L.R. 15 Giugno 1985, n. 93 |
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, concernente: << Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per la iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle Unita' sanitarie locali >>.
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(Pubblicata nel B.U. 29 giugno 1985, n. 18) ARTICOLO UNICO Il terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, e' sostituito ed integrato dai seguenti commi: << Il personale dei cessati enti ospedalieri addetto alla gestione di beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinate a servizi igienici o sanitari o non inerenti comunque a funzione in materia igienica o sanitaria, assegnato in via provvisoria al comune di Roma per assicurare la continuita' dei servizi medesimi (con fonogramma n. 3808/ 5050 del 18 febbraio 1981) ed utilizzato dallo stesso comune per la gestione provvisoria dei beni a reddito di cui alla legge regionale n. 58 del 1980, Titolo VII (deliberazione della giunta municipale n. 4391 del 9 giugno 1981), e' trasferito al comune presso cui e' stato utilizzato. L' inquadramento di tale personale nei ruoli organici del comune sara' effettuato con riferimento alle tabelle di equiparazione, allegato n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo quanto previsto dall' articolo 64, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, per le qualifiche non espressamente indicate, fermo restando l' eventuale mantenimento << ad personam >> di trattamenti economici superiori in godimento. Il personale medesimo, che voglia essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, deve avanzare apposita istanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, diretta all' assessorato alla sanita' della Regione Lazio, all' unita' sanitaria locale ed al comune >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |