Riapertura dei termini per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Numero della legge: 52
Data: 24 ottobre 1995
Numero BUR: 29
Data BUR: 27/10/1995

L.R. 24 Ottobre 1995, n. 52
Riapertura dei termini per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

(pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1995, n. 29, S.O. n. 4)


Art. 1

1. Il termine per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province,di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, modificato dalla legge regionale 9 maggio 1995, n. 26, e' riaperto fino al 31 ottobre 1995.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.