L.R. 24 Dicembre 1992, n. 56 |
Fissazione del limite di indebitamento delle unita' sanitarie locali con ilproprio tesoriere e autorizzazione nell'assunzione di ulteriorianticipazioni straordinarie per assicurare l'assistenza farmaceuticadiretta.
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1992, n. 36, S.O. n. 10) Art. 1 1. Il limite dell'anticipazione bancaria di cui all'articolo 50, comma 1, punto 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' fissato in un dodicesimo della quota annuale di riparto del fondo sanitario regionale. 2. L'anticipazione bancaria di cui al precedente comma deve essere autorizzata dalla competente autorita' regionale. Art. 2 1. Le unita' sanitarie locali deputate alla gestione della spesa farmaceutica sono autorizzate a contrarre, in eccedenza rispetto al limite di cui all'articolo 1, se necessario, un'anticipazione straordinaria per una sola operazione con il proprio tesoriere entro i limiti sottoindicati: USL RM/4: L. 71.706.000.000; USL RI/1: L. 3.367.000.000; USL VT/3: L. 5.636.000.000; USL LT/3: L. 9.789.000.000; USL FR/4: L. 9.502.000.000. 2. L'anticipazione di cui al presente articolo puo' essere contratta al tasso massimo d'interesse pari al «prime rate» piu' un ottavo per commissione massimo scoperto trimestrale (CMSI). 3. La parte eccedente eventualmente la misura massima del tasso di interesse stabilita dalle vigenti convenzioni di tesoreria nelle unita' sanitarie locali di cui al presente articolo sara' assunta a carico della Regione che provvedera' al rimborso del relativo ammontare alle stesse unita' sanitarie locali. 4. L'anticipazione di cui al presente articolo sara' estinta con le disponibilita' provenienti dalle operazioni di mutuo di L. 539 miliardi 280 milioni previste dalla legge regionale 22 ottobre 1992, n. 39. 5. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a rilasciare fidejussione a favore delle unita' sanitarie locali di cui al presente articolo a garanzia della restituzione del capitale e degli interessi. Art. 3 1. Per l'applicazione della presente legge, con riferimento all'onere derivante dal comma 3, dell'articolo 2, e' prevista per l'esercizio 1992 la spesa di L. 1 miliardo 500 milioni che viene iscritta sul capitolo di nuova istituzione n. 30801 del bilancio relativo allo stesso esercizio denominato: «Rimborso alle unita' sanitarie locali degli interessi relativi all'anticipazione di cui al comma 3, dell'articolo 2». 2. Alla copertura dell'onere sopraindicato si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto per l'anno 1992 al capitolo n. 31001 del bilancio regionale. 3. Alla copertura del rischio conseguente alla concessione della fidejussione prevista dal comma 5, dell'articolo 2, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Art. 4 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |