L.R. 24 Ottobre 1995, n. 52 |
Riapertura dei termini per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
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(pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1995, n. 29, S.O. n. 4) Art. 1 1. Il termine per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province,di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, modificato dalla legge regionale 9 maggio 1995, n. 26, e' riaperto fino al 31 ottobre 1995. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |