L.R. 21 Giugno 1990, n. 80 |
Modifica ed integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36.
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(Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1990, n.19) Art. 1 1. La lettera h), dell'articolo 1, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, e' sostituita dalla seguente: "h) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto al quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purche' contenuta entro il 20 per cento, salvo i casi in cui una riduzione superiore sia imposta o suggerita da piani territoriali paesistici, da piani territoriali di coordinamento e da altre deliberazioni regionali incidenti in materia di assetto territoriale". 2. Dopo la lettera h) aggiungere la seguente lettera i): "i) l'adeguamento alla normativa di uso e valorizzazione ambientale prevista dai piani paesistici di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |