Istituzione del ruolo del personale della formazione professionale della regione Lazio.

Numero della legge: 86
Data: 17 novembre 1979
Numero BUR: 32
Data BUR: 27/11/1979

L.R. 17 Novembre 1979, n. 86
Istituzione del ruolo del personale della formazione professionale della regione Lazio.




Art. 1
(Ruolo del personale regionale addetto alla formazione professionale)

Il personale di ruolo della Regione Lazio in servizio presso i centri regionali del settore della formazione professionale, alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e' collocato in apposito ruolo annesso al ruolo del personale della Giunta regionale, fino all' entrata in vigore della legge regionale di delega delle funzioni amministrative di cui all' articolo 3, secondo comma, della predetta legge n. 845. A detto personale dovra' essere assicurata la posizione giuridica, normativa, economica e previdenziale acquisita con leggi regionali e da acquisire ai sensi e per gli effetti dell' applicazione dei contratti nazionali dei dipendenti regionali.
Il collocamento sara' adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti e le organizzazioni sindacali di categoria, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.


Art. 2
(Organico del personale)

La dotazione organica complessiva del ruolo del personale addetto alla formazione professionale presso i centri regionali di formazione professionale suddivisa per qualifiche funzionali, e' cosi' determinata:
a) qualifica funzionario direttivo n. 30
b) qualifica collaboratore n. 228
c) qualifica assistente n. 139
d) qualifica ausiliario specializzato n. 60
e) qualifica ausiliario qualificato n. 40 Totale n. 497
Il predetto organico sara', con legge, aggiornato annualmente sulla base delle attivita' formative assegnate ai centri regionali di formazione professionale dal piano di intervento annuale di cui all' articolo 28 della legge regionale n. 14 del 6 aprile 1978.
La dotazione organica complessiva del ruolo del personale addetto alla formazione professionale svolta a norma dell' articolo 15 della predetta legge regionale n. 14 del 1978 negli istituti di prevenzione, detenzione e pena e' cosi' determinato:
a) qualifica funzionario direttivo n. 12
b) qualifica collaboratore n. 38


Art. 3
(Stato giuridico ed economico)

Al personale di cui all' articolo 1 si applica lo stato giuridico ed economico previsto dalla legge regionale per il personale di ruolo della Giunta regionale.
Il personale docente e' tenuto, nell' ambito dell' orario settimanale di servizio, ad effettuare di norma 24 ore settimanali di effettivo insegnamento; le rimanenti ore settimanali saranno utilizzate secondo la normativa da emanarsi dalla Giunta regionale.


Art. 4
(Organico dei centri regionali di formazione professionale)

Fino all' emanazione delle leggi regionali di disciplina delle deleghe agli enti locali territoriali in materia di formazione professionale e nel rispetto dell' organico complessivo di cui all' articolo 2 e di quanto previsto dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale n. 11 del 5 febbraio 1979, la determinazione e la variazione del contingente numerico e per qualifica funzionale, nonche' per profilo professionale e mansioni obiettive del personale da assegnare ai singoli centri regionali di formazione professionale e' effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui all' articolo 31 della legge regionale n. 14 del 6 aprile 1978 e la competente commissione consiliare.


Art. 5
(Concorsi)

L' assunzione del personale addetto alla formazione professionale, salvo quanto disposto dai successivi articoli 6 e 7, avviene per pubblico concorso per titoli ed esami.
Per il personale docente l' ammissione al concorso e' subordinata al possesso dei requisiti stabiliti con decreto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell' articolo 9, primo comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978.
Le prove d' esame e la composizione della commissione esaminatrice verranno determinate nel bando di concorso da emanarsi con deliberazione del Consiglio regionale.


