"ISTITUZIONE DEL COMUNE DI FONTE NUOVA PER DISTACCO DELLE FRAZIONI DI TOR LUPARA DI MENTANA E DI SANTA LUCIA DI MENTANA DAL COMUNE DI MENTANA (PROVINCIA DI ROMA) E DELLA FRAZIONE DI TOR LUPARA DI GUIDONIA MONTECELIO PER DISTACCO DAL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (PROVINCIA DI ROMA)".

Numero della legge: 25
Data: 5 ottobre 1999
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1999

L.R. 05 Ottobre 1999, n. 25
"ISTITUZIONE DEL COMUNE DI FONTE NUOVA PER DISTACCO DELLE FRAZIONI DI TOR LUPARA DI MENTANA E DI SANTA LUCIA DI MENTANA DAL COMUNE DI MENTANA (PROVINCIA DI ROMA) E DELLA FRAZIONE DI TOR LUPARA DI GUIDONIA MONTECELIO PER DISTACCO DAL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (PROVINCIA DI ROMA)".

s.o. n. 9
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:



Art. 1

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione italiana e dell'articolo 6 dello Statuto della Regione Lazio, e' istituito nell'ambito della Provincia di Roma il nuovo comune di Fonte Nuova per distacco delle frazioni di Tor Lupara di Mentana e Santa Lucia di Mentana dal Comune di Mentana e della frazione di Tor Lupara di Guidonia Montecelio dal Comune di Guidonia Montecelio.

2. Gli effetti dell'istituzione del Comune di Fonte Nuova decorrono dal sesto mese antecedente la data delle elezioni del consiglio comunale di Mentana, soggetto alla rinnovazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali".


Art. 2

1. Il territorio del Comune di Fonte Nuova viene individuato nella planimetria di cui all'allegato 1, che fa parte integrante della presente legge.


Art. 3

1. I confini del nuovo comune, come risulta dalla planimetria di cui all'articolo 2, sono cosi' definiti:

a) rimangono invariati i confini con Roma, Monterotondo e Sant'Angelo Romano;
b) da nord-est: dal Fosso di Greppe al confine di Sant'Angelo Romano, salendo per la zona delle Vignole Nuove fino all'incrocio con via delle Molette altezza via Monte degli Ulivi; da via Monte degli Ulivi fino ad incrociare via di Valle Cavallara (via Monte Bianco); da via Monte Bianco incrociando la via Nomentana e attraversando tutta la Selva dei Cavalieri (Trentani) fino ad arrivare al confine naturale con Monterotondo;
c) da sud: dal fossato di Monte Gentile (confine attuale tra Guidonia e Mentana) dividendo la Riserva di Mezzo dalla Riserva di Sant'Antonio fino all'incrocio con la via Nomentana altezza Km. 16,500.


Art. 4

1. In conseguenza dell'avvenuta variazione territoriale la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di enti locali, provvede, entro tre mesi dalla decorrenza degli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla separazione patrimoniale tra i comuni interessati e ad una nuova pianta organica del personale dipendente in relazione alla ripartizione avvenuta tra i Comuni di Mentana, Guidonia Montecelio e Fonte Nuova.

La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addi' 5 ottobre 1999

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 settembre 1999

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.