Norme integrative della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: "Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali".

Numero della legge: 23
Data: 24 giugno 1991
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1991

L.R. 24 Giugno 1991, n. 23
Norme integrative della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: "Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali".



Art. 1

1. All'articolo 2 della legge regionale del 23 marzo 1990, n. 34, concernente "Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali" e' aggiunto il seguente comma:

"I versamenti volontari effettuati dai consiglieri e dagli ex consiglieri che chiedono il completamento del quinquennio o del decennio contributivo sono automaticamente parificati alla misura dei contributi trattenuti ai consiglieri in carica per alimentare il fondo di previdenza nello stesso mese in cui avviene il versamento"


Art. 2

1. La norma contenuta nel precedente articolo trova applicazione dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale 23 marzo 1990, n. 34.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.