Applicazione dell' art. 6 del DL 8- 7- 1974, n. 264 convertito nella legge 17- 8- 1974, n. 386 e misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della Regione Lazio.

Numero della legge: 7
Data: 24 gennaio 1975
Numero BUR: 3
Data BUR: 04/02/1975

L.R. 24 Gennaio 1975, n. 7
Applicazione dell' art. 6 del DL 8- 7- 1974, n. 264 convertito nella legge 17- 8- 1974, n. 386 e misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della Regione Lazio.







Art. 1

In attesa dell' emanazione del piano regionale ospedaliero ed in relazione ai divieti contenuti nell' art. 6 del DL 8 luglio 1974, numero 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, i seguenti provvedimenti degli enti ospedalieri devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione, in conformita' ai criteri di cui al successivo art. 5:
a) l' istituzione, la soppressione, la modificazione e lo sdoppiamento di divisioni, sezioni e servizi igienico - organizzativi e di diagnosi e cura;
b) le opere di costruzione, di ampliamento, di rifacimento o trasformazione degli edifici ospedalieri, con esclusione delle opere di adattamento che si rendano necessarie per motivi di funzionalita' dei servizi di diagnosi e cura.
In ogni caso, l' istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi puo' essere autorizzata soltanto quando essa si renda necessaria in relazione alle specifiche, inderogabili esigenze di assistenza delle comunita' locali che non possano essere soddisfatte mediante la utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e sempre che tali strutture siano eccedenti rispetto al fabbisogno delle comunita' da esse direttamente servite.


Art. 2

Sono altresi' soggetti ad autorizzazione regionale i provvedimenti concernenti l' istituzione, da parte delle cliniche ed istituti universitari, di nuove divisioni, sezioni e servizi di diagnosi e cura. La autorizzazione potra' essere concessa solo quando tale istituzione risponda ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca e sia compatibile con gli obiettivi di cui al successivo art. 5.


Art. 3

Fino all' approvazione del piano ospedaliero regionale, devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione i provvedimenti degli enti ospedalieri riguardanti il rinnovo e l' adeguamento delle speciali attrezzature sanitarie.
L' autorizzazione sara' concessa solo per le attrezzature che sono destinate a divisioni, sezioni o servizi esistenti o autorizzati dalla Regione ai sensi dell' art. 1.


Art. 4

In applicazione dell' art. 6 del DL 8- 7- 1974, n. 264, e' fatto divieto agli enti ospedalieri di ampliare le piante organiche e di assumere, anche temporaneamente, nuovo personale, salvo la sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso della istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ai sensi del precedente art. 1 e cio' limitatamente ai posti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalita' delle nuove strutture.
I provvedimenti di ampliamento delle piante organiche, connessi con l' istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al precedente comma, devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione.
Non sono, tuttavia, soggetti ad autorizzazione i provvedimenti degli enti ospedalieri concernenti:
a) le assunzioni, per pubblico concorso, per la copertura dei posti di organico resisi vacanti a seguito di cessazione dal servizio del personale;
b) le assunzioni, per pubblico concorso, disposte nell' ambito delle piante organiche adottate con provvedimento divenuto esecutivo prima dell' entrata in vigore del DL 8- 7- 1974, n. 264 o in relazione ad ampliamenti delle piante organiche autorizzati a norma del presente articolo;
c) le assunzioni, in via temporanea, di personale nelle more dei pubblici concorsi di cui alle lettere a) e b) ed in sostituzione dei dipendenti assenti dal servizio a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni o in congedo straordinario per gravidanza e puerperio, sempre che non sia possibile sopperire alle esigenze dell' ospedale utilizzando il personale gia' in servizio.


Art. 5

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, dovranno essere tenuti presenti i seguenti obiettivi di programmazione sanitaria:
1) la riorganizzazione dei presidi ospedalieri su base territoriale, avendo riguardo all' assetto dei comprensori relativi alle unita' locali per i servizi sanitari e sociali. In ogni caso, dovra' essere tenuto conto dei presidi esistenti, delle esigenze delle popolazioni da servire, del fabbisogno sanitario reale emergente in ciascun comprensorio e della necessita' di rendere piu' razionale la distribuzione dei presidi ospedalieri sul territorio regionale;
2) la fusione e concentrazione degli ospedali ubicati in uno stesso comprensorio, al fine di realizzare l' unita' di indirizzo degli interventi, di eliminare le situazioni di concorrenza tra ospedali e di realizzare economie di gestione: nel caso di enti ospedalieri aventi ospedali ubicati in piu' comprensori, si procedera' allo scorporo degli stessi previa divisione dei relativi patrimoni;
3) l' integrazione e l' articolazione delle attivita' ospedaliere, il potenziamento ed il miglioramento dei servizi di diagnosi e di cura in modo da assicurare in tutto il territorio regionale livelli uniformi delle prestazioni ospedaliere, con particolare riguardo a quelle di base, al fine di decongestionare gli ospedali dei grossi centri abitati;
4) il potenziamento dei servizi ambulatoriali, extramurari e a tempo parziale degli ospedali, allo scopo di ridurre il ricorso alla spedalizzazione per quelle malattie che possono essere trattate in forma ambulatoriale o al domicilio del malato;
5) la distribuzione a livello intercomprensoriale delle funzioni ospedaliere specializzate, tenendo presente l' esigenza di agevolare i cittadini e di decongestionare gli ospedali di Roma;
6) la fusione, la concentrazione o altra forma di coordinamento degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali specializzati o per lungodegenti con l' ente ospedaliero che gestisce l' ospedale generale del comprensorio ove sono ubicati;
7) la integrazione funzionale degli ospedali con gli altri servizi sanitari non ospedalieri, esistenti o istituendi nel comprensorio.


Art. 6

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alla Sanita', sentita la competente Commissione Consiliare.
Le relative richieste devono essere dirette all' Assessorato alla sanita' e corredate da una relazione con l' indicazione dei motivi tecnico - sanitari che rendono necessario il provvedimento da autorizzare, nel quadro delle indicazioni programmatiche contenute nella presente legge, e che ne giustificano l' adozione.
La richiesta deve essere altresi' corredata da elementi di valutazione soprattutto sull' incidenza della spesa e per le opere di costruzione, ampliamento o trasformazione, dal relativo progetto di massima.
La Giunta regionale si pronuncia entro 45 giorni dalla data di ricevimento, da parte del competente Assessorato, delle singole richieste di autorizzazione.


Art. 7

Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, anche agli enti ed istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dai quali dipendono ospedali che siano classificati ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 1 della legge 12 febbraio 1969 n. 132.


Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 23 gennaio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.