Art. 6
(Incarichi temporanei)

Fermo il disposto dell' articolo 35 della legge regionale n. 14 del 6 aprile 1978, la Giunta regionale, per l' attuazione delle iniziative formative presso i centri regionali di formazione professionale previste dal piano annuale, di cui all' articolo 28 della predetta legge regionale n. 14, puo' procedere, in caso di insufficienza di personale di ruolo nelle more dell' espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 5, ad assunzioni temporanee, mediante contratto a termine, nel rispetto dell' organico dei singoli centri regionali di formazione professionale determinato ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, con modalita' e criteri che verranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti.


Art. 7
(Centri per la formazione professionale alberghiera)

Per assicurare il tirocinio e la convittualita' agli allievi presso i centri di formazione professionale alberghiera, la Giunta regionale puo' procedere, per il periodo di svolgimento dei corsi, alla assunzione a tempo determinato di personale tecnico ed ausiliario da assegnarsi alla gestione alberghiera.
Il predetto personale viene amministrato direttamente dal centro regionale di formazione professionale alberghiera; ad esso spetta il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale alberghiero nella provincia sede del centro stesso.


Art. 8


Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno finanziario 1979 e di lire 4.000 milioni per gli anni successivi.
In relazione alla suddetta autorizzazione di spesa, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979, saranno introdotte le seguenti variazioni: Bilancio annuale 1979
Capitolo n. 102502 " Attivita' di formazione professionale nell' industria " competenza - L. 50.000.000 cassa - L. 50.000.000
Capitolo n. 103505 " Attivita' di formazione professionale nell' artigianato " competenza - L. 50.000.000 cassa - L. 50.000.000
Capitolo n. 204504 " Attivita' di formazione professionale nel commercio " competenza - L. 50.000.000 cassa - L. 50.000.000 Capitolo n. 208506 " Attivita' di formazione professionale nel campo dei servizi sociali " competenza - L. 150.000.000 cassa - L. 150.000.000
Capitolo n. 420521 " Spese relative alla gestione ed al funzionamento dei centri e dei corsi regionali di formazione professionale dei lavoratori, comprese le indennita' agli allievi (legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4) " competenza + L. 300.000.000 cassa + L. 300.000.000
Capitolo n. 525010 (di nuova istituzione) " Stipendi ed altri assegni fissi al personale regionale addetto alla formazione professionale - Oneri riflessi previdenziali ed assistenziali " competenza per memoria cassa L. 0
Bilancio pluriennale 1979- 1981
Capitolo n. 102502 " Attivita' di formazione professionale nell' industria " anno 1979 - L. 50.000.000 anno 1980 - L. 500.000.000 anno 1981 - L. 500.000.000
Capitolo n. 103505 " Attivita' di formazione professionale nell' artigianato " anno 1979 - L. 50.000.000 anno 1980 - L. 250.000.000 anno 1981 - L. 250.000.000
Capitolo n. 204504 " Attivita' di formazione professionale nel commercio " anno 1979 - L. 50.000.000 anno 1980 - L. 250.000.000 anno 1981 - L. 250.000.000
Capitolo n. 208506 " Attivita' di formazione professionale nel campo dei servizi sociali " anno 1979 - L. 150.000.000 anno 1980 - L. 650.000.000 anno 1981 - L. 650.000.000
Capitolo n. 420521 " Spese relative alla gestione ed al funzionamento dei centri e dei corsi regionali di formazione professionale dei lavoratori, comprese le indennita' agli allievi (legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4) " anno 1979 + L. 300.000.000 anno 1980 L. 0 anno 1981 L. 0
Capitolo n. 525010 (di nuova istituzione) " Stipendi ed altri assegni fissi al personale regionale addetto alla formazione professionale - Oneri riflessi previdenziali ed assistenziali " anno 1979 L. 0 anno 1980 + L. 4.400.000.000 anno 1981 + L. 4.400.000.000
Capitolo n. 525011 " Stipendi ed altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali (spese obbligatorie) " anno 1979 L. 0 anno 1980 - L. 2.750.000.000 anno 1981 - L. 2.750.000.000
Il capitolo n. 525010 sara' inserito nell' elenco di cui all' articolo 21, quinto comma, lettera b), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio previste dal presente articolo.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.