Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle unita' sanitarie locali.

Numero della legge: 50
Data: 10 maggio 1990
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1990

L.R. 10 Maggio 1990, n. 50
Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle unita' sanitarie locali.

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1990, n. 15).


Art. 1

1. Fino alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici nei concorsi per la assunzione del personale delle unita' sanitarie locali sono dovuti i seguenti compensi lordi:
a) L. 600.000 per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;
b) L. 500.000 per i concorsi a posti di personale laureato esclusi quelli della posizione funzionale apicale;
c) L. 300.000 per i concorsi a posti di personale non laureato esclusi quelli di cui al punto d);
d) L. 200.000 per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame siano in numero superiore a cento, ma inferiore a duecento, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con l'ulteriore importo lordo di L. 100.000; quando siano superiori a duecento ma inferiori a trecento l'importo integrativo e' di L. 200.000, quando superino comunque le trecento unita' l'importo integrativo e' di L. 300.000.

3. Qualora vengano istituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'articolo 6 del decreto interministeriale citato al primo comma, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione del compenso integrativo e' fatta con riferimento al numero dei candidati assegnati alla sottocommissione.

4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, cosi' come determinato ai precedenti commi e' corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute, alle quali ha partecipato.

5. Il compenso lordo, previsto dal primo comma punto a), viene corrisposto anche ai componenti e al segretario della commissione prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per i concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.


Art. 2

1. Ai componenti, nonche' ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge, spetta altresi', se ed in quanto dovuto il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento economico di missione.


Art. 3

1. Le norme della presente legge si applicano alle commissioni dei concorsi indetti sia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative disposizioni di attuazione di cui alla legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10, che della legge 20 maggio 1985, n. 207.


Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, le unita' sanitarie locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati sul fondo sanitario regionale di parte corrente.

2. Le spese relative alle commissioni di concorsi nominate dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10, fanno carico alla quota del fondo sanitario regionale di parte corrente destinata al finanziamento delle spese di competenza della Regione.


Art. 5

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.