L.R. 05 Maggio 1972, n. 3 |
Personale in servizio alla Regione per la prima costituzione degli uffici.
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ARTICOLO UNICO E' riconosciuto al personale in posizione di distacco o di comando, richiesto o da richiedere dalla Giunta Regionale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 25 febbraio 1972, nonche' al personale comunque in servizio alla Regione, il diritto di essere inquadrato a domanda, previo accertamento degli organi competenti, nei ruoli regionali. La legge regionale, concernente l' ordinamento degli Uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale regionale che deve essere approvata non oltre il 31 luglio 1972, terra' conto del servizio comunque prestato nella Regione e nella Amministrazione di provenienza e delle qualifiche presso queste ultime rivestite, avuto riguardo agli studi compiuti, agli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, salvaguardando, nello stesso tempo, i diritti acquisiti all' atto dell' inquadramento, nel ruolo della Amministrazione di provenienza. Al personale, di cui al primo comma, sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato che passeranno alle dipendenze delle Regioni, in applicazione dei decreti delegati. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |