L.R. 20 Marzo 1975, n. 32 |
Obbligo per tutti i Comuni del Lazio di formazione del Piano Regolatore Generale del proprio territorio ed obbligo, per quelli dotati di strumento urbanistico approvato prima dell' entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, di adeguare lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati da detto decreto interministeriale.
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Art. 1 Tutti i Comuni della Regione sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, provvedendo ai relativi adempimenti nei termini di cui all' art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso ciascuno dei termini predetti e salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune, si adottano i provvedimenti sostitutivi previsti dal succitato art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Art. 2 I Comuni della Regione dotati di piano regolatore generale approvato prima dell' entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, emanato ai sensi dell' art. 17, ultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono tenuti ad adeguare, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal citato decreto interministeriale. Trascorso il termine di cui sopra e salvo il caso di proroga non superiore ai sei mesi concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune, si applicano i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legge urbanistica. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 20 marzo 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 marzo 1975. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |