L.R. 12 Settembre 1994, n. 38 |
Definizione delle situazioni determinate dalla legge regionale 1 giugno1982, n. 24, riguardante l'inquadramento del personale dell'ERSAL.
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(Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1994, n. 26, S.O. n. 8). Art. 1 1. Al fine di regolarizzare le situazioni determinatesi a seguito delle leggi regionali 1° giugno 1982, n. 24, contenente norme per l'inquadramento del personale dell'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), 12 gennaio 1991, n. 2, relativa al riordino dei servizi dell'ERSAL e per conseguire obiettivi analoghi a quelli di cui alle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 15, 23 marzo 1990, n. 33 e 2 aprile 1991, n. 13, in sede di prima applicazione della citata legge n. 2 del 1991: 1) i dipendenti dell'ERSAL, in alternativa all'inquadramento gia' effettuato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 24, possono, a domanda, essere reinquadrati, anche in soprannumero ad esaurimento, secondo i criteri di cui alla legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, con riferimento ai titoli posseduti alla data di promulgazione della legge regionale 1° giugno 1982, n. 24 ed al livello attribuibile secondo l'allegata tabella «A» di corrispondenza. Gli effetti giuridici dell'inquadramento nei nuovi livelli decorrono dal 1° agosto 1982, fermi restando gli effetti giuridici prodotti anteriormente a tale data dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 24, gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; 2) (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalita'). 3) (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalita'). Art. 2 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in circa lire 400 milioni annui, gravera' sul capitolo n. 12101 dello stato di previsione della spesa dell'ERSAL (contributo sulle spese di funzionamento dell'ERSAL, articolo 23 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10), che reca la necessaria disponibilita'. TABELLA «A» ------------------------------------------------------------------ Qualifica Livelli funzionali ex legge regionale del 1973, ex legge regionale del 1980, n. 20 n. 18. ------------------------------------------------------------------ Ausiliario I livello Ausiliario qualificato II livello Ausiliario specializzato III livello Assistente IV livello Collaboratore V livello Funzionario direttivo VI livello |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |