Revoca del presidente e del vice presidente dell' assemblea generale nonche' del presidente e dei componenti del comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale.

Numero della legge: 37
Data: 3 luglio 1984
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1984

L.R. 03 Luglio 1984, n. 37
Revoca del presidente e del vice presidente dell' assemblea generale nonche' del presidente e dei componenti del comitato di gestione dell' unita' sanitaria locale.

(Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1984, n. 20)



ARTICOLO UNICO

L' assemblea dell' Unita' sanitaria locale, su proposta motivata di almeno la meta' dei consiglieri in carica, puo' a maggioranza assoluta revocare il presidente dell' assemblea stessa, nonche' il presidente, il vice presidente ed i singoli componenti del comitato di gestione. L' assemblea deve essere convocata entro otto giorni dalla presentazione della proposta.
In caso di revoca il presidente dell' assemblea, il vice presidente della stessa, il presidente ed i componenti del comitato di gestione cessano immediatamente dalle loro funzioni. In tal caso si applicano gli articoli 7, ultimo comma, e 11, quinto comma, della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.