Ordinamento delle strutture regionali. Organico e profili professionali. Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

Numero della legge: 11
Data: 5 febbraio 1979
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1979

L.R. 05 Febbraio 1979, n. 11
Ordinamento delle strutture regionali. Organico e profili professionali. Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.





Art. 1
(Principi)

La struttura operativa della Regione e' informata ai principi della Costituzione e dello statuto regionale. Fermi restando i principi ispiratori della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, sono abrogate le precedenti norme regionali in contrasto con la presente legge.


Art. 2
(Strutture regionali)


In attesa che con successive leggi venga definito l' assetto istituzionale ed organizzativo della Regione sulla base dei principi del decentramento e della programmazione, sono costituite, in via provvisoria, ai sensi dell' articolo 49 dello statuto regionale, le strutture organizzative articolate in settori della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli organi regionali di controllo. Con legge regionale vengono individuati i settori di cui sopra ed il numero dei relativi uffici. Il Consiglio regionale, con propria legge, provvede a specificare le competenze dei settori e, nell' ambito di ciascun settore, ad individuarne gli uffici, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere regionale.
L' attribuzione delle competenze dei singoli uffici nell' ambito dei compiti assegnati al settore e' effettuato con provvedimento del Consiglio regionale, su proposta della Giunta o dell' ufficio di presidenza per quanto di sua competenza, sentita l' apposita commissione consiliare permanente.
Le leggi che disciplinano il trasferimento di competenze e funzioni regionali agli enti locali, alle aggregazioni sovracomunali o subcomunali, disporranno le necessarie modifiche alle funzioni dei settori e uffici.


Art. 3
(Settori ed uffici)

Le strutture regionali adempiono alle incombenze connesse allo svolgimento delle funzioni proprie della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli organi di controllo.
I settori costituiscono le strutture dell' ordinamento regionale attraverso le quali, nell' ambito di materie tra loro affini, si realizza l' unita' di indirizzo, di programmazione, di promozione e di ricerca dell' attivita' della Regione.
Gli uffici costituiscono le strutture di base in cui si articolano i settori.
In ordine alle materie di competenza, le funzioni di ciascun ufficio sono:
1) la raccolta e la elaborazione dei dati statistici, la documentazione, la esecuzione di elaborati grafici;
2) la elaborazione delle proposte di programmi, piani e progetti di intervento nel settore, nonche' l' analisi economica e le previsioni economiche finanziarie;
3) la elaborazione di proposte di legge, regolamenti o deliberazioni programmatiche;
4) la verifica di conformita' di piani, progetti e programmi, nonche' di proposte di legge e di altri enti pubblici o di consiglieri regionali rispetto ai programmi, progetti e piani regionali;
5) la istruttoria e la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l' attuazione degli interventi previsti da programmi, progetti e leggi;
6) l' esecuzione degli atti approvati e la conseguente verifica sul conseguimento dei risultati;
7) la predisposizione degli atti relativi all' eventuale accreditamento di fondi ed al discarico dei conseguenti rendiconti, nonche' la esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge sulla contabilita' regionale;
8) la predisposizione delle risposte alle interpellanze ed interrogazioni presentate;
9) l' istruttoria degli atti concernenti i rapporti con le Commissioni consiliari, gli enti locali ed ogni altra amministrazione pubblica per quanto attiene alla istruzione ed all' iter dei provvedimenti;
10) ogni altro adempimento connesso alle competenze dell' ufficio.


Art. 4
(Centri plurifunzionali)

Ai fini di realizzare unita' di indirizzo e di comportamento da parte delle strutture regionali decentrate, nonche' di facilitare il rapporto tra le strutture stesse e i destinatari dell' azione regionale, saranno istituiti e saranno avviati con una idonea sperimentazione centri plurifunzionali di coordinamento dell' attivita' amministrativa della Regione.
I suddetti centri costituiscono anche strutture di collaborazione e di supporto per gli enti locali, i quali possono avvalersene per l' esercizio delle loro funzioni.
Il Consiglio regionale con proprie leggi provvede a definire il numero, le competenze e l' ambito territoriale di ciascun centro plurifunzionale.
Fino a che non si dara' attuazione alle norme contenute nel presente articolo, resteranno in funzione gli uffici periferici previsti dalla legge di cui al secondo comma del precedente articolo 2.


Art. 5
(Comparti)

A norma dell' articolo 20 dello statuto regionale sono istituiti i seguenti comparti sulla base della ripartizione organica delle materie effettuata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:
Comparto I - Ordinamento e organizzazione amministrativa:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione (personale, provveditorato, patrimonio, demanio, ragioneria);
b) affari istituzionali;
c) ordinamento degli enti amministrativi locali e circoscrizioni comunali.
Comparto II - Servizi sociali:
a) polizia locale, urbana e rurale;
b) assistenza sociale;
c) assistenza sanitaria e ospedaliera;
d) diritto allo studio;
e) beni culturali.
Comparto III - Sviluppo economico:
a) fiere e mercati;
b) turismo ed industria alberghiera;
c) istruzione artigiana e professionale;
d) acque minerali e termali;
e) cave e torbiere;
f) artigianato;
g) industrie e consorzi industriali;
h) agricoltura e foreste;
i) problemi del lavoro.
Comparto IV - Assetto e utilizzazione del territorio:
a) urbanistica, beni ambientali, protezione della natura;
b) trasporti;
c) ambiente, sistemi infrastrutturali, edilizia sociale;
d) navigazione e porti lacuali;
e) caccia;
f) pesca nelle acque interne;
g) tutela dell' ambiente dagli inquinamenti.
Ciascun comparto e' composto dagli assessori competenti per materia ed e' coordinato da uno degli assessori designato, previa comunicazione al Consiglio regionale, dalla Giunta regionale, secondo criteri di rotazione.


Art. 6
(Attribuzioni del comparto)

Il comparto, nell' ambito della politica di programmazione regionale in via principale, assolve alla elaborazione e segue l' attuazione dei piani di lavoro intersettoriale; cura, inoltre, il coordinamento degli interventi finanziari, avvalendosi a tale scopo dei servizi regionali ed eventualmente dei gruppi di lavoro appositamente istituiti dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 35 della legge 29 maggio 1973, n. 20.
Gli schemi di deliberazione della Giunta regionale di carattere programmatico, riguardante l' utilizzazione dei fondi stanziati per la prima e per piu' annualita' del bilancio pluriennale e concernente i programmi di spesa, o ripartizione dei fondi, nonche' quelle riguardanti proposte di legge o di regolamento, sono sottoposte dall' assessore competente all' esame del comparto che le propone alla Giunta per l' adozione.


Art. 7
(Segreteria dei comparti)

Ciascun comparto, ai fini dell' organizzazione del proprio lavoro, si avvale di un ufficio tecnico operativo, cui e' preposto un segretario con funzioni di coordinamento.
La composizione e le competenze dell' ufficio sono specificate con apposita deliberazione del Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.


Art. 8
(Funzioni del coordinatore del settore)

Il coordinatore di settore cura l' attuazione dei programmi di competenza del settore cui e' preposto in conformita' delle direttive impartitegli dall' organo politico da cui dipende sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta.
A tal fine promuove e coordina l' attivita' degli uffici costituenti il settore per l' attuazione delle direttive ricevute dall' organo politico.
Compete al coordinatore di settore verificare, in rapporto diretto con i coordinatori di ufficio, gli obiettivi da raggiungere e i tempi di attuazione del lavoro degli uffici. Restano ferme la competenza e la responsabilita' del coordinatore di ufficio e dell' estensore del provvedimento sulle modalita' di esecuzione e sulla legittimita' dell' atto, nei limiti delle attribuzioni e dell' autonomia amministrativa previste per ciascuna qualifica.
Provvede, avvalendosi degli uffici del settore e nei limiti delle sue attribuzioni, alla elaborazione degli atti di particolare rilevanza che l' organo preposto al servizio ritenga di dovergli affidare o relativamente alle materie a lui delegate per iscritto dall' organo politico medesimo, avvalendosi degli uffici del settore; il coordinatore di settore riferisce periodicamente all' organo politico da cui dipende direttamente sull' andamento degli uffici e propone gli eventuali provvedimenti da adottare.
Il coordinatore di settore e' tenuto a comunicare all' organo politico le eventuali inosservanze dei doveri di ufficio.


Art. 9
(Funzioni del coordinatore di ufficio)

Il coordinatore di ufficio nella ripartizione del lavoro tra il personale addetto all' ufficio deve garantire la funzionalita' e l' equa distribuzione del lavoro.
Cura i tempi di attuazione dei compiti affidati all' ufficio cui e' preposto e risponde dell' osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento. Resta ferma anche la responsabilita' dell' estensore sulla legittimita' dell' atto. Nel caso in cui il coordinatore di ufficio non condivida il contenuto e la formulazione dell' atto e' tenuto a farlo rilevare e, ove permanga contrasto, inoltra l' atto stesso all' organo competente con le proprie osservazioni scritte.
Il coordinatore di ufficio provvede all' esecuzione dei compiti espressamente affidatigli.
Il coordinatore di ufficio e' responsabile dell' osservanza dei doveri di ufficio del personale addetto, ed e' tenuto a comunicare le inosservanze al coordinatore di settore.


Art. 10

L' articolo 51 della legge 29 maggio 1973, n. 20, modificato dalla legge 29 maggio 1973, n. 21, e' cosi' sostituito:

Nomina coordinatori

" La Giunta regionale provvede, sentito il consiglio del personale e la competente commissione consiliare permanente, a conferire l' incarico di coordinatore sia dei settori operativi che degli uffici, valutando i requisiti dei candidati secondo i criteri e i punteggi indicati da una tabella approvata dal Consiglio regionale entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
La tabella prevedera' tra i requisiti l' anzianita' di servizio e di qualifica del dipendente, i titoli da lui posseduti (titolo di studio, concorsi vinti o in cui ha conseguito l' idoneita', pubblicazioni, iscrizioni negli albi professionali aventi valore legale, conoscenze di lingue, l' aver ricoperto l' incarico di coordinatore di ufficio o di settore, nonche' di altre mansioni svolte) e la qualifica dell' amministrazione di provenienza.
Per quanto riguarda i coordinatori di settore e di ufficio da assegnare al Consiglio regionale, l' ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il consiglio del personale, provvedera' alle necessarie designazioni; successivamente la Giunta regionale procedera' al conferimento dei relativi incarichi.
Le designazioni dell' ufficio di presidenza, cosi' come le nomine effettuate dalla Giunta, qualora non concordino con il parere espresso dal consiglio del personale, vanno motivate.
I coordinatori di settore sono scelti fra i funzionari direttivi che siano in possesso di una anzianita' di almeno otto anni nella qualifica ed abbiano frequentato apposito corso di formazione.
I coordinatori di ufficio sono scelti fra i funzionari direttivi ed i collaboratori che abbiano frequentato l' apposito corso di formazione e siano in possesso dell' anzianita' nella qualifica di almeno quattro anni per i funzionari direttivi e di otto anni per i collaboratori.
I coordinatori di ufficio con qualifica di collaboratore possono essere preposti, sentita la commissione consiliare competente, solo ad uffici ai quali non risultino assegnati funzionari direttivi ".


Art. 11
(Nomina provvisoria dei coordinatori)

Fino a quando non verranno ultimate le procedure per la selezione e valutazione del personale, secondo i criteri di cui all' articolo 10 della presente legge, al fine di assicurare nel periodo transitorio la funzionalita' e l' efficienza dell' amministrazione, la Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, provvede alla nomina provvisoria dei coordinatori dei settori e degli uffici, su proposta dell' assessore al personale e per le strutture del Consiglio regionale, previa designazione dell' ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
I coordinatori di settore sono scelti tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica di funzionario direttivo.
I coordinatori di ufficio sono scelti tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica di funzionario direttivo o di collaboratore.
Per le esigenze derivanti da funzioni trasferite, i coordinatori di settore e di ufficio possono essere scelti anche tra il personale gia' assegnato alla Regione per disposizioni di leggi nazionali, in possesso di qualifiche equivalenti.
Le nomine provvisorie a coordinatore potranno essere effettuate, sentite le organizzazioni sindacali e la competente commissione consiliare permanente, tra il personale che abbia almeno un' anzianita' di sei anni nella qualifica direttiva per quanto concerne la nomina a coordinatore di settore e un' anzianita' di quattro anni per i funzionari direttivi e di sei anni per i collaboratori per quanto concerne le nomine a coordinatore di ufficio. Tali nomine saranno effettuate secondo i criteri di cui al precedente articolo 10 con esclusione della partecipazione ai corsi di formazione.
L' incarico di coordinamento, conferito ai sensi dei commi precedenti, ha la durata di due anni, salvo che la Giunta non ne disponga anticipatamente la revoca con provvedimento motivato, sentita la competente commissione consiliare permanente.
L' articolo 85 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e' abrogato.


Art. 12

(Indennita' di coordinamento)

Per il periodo in cui verranno svolte funzioni di coordinamento, anche provvisoriamente, verra' corrisposta una indennita' di funzione mensile non pensionabile, con i criteri e nelle misure stabiliti dalla legge n. 20 del 29 maggio 1973.
I coordinatori di settore e di ufficio, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti ad effettuare le proprie prestazioni oltre il normale orario di lavoro senza diritto ad ulteriori compensi fino ad un massimo di centoventi ore annue.


Art. 13
(Responsabilita')

All' articolo 56 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

" Ogni atto deve recare l' indicazione e la firma del suo estensore e la sigla del coordinatore d' ufficio e del coordinatore di settore.
I dipendenti regionali, nell' ambito e nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, rispondono degli atti da loro sottoscritti, firmati o siglati.
Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti normative, e' prevista la sottoscrizione di titoli per l' ordinazione delle spese o per la riscossione delle entrate da parte di funzionari, la Giunta regionale e l' ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell' ambito delle attivita' di rispettiva competenza, provvedono con proprie deliberazioni alla identificazione nominativa dei funzionari autorizzati.
Gli amministratori che sono titolari di firma per le funzioni a loro attribuite a norma di legge, possono delegare funzionari regionali nominati coordinatori a sottoscrivere gli atti di loro competenza.
Il provvedimento di delega deve contenere l' esatta e circoscritta natura degli atti per i quali viene delegata la firma e la durata del tempo della delega, ed e' soggetto al visto del Commissario di Governo presso la Regione.
Il provvedimento di delega e' soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Lazio. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato ".


Art. 14
(Organico del personale)

In applicazione dell' articolo 72 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, la dotazione organica del personale suddivisa per qualifiche funzionali, e', in via transitoria, determinata secondo la seguente tabella:


TABELLA RISTRUTTURATA

qualifica funzionario direttivo N. 655
qualifica collaboratore N. 1378
qualifica assistente N. 1163
qualifica ausiliario specializzato N. 300
qualifica ausiliario qualificato N. 126
qualifica ausiliario N. 0.
Totale N. 3622
La determinazione e la variazione del contingente numerico e per qualifica del personale da assegnare ai settori ed agli uffici regionali e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale, d' intesa, per il personale da assegnare alle strutture del Consiglio regionale, con l' ufficio di presidenza del Consiglio medesimo, sentita la competente commissione consiliare permanente.
Nella prima applicazione della presente legge l' assegnazione nominativa del personale alle strutture e' effettuata con decreto del Presidente della Giunta, su conforme parere della Giunta regionale o, per le strutture consiliari, dall' ufficio di presidenza del Consiglio.
La tabella organica del personale s' intende riferita all' attuale momento, in attesa del decentramento delle funzioni regionali agli enti locali.


Art. 15
(Profili professionali e mansioni obiettive)

In attuazione dei principi di professionalita' dei dipendenti regionali, di cui all' articolo 91 della legge regionale n. 20 del 1973, sono determinati con la presente legge i profili professionali compresi in ciascuna qualifica funzionale:
a) qualifica funzionale: funzionario direttivo (articolo 41 della legge regionale n. 20 del 1973):
1) funzionario amministrativo;
2) funzionario giornalista;
3) funzionario procuratore legale ed avvocato;
4) funzionario specializzato in materie statistiche, demografiche e attuariali;
5) funzionario agronomo;
6) funzionario ingegnere;
7) funzionario geologo;
8) funzionario medico;
9) funzionario veterinario;
10) funzionario biologo;
11) funzionario farmacista;
12) funzionario insegnante;
13) funzionario architetto;
14) funzionario specializzato in lingue straniere;
15) funzionario stenografo d' aula;
16) funzionario programmatore ed analista di centro elettronico e specializzato in informatica;
17) funzionario sociologo;
18) funzionario psicologo;
19) funzionario direttivo tecnico specializzato per la formazione alberghiera;
b) qualifica funzionale: collaboratore (articolo 42 della legge regionale n. 20 del 1973):
1) collaboratore amministrativo;
2) collaboratore contabile;
3) collaboratore tecnico - specializzato;
4) collaboratore meccanografico e di operatore di centro elettronico;
5) collaboratore insegnante;
6) collaboratore stenografo;
7) collaboratore per assistenza socio - sanitaria;
8) collaboratore igienico - sanitario;
9) collaboratore agronomo;
10) collaboratore esperto in statistica, in informatica ed in programmazione;
11) collaboratore insegnante - istruttore;
c) qualifica funzionale: assistente (articolo 43 della legge regionale n. 20 del 1973):
1) assistente istruttore;
2) assistente dattilografo;
3) assistente stenodattilografo;
4) assistente applicato;
5) assistente applicato meccanografo e perforatore - verificatore meccanografo;
6) assistente tecnico: edile, elettricista, tipografo;
7) assistente operaio agricolo - forestale;
8) assistente meccanografo;
9) assistente centralinista;
10) assistente autista;
11) assistente per attivita' paramediche;
12) assistente per attivita' di riabilitazione fisica e sensoriale;
13) assistente operaio specializzato e qualifiche equiparate;
14) assistente sanitario specializzato in vigilanza;
d) qualifica funzionale: ausiliario specializzato (articolo 44 della legge regionale n. 20 del 1973):
1) commesso capo;
e) qualifica funzionale: ausiliario (articolo 46 della legge regionale n. 20 del 1973):
1) addetto alle pulizie ed ai traslochi. I funzionari sono tenuti a svolgere tutti i compiti e le attivita' inerenti alla professione cui appartengono secondo le norme che regolano l' esercizio della professione medesima, assumendo personale responsabilita' di natura professionale.
I titoli di accesso e le mansioni per singoli profili professionali saranno determinati con successivo provvedimento del Consiglio regionale.


Art. 16
(Riconoscimento profili professionali - corsi di qualificazione professionale - passaggi di qualifica)

Con deliberazione consiliare da adottarsi entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, viene determinato il contingente numerico per ciascuno dei profili professionali previsti dall' articolo 15 della presente legge.
Il riconoscimento e l' attribuzione nell' ambito delle stesse qualifiche funzionali e di ciascun profilo professionale saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il consiglio del personale, le organizzazioni sindacali e la competente Commissione consiliare permanente, sulla base della specificita' delle mansioni effettivamente svolte, dei titoli di studio, dei requisiti e della qualificazione professionale posseduta, fatta eccezione per le professioni per le quali sono richiesti titoli di studio ed abilitazioni specifiche.
Nell' ambito della stessa qualifica e' consentito il cambio di professione a seguito di successivi corsi, purche' non vari il numero dei posti nella stessa qualifica, sentita la competente commissione consiliare permanente. La Giunta stessa deliberera' anche il numero delle unita' di specializzazione necessarie per ogni qualifica funzionale.
I passaggi di qualifica avverranno attraverso concorsi interni secondo le disposizioni di cui agli articoli 87 e 88 della legge n. 20 del 1973.


Art. 17
(Comando del personale)

Il personale regionale puo' essere comandato a prestare servizio presso un ente pubblico che ne abbia fatto richiesta, oppure, presso gli enti locali, gli enti regionali e gli uffici delle amministrazioni pubbliche per l' assolvimento di compiti specifici, anche in relazione all' attuazione di deleghe agli enti locali e per l' istituzione delle comunita' montane e di altri consorzi degli enti locali.
Il comando e' disposto con provvedimento motivato della Giunta, previo parere della commissione consiliare per il personale, su proposta dell' assessore al personale, sentito l' ufficio di presidenza del Consiglio per il personale in servizio presso le strutture consiliari. In ogni caso deve essere sentito l' interessato. Il comando non puo' avere durata superiore ad un biennio e puo' essere rinnovato.
Con apposito regolamento, d' accordo con le organizzazioni sindacali, verranno disciplinati i criteri della mobilita' del personale anche all' interno dei servizi regionali.
Il trattamento economico del personale comandato e' a carico dell' ente richiedente.
Nella prima fase dell' attuazione di deleghe regionali, per l' assorbimento di compiti specifici presso enti locali, le comunita' montane e i consorzi degli enti locali, il trattamento economico del personale comandato puo' essere posto a carico dell' amministrazione regionale con apposito e motivato provvedimento del Consiglio regionale.


Art. 18
(Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali)

Ai dipendenti regionali si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e nella legge 26 gennaio 1978, n. 417, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato.
Ai fini dell' equiparazione tra dipendenti dello Stato e dipendenti regionali si provvedera' con apposita legge regionale.


Art. 19
(Designazioni di dipendenti regionali)

in seno a comitati, commissioni e gruppi di lavoro Tutte le designazioni di dipendenti regionali in seno a comitati, commissioni, anche di esame, e gruppi di lavoro costituiti con atto formale, sono effettuati, nell' ambito delle rispettive competenze, dalla Giunta regionale e dall' ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentiti la competente commissione consiliare permanente ed il consiglio del personale, secondo specifiche qualificazioni professionali e con il rispetto dei criteri di rotazione.
Fermo restando il disposto dell' articolo 76 della legge 29 maggio 1973, n. 20, al dipendente regionale designato a norma del precedente comma, viene attribuito il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto, secondo la normativa regionale, qualora la partecipazione si protragga oltre il normale orario di
servizio, salvo quanto previsto dalla normativa sulle missioni. In tal caso il provvedimento di designazione deve recare il relativo impegno di spesa.
Ai fini della partecipazione a concorsi, comitati, commissioni, il personale assegnato alla Regione per disposizioni di leggi nazionali e' equiparato al personale regionale.


Art. 20
(Note di lavoro)

Entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno ciascun ufficio regionale redige una nota di lavoro, dalla quale risulti l' attivita' svolta nel semestre precedente e vengano evidenziati, in relazione ai programmi regionali, i risultati raggiunti e le indicazioni di massima sull' attivita' da svolgere nel semestre successivo.
Annualmente le note di lavoro vengono trasmesse, con relazione del coordinatore di settore, all' assessore al personale.


Art. 21
(Conferenze di servizio e di settore)

Ogni trimestre presso ogni servizio viene convocata una conferenza dei coordinatori di settore e d' ufficio ai fini di verificare l' andamento del lavoro, lo stato di attuazione e dei programmi e gli eventuali problemi organizzativi.
La conferenza e' presieduta, a turno, dai coordinatori di settore.
Dei lavori della conferenza viene redatto resoconto sommario.
Agli stessi fini di cui al primo comma, viene convocata, almeno una volta al mese, dal coordinatore di settore una conferenza dei coordinatori di ufficio.


Art. 22
(Costituzione di gruppi di lavoro)

I gruppi di lavoro previsti dall' articolo 35 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, sono costituiti con provvedimenti della Giunta regionale e dell' ufficio di presidenza del Consiglio regionale nell' ambito delle rispettive competenze.
Nel provvedimento di costituzione devono essere indicati gli obiettivi, i tempi e le modalita' di esecuzione del lavoro. Il provvedimento sara' comunicato alla competente commissione consiliare permanente.


Art. 23
(Coordinamento delle attivita' dei comitati per la programmazione)

Il coordinamento dei comitati per la programmazione regionale spetta al Presidente della Giunta regionale o su sua delega, al vice presidente o all' assessore alla programmazione.


Art. 24
(Pubblicita' dell' attivita' regionale)

La Giunta regionale provvede periodicamente alla pubblicazione di una raccolta dei testi integrali delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni consiliari e alla pubblicazione di una raccolta contenente, per estratto, le determinazioni della Giunta e i decreti del Presidente della Giunta.
Le suddette pubblicazioni sono poste in vendita al pubblico.


Art. 25
(Segretari delle commissioni consiliari permanenti)

L' incarico di segretario delle commissioni consiliari permanenti e' conferito per un periodo di cinque anni e puo' essere rinnovato.
Alla nomina provvede l' ufficio di presidenza del Consiglio secondo le modalita' e i criteri previsti per la nomina dei coordinatori di ufficio.
Ai funzionari di cui al precedente comma spetta il trattamento economico previsto per i coordinatori di ufficio.
La nomina provvisoria dei segretari delle commissioni consiliari permanenti verra' effettuata dall' ufficio di presidenza con i criteri di cui al precedente articolo 11.


Art. 26

(Norma transitoria (Uffici tecnico - strumentali)

Per lo svolgimento delle attivita' tecnico - strumentali comuni (protocollo, archivio generale, centralino, anticamera, economato, ragioneria, copia e fotocopia e altre attivita' analoghe), viene istituito con deliberazione consiliare un apposito ufficio presso ciascuno dei servizi della Giunta regionale.
Con il provvedimento di cui all' ultimo comma del precedente articolo 2, vengono specificate le competenze degli uffici tecnico - strumentali e la dislocazione degli archivi regionali.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.