L.R. 12 Febbraio 2015, n. 2 |
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE p r o m u l g a la seguente legge: Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche) 1. Alla l.r. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1 dell’articolo 27.1 le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”; c) l’articolo 32 è sostituito dal seguente: “Art. 32 (Oggetto della delega) 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 e successive modifiche, concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio, sono delegate ai comuni le ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, per le opere già realizzate entro il 31 marzo 2003.”. Art. 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, lì 12 Febbraio 2015 Il Presidente Nicola Zingaretti |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |