini di competenza, sul capitolo 27205 del bilancio di previsione 1989, che presenta la necessaria disponibilita'. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |