Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, concernente: «Coordinamento e vigilanza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica».

Numero della legge: 64
Data: 25 novembre 1994
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1994

L.R. 25 Novembre 1994, n. 64
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, concernente: «Coordinamento e vigilanza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1994, n. 33, S.O. n. 4)



Art. 1

1. L'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, e' sostituito dal seguente:

«Art. 6
(Controllo regionale di legittimita')

1. Sono soggetti al controllo di legittimita' della Giunta regionale le deliberazioni degli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) relative:
a) all'adozione o modifica degli statuti;
b) alla pianta organica del personale;
c) ai regolamenti.


2. L'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e' effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. L'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. del Lazio costituisce autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 1986, n. 16, anche in deroga a diversa disciplina regionale riguardante gli enti dipendenti dalla Regione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione all'assessorato regionale lavori pubblici. La Giunta regionale si determina in ordine ad un eventuale annullamento o alla richiesta di chiarimenti entro trenta giorni dalla ricezione da parte della Regione delle deliberazione stesse o degli elementi integrativi richiesti, trasmessi dagli I.A.C.P. Decorso il termine di cui sopra senza la pronuncia di annullamento o la richiesta di chiarimenti, le deliberazioni diventano esecutive».



Art. 2

1 - L'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1986 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4
(Relazioni periodiche)

1 - Entro il mese di marzo, gli I.A.C.P. trasmettono alla Regione una relazione sulla base dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente, nonche' una proposta di programma di attivita' comprensiva dei piani di dimissione del patrimonio e dei nuovi investimenti. Sulla base degli elementi che emergono da tali atti, la Giunta regionale formula la proposta di atto di indirizzo dell'attivita' degli istituti per l'esercizio successivo al quale gli istituti medesimi debbono attenersi nella formulazione delle scelte di bilancio e la sottopone, sentita la consulta regionale di cui all'articolo 3, all'approvazione del Consiglio regionale».


Art. 3

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 1986, e' sostituito dal seguente: «2. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, puo' richiedere l'acquisizione di atti e documenti e puo' effettuare ispezioni».


Art. 4

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 14 dei 1986 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8
(Composizione e nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale)

1. Il consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. e' composto da:
a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) tre membri.

2. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Dei membri di cui al comma 1, uno e' designato dalla provincia e quattro sono designati dal Consiglio regionale nel rispetto della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12, ed ai sensi dell'articolo 54 dello statuto regionale. Il presidente ed il vice presidente sono comunque designati dal Consiglio regionale nell'ambito complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione conciliare permanente, in caso di:
a) persistente violazione di norme di legge, di regolamento, di direttive o di indirizzi regionali oppure per altre gravi irregolarita';
b) mancata attuazione, per ritardi imputabili all'istituto o senza giustificato motivo, dei programmi costruttivi e di quelli di gestione del patrimonio immobiliare;
c) impossibilita' di funzionamento dell'organo.

5. Con la deliberazione di scioglimento viene nominato, per la provvisoria gestione dell'ente, un commissario straordinario scelto anche tra i dirigenti regionali con qualifica apicale. Il commissario straordinario resta in carica per un periodo di tre mesi prorogabile per una sola volta con provvedimento motivato; entro tali termini debbono essere ricostituiti gli organi di amministrazione dell'ente.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione conciliare permanente, puo' revocare il presidente di un istituto e/o dichiarare la decadenza sua e/o degli altri consiglieri e/o dei componenti il collegio sindacale, per gravi motivi ovvero qualora siano venuti meno i requisiti indicati per la nomina; il provvedimento e' assunto previa contestazione dei motivi di revoca ai suddetti membri, i quali entro i successivi trenta giorni possono far pervenire le loro osservazioni e contestazioni.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati per una sola volta.

8. Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli I.A.C.P. sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.

9. Il collegio sindacale e' composto da:
a) il presidente;
b) due membri.

10. Il collegio sindacale e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione dei relativi membri da parte della Giunta regionale.

11. li presidente ed i membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

12. Il collegio sindacale dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati per una sola volta».


Art. 5

1. I consigli di amministrazione degli I.A.C.P. deliberano, in conformita' agli statuti degli enti stessi, l'entita' dei compensi da attribuire agli amministratori ed ai sindaci.

2. L'entita' degli emolumenti, onnicomprensivi di ogni indennita' commisurata all'indennita' prevista per i consiglieri regionali, e' determinata nelle percentuali sottoindicate:

_____________________________________________________________________ Consiglio di amministrazione

Alloggi gestiti dagli I.A.C.P. Presidente Vicepresidente Consigliere
di amministrazione
_____________________________________________________________________

Superiori a 20.000 80% 40% 20%
Compresi tra 4.000
e 20.000 50% 25% 15%
Inferiori a 4.000 40% 20% 10%
_____________________________________________________________________ Collegio sindacale

Alloggi gestiti dagli I.A.C.P. Presidente Sindaci
_____________________________________________________________________

Superiori a 20.000 30% 20%
Compresi tra 4.000
e 20.000 15% 10%
Inferiori a 4.000 10% 7% ___________________________________________________________________

3. Ai membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali aventi la propria residenza al di fuori del territorio in cui ha sede il relativo I.A.C.P spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'istituto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

4. Al commissario straordinario di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge spetta una indennita' pari a quella prevista per il presidente del consiglio di amministrazione dell'ente.


Art. 6
(Abrogazioni)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1986 e' abrogato.


Art. 7
(Norma Transitoria)

1. In sede di prima applicazione, si procede alla nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli I.A.C.P. entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli attuali consigli di amministrazione e collegi sindacali nonche' eventuali commissari straordinari cessano dalle loro funzioni con decorrenza dal giorno di insediamento degli organi di cui al comma 1.

3. Al commissario straordinario dello I.A.C.P. della provincia di Roma, nominato dal Consiglio regionale con deliberazione 31 dicembre 1992, n. 616 e tuttora in carica, spetta, in sede di prima applicazione della presente legge, l'indennita' di cui al comma 4 dell'articolo 5 a far data dal 1° gennaio 1993.


Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.