L.R. 22 Maggio 1985, n. 80 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, avente ad oggetto: << Istituzione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali >>.
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(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1985, n. 16) Art. 1 Il sesto comma dell' articolo 6 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, e' sostituito dal seguente: << La Giunta regionale, per le borse di studio assegnate o da assegnarsi in forza della deliberazione 23 dicembre 1981, n. 6810 e successive modificazioni, e' autorizzata a determinare l' importo delle stesse in misura non superiore a L. 800.000 mensili lorde. >>. Art. 2 All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, per l' anno 1985, si fara' fronte con le disponibilita' finanziarie recate dal capitolo n. 16702 del bilancio di previsione dell' esercizio 1985. Per l' anno finanziario 1986 e seguenti si provvedera' con legge di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |