Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppodelle attivita' ricettive.

Numero della legge: 53
Data: 17 settembre 1984
Numero BUR: 27
Data BUR: 29/09/1984

L.R. 17 Settembre 1984, n. 53
Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppodelle attivita' ricettive.

(Pubblicata nel B.U. 29 settembre 1984, n. 27)


Art. 1
(Finalita' ed ambito di applicazione della legge )

La Regione Lazio, al fine di promuovere la qualificazione e lo sviluppo delle attivita' ricettive anche nel connesso aspetto afferente ai loro servizi generali, interviene nelle forme e con le modalita' previste dalla presente legge in conformita' ai principi posti con legge 17 maggio 1983, n. 217, legge - quadro per il turismo, agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale ed al fine del riequilibrio economico - territoriale.


Art. 2
(Soggetti ammessi a contributo)

Per il conseguimento delle finalita' previste dal precedente articolo 1, la Regione concede contributi a favore dei soggetti che esercitano od intendano esercitare attivita' ricettive riferite ad alberghi, campeggi e villaggi turistici come tali classificati a norma delle leggi vigenti sia in forma individuale che collettiva nel territorio regionale, con priorita' per le piccole e medie imprese.
Non sono ammessi ai finanziamenti di cui alla presente legge i soggetti contemplati dall' articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 92


Art. 3
(Iniziative ammesse a contributo)

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per:
a) costruzione, ricostruzione, completamento, ampliamento, trasformazione, miglioramento ed ammodernamento di immobili da adibire o gia' adibiti ad esercizio alberghiero e delle attrezzature, opere ed impianti complementari allo stesso esercizio purche' ricompresi nel suo ambito;
b) costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di campeggi e villaggi turistici e delle attrezzature, opere ed impianti ad essi complementari;
c) opere obbligatorie per la vigente legislazione quali impianti di messa a terra, di prevenzione incendi, di antinfortunistica in genere ed altre;
d) acquisto dell' area per svolgimento delle attivita' di cui al precedente articolo 2 o dell' immobile ad uso alberghiero;
e) acquisto dell' area o dell' immobile o porzione di esso, gia' adibiti all' uso delle attivita' indicate nel precedente articolo 2 da parte di chi risulti gestire ininterrottamente l' esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di al successivo articolo 5;
f) iniziative da realizzare mediante ricorso ad operazioni di leasing mobiliare;
g) opere di superamento delle << barriere architettoniche >> ai sensi dell' articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
Le opere indicate nelle precedenti lettere c) e g) sono ammissibili con priorita' ai contributi di cui al successivo articolo 4.


Art. 4
(Forma e misura dei contributi)

Per le iniziative di cui al precedente articolo 3 sono congiuntamente concessi contributi nelle seguenti forme e misure:
a) contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
b) contributi annuali nella misura massima del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo viene di regola corrisposto al beneficiario in quindici rate annuali. Su richiesta del beneficiario, con il provvedimento di cui al successivo articolo 12 puo' essere stabilito che:
1) in correlazione ad apposita cessione di credito il contributo venga corrisposto al cessionario istituto di credito per l' ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione dell' iniziativa finanziata dalla Regione;
2) le annualita' del contributo vengano corrisposte al beneficiario in unica soluzione al netto del tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento medesimo;
c) contributi annuali fino a cinque anni per iniziative non finanziate con i contributi di cui alle precedenti lettere, realizzate con il ricorso ad operazioni di locazione finanziaria mobiliare stipulate con societa' operanti nel settore turistico, in misura parametrata proporzionalmente ai contributi previsti dalla presente legge.
La Regione, ai fini di cui alla precedente lettera c), stipula apposita convenzione.


Art. 5
(Domande di contributo)

Le domande, intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge, devono essere indirizzate alla Regione Lazio, Assessorato al turismo, e devono risultare conformi, per contenuto, sottoscrizione e documentazione, a quanto stabilito nel regolamento d' esecuzione della legge stessa.


Art. 6
(Istruttoria delle domande)

Il regolamento d' esecuzione disciplina le modalita' con cui le domande di contributo vengono istruite. Per l' istruzione delle domande stesse non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3, primo comma, lettera d), ed all' articolo 19, primo comma, lettera c), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.


Art. 7
(Servizi generali)

La Regione, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese alberghiere e di campeggio maggiormente rappresentative a livello regionale, cura direttamente o mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati specializzati la realizzazione e la gestione di servizi generali, quali banca dati, osservatori di mercato, consulenza promo - pubblicitaria, studi, convegni, pubblicazioni, ricerche e rilevazioni statistiche, sistemi automatizzati di informazione e prenotazione, centri di assistenza ed organizzazione per la commercializzazione, da destinare alle imprese ricettive di cui alla presente legge.
La Giunta regionale, delibera sui progetti relativi ai servizi generali di cui al precedente comma, con le procedure previste dal successivo articolo 8.


Art. 8
(Programmi di intervento)

La Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge n. 217 del 1983 e sentite le organizzazioni di categoria delle imprese ricettive di cui alla presente legge maggiormente rappresentative a livello regionale, propone le direttive generali per i programmi pluriennali ed annuali di intervento al Consiglio regionale che le adotta secondo gli indirizzi e gli obiettivi programmatici della Regione.
Le direttive generali di cui al precedente comma prevedono:
a) gli obiettivi, i criteri e le priorita' dell' intervento regionale;
b) i criteri per la ripartizione degli stanziamenti;
c) le dimensioni massime globali delle iniziative.
In conformita' alle direttive generali di cui al precedente comma, ogni anno la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare permanente, su proposta dell' Assessore regionale al turismo, delibera sulle singole iniziative.
La deliberazione della Giunta regionale indica la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l' anno in corso tra le iniziative previste, i criteri per l' accoglimento delle domande dei contributi relativamente a ciascuna tipologia di iniziativa, le iniziative di cui al precedente articolo 3 ammesse a contributo, con la fissazione sia dei termini iniziali, tenuto conto di quelli indicati dagli interessati nella domanda, si sia di quelli finali dei lavori nonche' le istanze respinte o dichiarate improcedibili ed i servizi di carattere generale che si intendono realizzare e gestire.
Il provvedimento e' comunque comunicato dall' Assessorato regionale al turismo al richiedente nonche' al comune ed all' ente turistico periferico.
Le domande non accolte per indisponibilita' di fondi sono suscettibili di riesame negli esercizi successivi, previa istanza degli interessati.


Art. 9
(Non cumulabilita' dei contributi)

Per la stessa iniziativa non e' consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla cassa per il mezzogiorno, dalla Regione e da altri enti locali.


Art. 10
(Condizioni per l' erogazione dei contributi )

L' erogazione dei contributi di cui alla presente legge e' subordinata:
1) alla rispondenza dell' iniziativa da finanziare al progetto od al preventivo od al al contratto di acquisto od al contratto di leasing, presentati a corredo della domanda;
2) all' osservanza dei termini stabiliti per l' inizio e per l' ultimazione dei lavori;
3) all' osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 11;
4) esclusivamente per le opere di costruzione di esercizi ricettivi indicati nel precedente articolo 2, all' osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle << barriere architettoniche >>.


Art. 11
(Vincolo ed obbligo di destinazione)

Gli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per i lavori e per gli acquisti di cui al precedente articolo 3, sono vincolati alla destinazione specifica per la durata di quindici anni. Il vincolo e' trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
La destinazione specifica dei beni mobili, per i quali siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita per la durata di cinque anni, mediante apposito atto d' obbligo dei beneficiari.
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese di cui alla presente legge maggiormente rappresentative a livello regionale e visto il parere del comune e dell' ente turistico periferico, puo' autorizzate la cancellazione anticipata del vincolo oppure l' anticipato mutamento di destinazione esclusivamente quando, su motivata richiesta del beneficiario, sia accertata:
a) la sopravvenuta impossibilita' della destinazione;
b) la sopravvenuta non convenienza economica della destinazione.


Art. 12
(Liquidazione dei contributi)

La liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, successivamente all' accertamento dell' avvenuta osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 10.


Art. 13
(Revoca della concessione)

La revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi gia' erogati, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (istituto centrale di statistica) relativi all' aumento annuo del costo della vita, nonche' degli interessi legali vengono disposti dalla Giunta regionale quando:
a) venga meno la destinazione specifica dei beni in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente articolo 11 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;
b) venga effettuata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi; nell' ipotesi di difformita' parziale, la Giunta medesima, su proposta dell' Assessore regionale al turismo, provvede alla proporzionale riduzione dei contributi contestualmente alla loro liquidazione;
c) non venga rispettato il termine fissato per l' ultimazione dei lavori;
d) venga rescisso il contratto di leasing mobiliare;
e) i beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi;
f) non sia stata richiesta ed ottenuta la classificazione prescritta dalle norme vigenti.
Contestualmente all' autorizzazione di cui al precedente articolo 11, ultimo comma, la Giunta regionale dispone la revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi erogati, maggiorati solamente degli interessi legali.


Art. 14
(Norme transitorie)

Nella prima applicazione della presente legge, gli operatori turistici che hanno presentato una istanza finanziabile ai sensi delle precedenti leggi regionali in vigore dall' anno 1979, con esclusione di ogni istanza di richiamo ivi prevista, in merito alla quale non sia intervenuta o non sia stata resa esecutiva alcuna delibera di concessione di contributi, sempreche' non sia sopravvenuta la fine dei lavori iniziati a decorrere dal 1979 e siano stati effettuati a decorrere dal 1979 gli acquisti degli immobili e delle aree, devono presentare a pena di decadenza, entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, apposite istanze di richiamo, integrando ed aggiornando gli atti ed i dati gia' forniti alla stregua di quanto previsto nella legge stessa e nel relativo regolamento di esecuzione.
La disposizione di cui al precedente comma e' comunque applicabile solo per le iniziative previste dal precedente articolo 38 lettere a), b), d) ed e).
Nel primo atto di attuazione della presente legge, la Giunta regionale delibera sulle domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, secondo le procedure del precedente articolo 8, a prescindere dall' adozione delle direttive generali.
In attesa dell' istituzione delle << aziende di promozione turistica >>( APT) previste dall' articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per ente turistico periferico si intende l' ente provinciale per il turismo( EPT)


Art. 15
(Disposizioni finanziarie)

Per l' attuazione di quanto previsto dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 4.000 milioni per l' esercizio finanziario 1984.
La spesa di L. 4.000 milioni e' autorizzata dal comma precedente per l' anno finanziario 1984, e' iscritta in termini di competenza nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l' anno medesimo:
capitolo n. 05254 - << Spese per la realizzazione e la gestione dei servizi generali per il ricettivo turistico >> L. 150.000.000 capitolo n. 05255 - << Contributi in conto capitale per le iniziative di
carattere ricettivo - turistico >> L. 2.500.000.000 capitolo n. 05256 - << Contributi annuali per le iniziative di carattere
ricettivo - turistico (nuovo limite di impegno) >> L. 1.000.000.000
capitolo n. 05258 - << Contributi annuali per le iniziative realizzate con il ricorso al leasing mobiliare >> L. 350.000.000 Alla copertura finanziaria della suddetta spesa di L. 4.000 milioni in termini di competenza, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 25802 (fondo globale), elenco n. 4, lettera n), del bilancio regionale per l' anno finanziario 1984.
Alla quantificazione ed alla copertura degli oneri relativi agli anni 1985 e successivi si provvedera' con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi.


Art. 16
(Entrate con vincolo di destinazione)

Nello stato di previsione dell' entrata a partire dall' anno 1984 viene istituito il capitolo n. 02432 con la seguente denominazione: << Rientri per capitali, rivalutazioni ed interessi su precedenti erogazioni finanziarie in materia di ricettivo - turistico >>, sul quale affluiscono le entrate realizzate nel corso dell' esercizio per:
a) ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 82;
b) contributi CEE (Comunita' Economica Europea) su finanziamenti regionali ad esercizi ricettivi;
c) recupero di contributi concessi ai sensi delle leggi regionali 19 luglio 1974, n. 32, 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82 e delle correlative rivalutazioni ed interessi legali a seguito di procedimenti di secondo grado.
L' ammontare delle entrate accertate al 31 dicembre di ciascun anno sul predetto capitolo n. 02432 viene iscritto nell' esercizio successivo ai capitoli di spesa n. 05255 e n. 05256 in aggiunta agli stanziamenti disposti dalla presente legge.
Per tale integrazione degli stanziamenti di bilancio si applica la procedura prevista dall' articolo 21, quinto comma, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
L' utilizzazione dei relativi fondi viene effettuata con il provvedimento di cui al precedente articolo 8.


Art. 17
(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato )

La quota destinata alla Regione Lazio dell' intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, di cui agli articoli 13 e 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, viene iscritta nell' esercizio di competenza ai capitoli di spesa n. 05254, n. 05255, n. 05256 e n. 05258.
Per tale integrazione degli stanziamenti di bilancio si applica la procedura prevista dall' articolo 21, quinto comma, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
L' attribuzione dei relativi fondi viene effettuata con il provvedimento di cui al precedente articolo 8 osservando, in quanto compatibili, le norme della presente legge e relativo regolamento di esecuzione e nel rispetto dei vincoli di destinazione posti dall' articolo 13, primo comma, della citata legge n. 217 del 1983 in materia di iniziative da incentivare.
Con le stesse procedure e modalita' indicate nei commi precedenti vengono iscritti nel bilancio regionale gli interventi finanziari a qualsiasi titolo disposti dallo Stato in favore della Regione Lazio e destinati alla qualificazione ed allo sviluppo delle attivita' ricettive nel settore turistico.


Art. 18
(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.