VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PERL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998.

Numero della legge: 57
Data: 21 dicembre 1998
Numero BUR: 35
Data BUR: 19/12/1998

L.R. 21 Dicembre 1998, n. 57
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PERL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998.

(Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1998, n. 35, s.o. n. 4)




Art. 1


OMISSIS




Art. 2

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per i nuovi interventi finalizzati agli investimenti, contenuta nel comma 1, lettera e) dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, e' incrementata di un ulteriore importo di L. 14.850.654.456.




Art. 3


1. Ai fini della redazione e approvazione del piano 1999 degli interventi, i termini previsti dall'articolo 10, comma 4, e dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 31 maggio 1999.

2. Il termine fissato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, per la redazione dei regolamenti di musei e biblioteche, e' prorogato di tre mesi.

3. All'articolo 28, comma 1, lettera h) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 sono soppresse le parole "e contributi".




Art. 4


1. Il capitolo n. 44365 "Spese per l'istituzione e la gestione di residenze per lo spettacolo nel Lazio (l.r. 32/78)" e' soppresso.




Art. 5



1. Lo stanziamento del capitolo n. 44273 e' finalizzato al pagamento al Comune di Allumiere del saldo del contributo concesso ai sensi della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65 per la realizzazione del progetto Etruschi.




Art. 6


1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono formalmente
trasferite alla Regione le funzioni di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le funzioni previste dall'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 sono svolte dal settore 25 "Osservatorio regionale del mercato del lavoro". I relativi oneri gravano sul capitolo n. 11460 ("Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro").

2. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 38/1998, e' sostituito dal seguente:
"3. L'Osservatorio opera attraverso l'apposita struttura regionale da istituire ai sensi della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, e puo' avvalersi di un comitato tecnico scientifico di esperti da costituirsi con deliberazione della Giunta regionale.".




Art. 7


1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 44116, una quota pari a L. 350.000.000 e' destinata all'A.DI.S.U. "La Sapienza" per assicurare la continuita' del servizio di mensa universitaria.




Art. 8


1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 42103 del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 che viene cosi' ridenominato: "Rimborso degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e provinciale". Lo stanziamento del predetto capitolo, gia' previsto in bilancio nell'importo di L. 1.000.000.000, viene integrato di un ulteriore importo di L. 1.000.000.000 alla cui copertura si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento di pari importo previsto al capitolo 49001, elenco 4, lettera d), del bilancio di previsione 1998. Con lo stanziamento complessivo, cosi' integrato, si deve anche provvedere alla copertura degli oneri derivanti, fino al corrente anno 1998, dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1989, n. 52, abrogata dall'articolo 42 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30.".




Art. 9


1. La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, riconosce al Comune di Monteleone Sabino (RI), il contributo di L. 70.000.000 per l'intervento di recupero della Chiesa di S. Maria dei Colli, opera gia' prevista per detto importo dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10456 del 28 dicembre 1994, per i lavori che sono stati gia' appaltati ed in corso di ultimazione. La spesa di L. 70.000.000 grava sul capitolo n. 32447 dell'esercizio finanziario 1998.

2. La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, riconosce al Comune di Rignano Flaminio (RM) il contributo di L. 90.000.000 per l'intervento di recupero dell'ex Ospedale San Nicolo', opera gia' prevista per un importo di L. 100.000.000 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10601 del 30 dicembre 1994, a seguito della quale e' stato erogato il 10 per cento del contributo pari a L. 10.000.000, per i lavori che sono stati gia' appaltati ed in corso di ultimazione. La spesa di L. 90.000.000 grava sul capitolo 32443 dell'esercizio finanziario 1998.

3. La Regione Lazio, ai sensi della l.r. 51/1982, riconosce al Comune di Tolfa (RM) il contributo di L. 90.000.000 per l'intervento di recupero dell'ex Convento Sughera, opera gia' prevista per un importo di L. 100.000.000 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10601/1994, a seguito della quale e' stato erogato il 10 per cento del contributo pari a L. 10.000.000, per i lavori che sono stati gia' appaltati ed in corso di ultimazione. La spesa di L. 90.000.000 grava sul capitolo n. 32443 dell'esercizio finanziario 1998.




Art. 10


1. Per l'anno 1998 l'importo pari a L. 60.577.370.950 e' destinato al COTRAL per la realizzazione, ristrutturazione e completamento di impianti adibiti all'esercizio, ricovero e manutenzione di materiale rotabile impiegato per il trasporto pubblico di persone. I relativi interventi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Sono abrogati i punti 7, 8, 9, 15 e 16 della tabella B allegata alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 48 ed e' altresi' abrogata la Tabella B allegata alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 limitatamente al previsto intervento di L. 2.500.000.000. Il suddetto onere di L. 60.577.370.950 grava quanto a L. 26.600.000.000 sul capitolo 43220, quanto a L. 25.483.028.217 sul capitolo n. 43201, quanto a L. 8.494.342.733 sul capitolo 43207 del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998.

2. A favore dei Comuni che esercitano direttamente o tramite concessionari il servizio di trasporto pubblico urbano sono riaperti i termini relativi alla presentazione delle istanze per la corresponsione delle risorse finanziarie a carico del fondo regionale dei trasporti diretti a far fronte agli oneri relativi allo svolgimento dello stesso da corrispondere per l'anno 1999. Le istanze devono pervenire all'assessorato regionale opere e reti di servizi e mobilita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La somma di L. 2.525.116.000 prevista al capitolo n. 43120 e' destinata alla corresponsione dei contributi relativi all'anno 1996 spettanti ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 ai Comuni, alle Aziende pubbliche, ad eccezione dell'A.T.A.C. di Roma, ed alle Aziende concessionarie che svolgono il servizio di pubblico trasporto urbano.

4. Per l'anno 1998 il contributo spettante alle Aziende speciali previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che svolgono il servizio di pubblico trasporto urbano nel Lazio e' dato dal prodotto dei costi chilometrici standardizzati per il numero di chilometri percorsi, detratti i ricavi presunti da traffico.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, si applicano anche ai servizi di trasporto urbano il cui atto di concessione sia stato emesso dopo la data di entrata in vigore della legge medesima, a condizione che sia gia' stato rilasciato dalla Regione il parere previsto dalla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37 ed il servizio sia iniziato entro il 31 dicembre 1998.




Art. 11


1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, cosi' come modificato dall'articolo 22, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente frase:

"I contributi di cui sopra sono, altresi', concessi agli enti di formazione di cui alla legge 845/78, articolo 5, lettera b), per l'acquisizione dei servizi relativi alla certificazione di qualita'".




Art. 12


1. Per rendere possibile la concreta applicazione dei criteri di priorita', stabiliti con gli articoli 17, 22 e 23 della l.r. 14/1998, relativamente agli interventi previsti dalle leggi regionali 3 luglio 1986, nn. 23 e 24, 5 febbraio 1979, n. 13, e per consentire la predisposizione delle graduatorie degli interventi stessi, la data di presentazione delle domande per accedere ai benefici delle succitate leggi e' fissata in due scadenze annuali: dal 30 marzo al 30 giugno e dal 30 settembre al 30 dicembre.


2. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma e' data applicazione ai criteri di priorita' di cui agli articoli 17, 22 e 23 della l.r. 14/1998.




Art. 13


1. L'articolo 80 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 e' sostituito dal seguente:

"Art. 80

1. Una quota pari a L. 190.000.000 dello stanziamento sul capitolo 42121 e' riservata, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1998, n. 16:
a) quanto a L. 100.000.000 per il sostegno delle iniziative della casa di accoglienza "Padre Pio", operante a Vitinia, a favore delle persone sole ed emarginate;
b) quanto a L. 90.000.000 per l'Associazione "Magliana '80" di Roma come contributo per la realizzazione del progetto "Sportelli d'orientamento e reinserimento per detenuti tossicodipendenti.".




Art. 14


1. Per integrare con fondi regionali la quota nazionale del Fondo di cui alla legge 399/1987, destinata alla realizzazione dell'Osservatorio Economico per l'Artigianato in ambito S.I.O.E., e' istituito il capitolo 22203 denominato "Integrazione regionale della quota del Fondo Nazionale per l'Artigianato di cui alla legge 399/1987 destinata alla realizzazione dell'Osservatorio per l'Artigianato in ambito S.I.O.E." con lo stanziamento di L. 100.000.000. Alla copertura si provvede con riduzione di pari importo dal capitolo 11489 del bilancio di previsione 1998.




Art. 15


1. Dopo l'articolo 6 ter della legge regionale 17 luglio 1989, n. 44, come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 57 concernente interventi a favore della proprieta' diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria, e' aggiunto il seguente:

"Art. 6 quater

1. In ogni caso, ciascuna azienda agricola puo' beneficiare dell'aiuto previsto dalla presente legge limitatamente al 35 per cento del volume degli investimenti, ad eccezione delle seguenti zone per le quali l'aiuto e' limitato al 75 per cento del volume medesimo:

a) zone di montagna e svantaggiate, definite dalla direttiva 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, per gli aiuti concessi fino al 9 giugno 1997;

b) zone svantaggiate delimitate conformemente agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, per gli aiuti concessi dopo il 9 giugno 1997.

2. I limiti di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva dalla data di entrata in vigore della l.r. 44/1989.

3. Gli aiuti erogati in eccesso a quanto previsto dai commi 1 e 2 sono recuperati con le modalita' previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.".




Art. 16


1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, la Regione puo' autorizzare, per comprovati motivi, i Comuni destinatari dei finanziamenti regionali di cui alle leggi regionali 7 gennaio 1992, n. 2 e 20 settembre 1993, n. 54, alle consegne dei lavori anche oltre il termine di centoventi giorni stabilito dallo stesso articolo 5, comma 3 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 17


1. L'articolo 73 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 e' cosi' modificato:

"1. Lo stanziamento del capitolo 32410 e' destinato per L. 100.000.000 nell'esercizio 1998 e per L. 900.000.000 nell'esercizio 1999 ad un intervento di recupero delle scalinate nel centro storico di Palestrina. A tale scopo, viene diminuito lo stanziamento dello stesso capitolo di L. 400.000.000 per l'esercizio 1998 e aumentato di L. 400.000.000 per l'esercizio 1999.".




Art. 18


1. Per "retribuzione lorda prevista per i dirigenti" stabilita al comma 4 dell'articolo 12 della l. r. 14/98, si intende la retribuzione lorda complessiva prevista per i dirigenti regionali con funzioni di responsabile di ufficio alla data di entrata in vigore della stessa legge, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale e di qualsiasi adeguamento alle variazioni delle retribuzioni stesse a qualsiasi titolo.




Art. 19


1. Al primo comma, lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 le parole: "coordinatori dei settori interessati" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenti delle strutture interessate".




Art. 20


1. Al fine di concorrere al finanziamento della spesa sanitaria, la Regione, di concerto con le aziende sanitarie, puo' attivare operazioni di anticipazione finanziaria attraverso la cessione di proventi da acquisire da parte delle aziende sanitarie a fronte dell'erogazione delle prestazioni sanitarie regolate dalle vigenti normative.




Art. 21


1. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento le modalita' di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso, di applicazione delle sanzioni e dei relativi ricorsi amministrativi delle tasse automobilistiche di competenza regionale. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni nonche' le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 39 e 40, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, come disciplinato dall'articolo 17, commi 15 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Successivamente gli importi vigenti possono essere variati con le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale puo' affidare, con apposita convenzione della durata massima di tre anni, i servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, che deve garantire la compatibilita' dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica.

4. Le tasse automobilistiche di competenza regionale possono essere riscosse anche attraverso gli sportelli della banca tesoriere. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il tesoriere regionale provvede a riscuotere le predette tasse con le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale.




Art. 22


1. La spesa per l'indennita' derivante dall'articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6, di L. 19.000.000, estesa ai responsabili delle segreterie particolari del Presidente e del vice Presidente della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza, nonche' degli assessori e dei gruppi consiliari, grava sullo stanziamento del capitolo 14109 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 1998. Entro il 31 dicembre 1998 si provvede all'attribuzione, in sede di contrattazione integrativa, di un'indennita' al restante personale operante presso le segreterie.

2. L'articolo 37 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 e' abrogato.




Art. 23


1. All'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "decorre dalla data di effettiva stipulazione dei contratti di assunzione";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 2. "La disposizione di cui al comma 1, si applica anche ai contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.".




Art. 24


1. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dalla dimensione demografica del comune di riferimento".




Art. 25


1. All'articolo 9, comma 1 della l.r. 34/98 e' aggiunta la lettera: "f) promozione culturale in forma consortile".




Art. 26


1. Gli importi di cui all'articolo 14, comma 1 della l.r. 34/1998 sono modificati come segue:

lettera a) Cap. 22147 - 50.000.000
lettera d) Cap. 22323 - 50.000.000
lettera e) Cap. 44113 - 200.000.000
lettera g) Cap. 32467 - 150.000.000
lettera i) Cap. 32505 - 50.000.000
lettera l) Cap. 21177 - 50.000.000
lettera c) Cap. 22148 + 200.000.000
lettera f) Cap. 32466 + 150.000.000
lettera n) Cap. 28150 + 200.000.000.




Art. 27


1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.