L.R. 24 Giugno 1991, n. 23 |
Norme integrative della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: "Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali".
|
Art. 1 1. All'articolo 2 della legge regionale del 23 marzo 1990, n. 34, concernente "Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali" e' aggiunto il seguente comma: "I versamenti volontari effettuati dai consiglieri e dagli ex consiglieri che chiedono il completamento del quinquennio o del decennio contributivo sono automaticamente parificati alla misura dei contributi trattenuti ai consiglieri in carica per alimentare il fondo di previdenza nello stesso mese in cui avviene il versamento" Art. 2 1. La norma contenuta nel precedente articolo trova applicazione dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale 23 marzo 1990, n. 34. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |