Obbligo per tutti i Comuni del Lazio di formazione del Piano Regolatore Generale del proprio territorio ed obbligo, per quelli dotati di strumento urbanistico approvato prima dell' entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, di adeguare lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati da detto decreto interministeriale.

Numero della legge: 32
Data: 20 marzo 1975
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/1975

L.R. 20 Marzo 1975, n. 32
Obbligo per tutti i Comuni del Lazio di formazione del Piano Regolatore Generale del proprio territorio ed obbligo, per quelli dotati di strumento urbanistico approvato prima dell' entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, di adeguare lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati da detto decreto interministeriale.




Art. 1

Tutti i Comuni della Regione sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, provvedendo ai relativi adempimenti nei termini di cui all' art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorso ciascuno dei termini predetti e salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune, si adottano i provvedimenti sostitutivi previsti dal succitato art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.



Art. 2

I Comuni della Regione dotati di piano regolatore generale approvato prima dell' entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, emanato ai sensi dell' art. 17, ultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono tenuti ad adeguare, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal citato decreto interministeriale.
Trascorso il termine di cui sopra e salvo il caso di proroga non superiore ai sei mesi concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune, si applicano i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legge urbanistica.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 marzo 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.