L.R. 15 Maggio 1997, n. 7 |
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE1994, N. 42: "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLEFUNZIONI AMMINISTRATIVE RIENTRANTI NELLA COMPETENZA REGIONALE ANORMA DELLA LEGGE 28 MARZO 1991, N. 112".
|
S.O. n. 1 Art. 1 (Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1994) 1. La lettera e) dell'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1994 n. 42 e' sostituita dalla seguente: "e) la modifica o l'integrazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione alla vendita". Art. 2 (Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale n. 42 del 1994) 1. All'articolo 11 della legge regionale 12 settembre 1994 n. 42 sono aggiunti i seguenti commi: "5. Il soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112, ottenuta per conversione ai sensi del presente articolo, che intende esercitare la facolta' di cui all'articolo 2, comma 6, del D.M. 15 maggio 1996, n. 350, deve inoltrare, entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, apposita richiesta scritta al comune che ha rilasciato l'autorizzazione in conversione, affinche' essa venga sostituita da altrettanti titoli autorizzatori per ciascuno dei posteggi annotati sull'autorizzazione medesima dei quali il titolare risulti concessionario. 6. Il comune che ha provveduto al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 5 provvede a darne notizia entro dieci giorni alla Regione, alla Camera di Commercio ed al comune nel cui territorio e' ubicato il posteggio relativo". Art. 3 (Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1994) "c) il comune nel quale e' ubicato ciascun posteggio nel caso in cui l'interessato intenda esercitare la facolta' prevista dall'articolo 2, comma 6, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, come integrato dall'articolo 1 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350, al fine di ottenere un'autorizzazione per ognuno dei posteggi richiesti". Art. 4 (Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1994) 1. L'articolo 15 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 42 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita) 1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha effettuato la conversione dell'autorizzazione ai sensi della presente legge provvede alla modifica o integrazione del contenuto della medesima alla sola condizione che il soggetto titolare sia iscritto nel registro esercenti il commercio per le specializzazioni merceologiche richieste e previa verifica del rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie alle quali e' comunque subordinato l'effettivo esercizio dell'attivita' di vendita. 2. Il comune che ha apportato le variazioni al contenuto merceologico dell'autorizzazione provvede a darne notizia entro dieci giorni alla Regione, alla Camera di Commercio ed a tutti i comuni interessati". Art. 5 1. All'articolo 16 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 42 e' aggiunto il seguente comma:(Modificazioni all'articolo 16 della legge n. 42 del 1994) "3. Qualora il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 112/1991 intenda esercitare la facolta' prevista dall'articolo 2, comma 6, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, come integrato dall'articolo 1 del D.M. 15 maggio 1996, n. 350, al rilascio della nuova autorizzazione provvede il comune ove e' ubicato il posteggio richiesto nel rispetto dei criteri, modalita' e procedure di cui all'articolo 12". Art. 6 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |