| L.R. 07 Febbraio 1974, n. 8 |
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Disposizioni per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici comunali.
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Art. 1 Al fine di concorrere a realizzare gli obiettivi dell' assetto territoriale del Lazio, l' Amministrazione regionale e' autorizzata ad assumere, a totale carico del proprio bilancio, la spesa occorrente per la formazione degli strumenti urbanistici delle Comunita' Montane, dei Consorzi dei Comuni per i piani intercomunali e dei singoli Comuni. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste allo stesso titolo. Art. 2 All' assunzione dell' impegno di spesa concernente gli scopi di cui all' art. 1 provvede la Giunta su proposta dell' Assessore all' Urbanistica ed all' Assetto del territorio a seguito della presentazione alla Regione, della delibera di incarico di progettazione dello strumento urbanistico. Al pagamento si provvede mediante accreditamento all' Ente di competenza in ragione del 40 per cento per gli strumenti urbanistici trasmessi alla Regione entro 180 giorni dalla adozione ed in ragione del 60 per cento contestualmente alla pubblicazione del decreto di approvazione. Art. 3 A decorrere dal 1Ø gennaio 1975 gli interventi finanziari della Regione per l' esecuzione di opere pubbliche nei Comuni obbligati al Piano regolatore generale ed in quelli di cui all' elenco dell' art. 4 della legge 1- 6- 1971, n. 291 sono subordinati nella presentazione alla Regione dello strumento urbanistico. Art. 4 Per tutte le opere pubbliche di cui al precedente art. 3 della presente legge l' accertamento della conformita' del progetto agli strumenti urbanistici adottati o vigenti nel territorio in cui ricade l' opera da eseguire e' compiuto dal Rappresentante legale dell' Ente mediante attestazione apposta sul progetto medesimo. Art. 5 Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 800 milioni con un limite di impegno di L. 50 milioni, per l' esercizio finanziario 1973; analoghi stanziamenti saranno assunti per gli esercizi successivi. I fondi di cui al precedente comma eventualmente non impegnati nell' anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi. Alla copertura dell' onere di L. 50 milioni derivante dall' attuazione della presente legge a carico dell' esercizio finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario per far fronte agli oneri derivanti dall' attuazione di provvedimenti legislativi in corso, capitolo 2981 interventi nell' ambito della programmazione regionale. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del 2Ø comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 7 febbraio 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 febbraio 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |