L.R. 30 Novembre 1987, n. 53 |
Norme per la costituzione, l' organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l' artigianato.
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(Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1987, n. 35) TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Finalita') 1. La presente legge si propone di disciplinare la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l' artigianato nonche' la tenuta dell' alno delle imprese artigiane, in conformita' a quanto stabilito dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Art. 2 (Potere di coordinamento) 1. La Regione, nell' ambito delle materie elencate dall' articolo 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, coordina le attivita' di tutti gli enti che, comunque, abbiano competenze nel territorio regionale in materia di artigianato, al fine di promuovere un organico sviluppo del settore ed un razionale uso delle risorse pubbliche ad esso destinate. 2. Tutti gli enti pubblici, operanti nel territorio regionale, sono tenuti a conformarsi alle norme e direttive emanate in tema di artigianato dalla Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato. Art. 3 (Abbreviazioni) 1. Nella presente legge, per legge quadro si intende la legge 8 agosto 1985, n. 443, per camera di commercio, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per commissione provinciale per commissione regionale, le commissioni di cui agli articoli 10 e 11 della citata legge 8 agosto 1985, n. 443. TITOLO II ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL' ARTIGIANATO SEZIONE I (Commissioni provinciali e commissione regionale per l' artigianato ) Art. 4 (Istituzione e compiti) 1. Sono istituite nel territorio della Regione le commissioni provinciali e la commissione regionale per l' artigianato. 2. Le commissioni di cui al comma precedente sono organi amministrativi regionali preposti alla rappresentanza ed alla tutela dell' artigianato nel quadro degli indirizzi programmatici fissati dalla Regione ed esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla presente legge. Art. 5 (Nomina e durata) 1. Le commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e durata in carica cinque anni a decorrere dalla data della loro costituzione. Le commissioni continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del termine della loro durata fino alla ricostituzione. 2. I componenti delle commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge. 3. Alla nomina dei nuovi componenti in sostituzione di quelli decaduti o comunque cessati dalla carica provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale. Alla sostituzione dei componenti designati od individuati in funzione dell' ufficio ricoperto si provvede con le stesse modalita' previste perla designazione o l' individuazione del componente da sostituire. Alla sostituzione dei componenti elettivi delle commissioni provinciali si provvede con il primo dei non eletti della lista di appartenenza del componente da sostituire. Il componente nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del termine di cui al precedente primo comma. Art. 6 (Prima convocazione) 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ciascuna commissione e convocata, per la prima volta, dal presidente della commissione uscente o, in mancanza, dall' assessore regionale per l' artigianato. 2. Nella prima adunanza ciascuna commissione elegge il presidente ed il vice presidente. Art. 7 (Vigilanza) 1. Le commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, che vi provvede tramite l' assessorato regionale all' artigianato. 2. La Giunta regionale, in caso di inerzia delle commissioni e previa diffida a provvedere entro un termine non inferiore a dieci giorni, puo' adottare in via sostitutiva, su proposta dell' assessore regionale competente, i provvedimenti omessi. 3. In caso di impossibilita' di funzionamento o di gravi irregolarita', la Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente, puo' deliberare, previa contestazione degli addebiti e decorso inutilmente il termine assegnato per ovviare alle disfunzioni contestate, lo scioglimento della commissione e la nomina di un commissario straordinario, il quale esercita, fino alla ricostituzione della commissione e, comunque, per un tempo non superiore ad un anno, tutte le funzioni alla stessa attribuite. Allo scioglimento della commissione ed alla nomina del commissione straordinario provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale. Art. 8 (Norme per il funzionamento) 1. Il funzionamento della commissione regionale e di quelle provinciale e' disciplinato dalle norme di cui all' allegato che costituisce parte integrante della presente legge. Art. 9 (Organizzazione) 1. Per l' espletamento delle sue funzioni, la commissione regionale si avvale di una segreteria amministrativa, la cui dotazione organica di personale regionale e' determinata come segue: a) n. 1 funzionario della prima qualifica dirigenziale; b) n. 1 funzionario dell' ottava qualifica funzionale; c) n. 2 istruttori direttivi della settima qualifica funzionale; d) n. 1 istruttore della sesta qualifica funzionale; e) n. 1 esecutore della sesta qualifica funzionale. Art.10 (Compensi ai componenti) 1. Ai componenti delle commissioni spettano il compenso ed il trattamento economico di missione previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. Art.11 (Onere finanziario) 1. Le spese per l' organizzazione, il funzionamento e le elezioni delle commissioni sono a carico della Regione. 2. L' onere delle spese riguardanti il funzionamento e l' organizzazione delle commissioni provinciale e' assunto dalla Regione sulla base di apposita convenzione con le camere di commercio il cui disciplinare e' approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di artigianato. TITOLO II ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL' ARTIGIANATO Sezione II Art. 12 (Commissioni provinciali per l' artigianato.Sede e composizione ) 1. Le commissioni provinciali per l' artigianato hanno sede presso le camere di commercio di ciascuna provincia della Regione. 2. Ciascuna commissione provinciale per l' artigianato e' composta: a) da diciotto titolari di imprese artigiane, eletti dagli iscritti nell' albo provinciale delle imprese artigiane secondo le disposizioni contenute nella presente legge; b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello regionale, designati dai rispettivi organismi provinciali; c) dal direttore provinciale dell' INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) o da un suo delegato; d) dal direttore dell' ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato; e) da tre esperti in materia di artigianato, designati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente; f) da un esperto in materia di artigianato designato dal presidente dell' Amministrazione provinciale. 3. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dai componenti la commissione in seno alla commissione medesima. Il presidente e' eletto tra i componenti di cui al precedente secondo comma, lettera a). Art. 13 (Funzioni) 1. Le commissioni provinciali per l' artigianato: a) curano la tenuta dell' albo delle imprese artigiane della rispettiva provincia, disponendo le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni secondo le disposizioni delle leggi vigenti; b) provvedono alla revisione dell' albo; c) certificano l' iscrizione delle imprese artigiane nell' albo; d) collaborano con la commissione regionale per l' artigianato nell' esecuzione di indagini e studi e nell' acquisizione di informazioni e documentazioni sulle attivita' artigianali regionali; e) effettuano rilevazioni statistiche per conto della Regione; f) formulano proposte ed esprimono pareri su iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato; g) esercitano ogni altro compito ad esse attribuito dalle leggi regionali. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le commissioni provinciali redigono un rapporto sull' andamento dello artigianato nell' anno precedente, inviandolo all' assessore regionale competente. TITOLO II ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL' ARTIGIANATO Sezione III Art.14 (Commissione regionale per l' artigianato A Sede e composizione) 1. La commissione regionale per l' artigianato ha sede presso la Regione ed e' composta: a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l' artigianato; b) da tre rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale a norma dell' articolo 6, secondo comma, punto 15), dello Statuto regionale; c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti nellaregione. 2. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dalla commissione tra i propri componenti. Il presidente e' eletto tra i presidenti delle commissioni provinciali. Art. 15 (Funzioni) 1. La commissione regionale: a) decide sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle commissioni provinciali in materia di iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall' albo provinciale delle imprese artigiane; b) esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato; c) compie, nell' ambito dei programmi regionali, indagini, studi, rilevazioni statistiche e fornisce informazioni e documentazioni sulle attivita' artigiane nel territorio della regione; d) propone iniziative dirette allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla tutela dell' artigianato; e) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalle leggi regionali. 2. La commissione regionale per l' artigianato presenta, entro il mese di luglio di ogni anno, all' assessorato regionale competente, il consuntivo dell' attivita' svolta ed un programma di attivita' per l' anno successivo. 3. Tale programma, oltre le iniziative a carattere regionale, comprende anche quelle a carattere provinciale proposte dalle commissioni provinciali per l' artigianato. TITOLO II ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL' ARTIGIANATO Sezione IV Art.16 (Elezione dei componenti artigiani delle commissioni provinciali dell' artigianato Sistema elettorale) 1. Le elezioni dei componenti delle commissioni provinciali per l' artigianato, di cui al precedente articolo 12, lettera a), sono fatte a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Art.17 (Elettorato attivo e passivo) 1. Per l' elezione dei componenti artigiani di ciascuna commissione provinciale hanno diritto di voto i titolari delle imprese iscritte nel corrispondente albo provinciale della imprese artigiane. Nel caso di impresa costituita in forma societaria il diritto di voto e' esercitato dal soggetto che ne ha la legale rappresentanza o, se questa sia attribuita a piu' soggetti, da quello che ha la maggiore anzianita' di nomina o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'. 2. Hanno diritto di voto altresi' i titolari od i legali rappresentanti delle imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione all' albo prima del sessantesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni, senza che su di essa sia intervenuto un provvedimento di rigetto. 3. Possono essere eletti componenti della commissione provinciale i titolari od i legali rappresentanti delle imprese artigiane iscritte nel corrispondente albo provinciale da almeno tre anni rispetto alla data fissata per le votazioni. Art. 18 (Indizione delle elezioni) 1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine d durata delle commissioni in carica. 2. Le prime elezioni, in attuazione della presente legge, saranno indette entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e per la composizione delle liste elettorali non si procedera' alla preventiva revisione degli albi delle imprese artigiane. 3. La mancanza di fatto dei requisiti per il riconoscimento della qualita' di imprenditore artigiano tuttavia costituisce motivo di ineleggibilita'. 4. Il decreto di cui al precedente primo comma indica la data delle elezioni, il termine per la presentazione delle liste dei candidati e la distribuzione dei seggi elettorali. Lo stesso decreto, entro dieci giorni dalla sua emanazione, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alle Prefetture della Regione e divulgato mediante affissione di appositi manifesti negli albi delle commissioni provinciali e dei comuni di ciascuna provincia. 5. Le elezioni, fuori dei casi di elezioni straordinarie, sono indette in unica data per tutte le commissioni provinciali della regione. 6. Il termine per la presentazione delle liste dai candidati e' fissato tra il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto ed il quarantesimo giorni dalla data stabilita per le elezioni e deve avere la durata non inferiore a venti giorni. In ciascun comune sono costituiti uno o piu' seggi, con un massimo di cinquecento elettori per seggio. Art.19 (Liste dei candidati) 1. Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti non meno di dodici e non piu' di diciotto candidati. 2. Le liste dei candidati debbono essere sottoscritte: a) da almeno centocinquanta elettori per la provincia di Rieti; b) da almeno trecento elettori per le province di Frosinone, Latina e Viterbo; d) da almeno cinquecento elettori per la provincia di Roma. 3. Le firme dei presentatori debbono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato o dal segretario comunale o dal giudice conciliatore o da un notaio- 4. Le liste dei candidati, ciascuna delle quali deve essere contrassegnata da una denominazione, sono presentate, nel termine indicato nel decreto del Presidente della Giunta regionale, alla commissione provinciale in carica o, nel caso in cui questa sia stata sciolta, al commissario straordinario, insieme alla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, la cui sottoscrizione deve essere autenticata a norma del precedente terzo comma. Su ogni lista viene annotata la data e l' ora della presentazione ed il numero progressivo che ad essa viene assegnato in base all' ordine di presentazione. Agli interessati viene rilasciata idonea ricevuta dei documenti presentati, sulla quale vengono riportati anche gli estremi di presentazione. 5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della lista, la commissione provinciale od il commissario straordinario ne accertano la regolarita' e provvedono alla sua ammissione od esclusione. 6. In particolare le commissioni dichiarano non ammissibili: a) le liste non sottoscritte dal numero prescritto di presentatori; b) i candidati che non posseggono i requisiti di legge o non abbiano accettato la candidatura; c) i candidati gia' ammessi in liste presentate in precedenza; d) i candidati presentati in ordine successivo al numero massimo di candidature artigiane utili per la lista ai sensi del precedente articolo 1. 7. Le deliberazioni concernenti l' esclusione di una lista o di singole candidature debbono essere motivate e, a cura della commissione provinciale o del commissario straordinario, debbono essere notificate, entro cinque giorni dalla loro adozione, ai candidati esclusi e comunque a tutti i candidati delle liste interessate. 8. I candidati esclusi possono proporre ricorso, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale. I ricorsi debbono essere decisi almeno quindici giorni prima ella data fissata per le elezioni. 9. Le liste dei candidati ammesse alle elezioni, entro cinque giorni dalla data della deliberazione di ammissione, sono trasmesse all' assessorato regionale per l' artigianato e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e divulgate mediante l' affissione di appositi manifesti negli albi della commissione provinciale e dei comuni della provincia. Nel giorno delle elezioni sono esposte in ciascun seggio elettorale. Art. 20 (Liste degli elettori) 1. La commissione provinciale cura la formazione delle liste degli elettori per ciascun comune della provincia, che deve essere compiuta, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui sono indette le elezioni. 2. Nelle liste degli elettori debbono essere riportati i seguenti dati: a) numero d' ordine; b) numero di iscrizione all' albo; c) nome, cognome, luogo e data di nascita dell' elettore; d) sede dell' impresa della quale l' elettore e' titolare; e) attivita' dell' impresa medesima. 3. Per le operazioni da compiersi al momento delle votazioni dovranno essere predisposte nelle liste delle apposite colonne che dovranno consentire: a) la trascrizione degli estremi del documento di riconoscimento del votante ovvero la firma di chi ne attesta l' identita' personale; b) la firma del componente del seggio che attesta che l' elettore ha votato; c) la trascrizione del numero di cedola della scheda di votazione od eventuali annotazioni. 4. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni, la commissione provinciale od il commissario straordinario provvedono alla distribuzione degli elettori nei seggi elettorali previsti nel decreto di cui al precedente comma. Della lista degli elettori di ciascun seggio sono redatte quattro copie. Di esse una resta agli atti della commissione provinciale; una e' pubblicata nell' albo istituito nella sede della commissione medesima e, il giorno successivo a quello fissato per le elezioni, viene trasmessa all' assessorato regionale per l' artigianato; una e' inviata al comune, che ne cura la pubblicazione nel proprio albo; una e' consegnata, prima dell' inizio delle operazioni elettorali, al presidente del seggio, il quale la mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 5. L' elettore ammesso al voto dopo la formazione delle liste elettorali di ciascun seggio e' assegnato al seggio piu' vicino alla sede della sua impresa ed il suo nominativo viene aggiunto in calce alle liste del seggio medesimo. 6. Le liste elettorali di seggio sono pubblicate, presso le sedi delle commissioni provinciali per l' artigianato e dei comuni, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni. Negli albi comunali sono pubblicate soltanto le liste degli elettori le cui imprese hanno sede nei comuni medesimi. Art. 21 (Certificato elettorale) 1. La qualita' di elettore e' dimostrata dal certificato elettorale. 2. Il certificato elettorale e' rilasciato dalla commissione provinciale in base alle liste elettorali di seggio e deve contenere, oltre alle generalita' dell' elettore ed al numero di iscrizione all' albo dell' impresa di cui e' titolare, la denominazione ed il numero del seggio, il numero di iscrizione delle' elettore nella lista del seggio, la data, l' orario, il comune ed il luogo di votazione. 3. Entro il quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni il certificato elettorale deve essere notificato a ciascun elettore nella sede della sua impresa a cura del comune nel cui territorio l' impresa stessa ha la propria sede. 4. I certificati che, per qualsiasi motivo, sia stato impossibile notificare sono tenuti a disposizione degli aventi diritto presso il comune fino alla chiusura delle operazioni di voto. 5. Qualora un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l' elettore ha diritto, facendone personalmente richiesta anche verbale alla commissione provinciale fino alla chiusura delle operazioni elettorali, di ottenerne un duplicato. Il nuovo certificato deve riportare la dicitura << duplicato >> e del suo rilascio deve essere fatta annotazione in apposito registro. 6. Il certificato costituisce titolo per l' ammissione al voto ed e' ritirato dal presidente del seggio al momento della votazione. Art. 22 (Schede di votazione, seggi elettorali, rappresentanti in lista) 1. Le schede di votazione sono predisposte dalla commissione provinciale in conformita' al modello indicato dall' assessorato regionale per l' artigianato. 2. Le sedi dei seggi elettorali sono allestite a cura dei singoli comuni. Il sindaco del comune provvede alla nomina dei componenti dell' ufficio del seggio, comprendente un presidente e tre scrutatori. Il presidente e' scelto tra i funzionari dello Stato o degli enti locali residenti nel comune. Gli scrutatori sono scelti tra gli elettori iscritti nella lista del seggio; di essi uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente. Il segretario e' nominato dal presidente tra gli elettori iscritti nella lista del seggio. Al presidente, agli scrutatori ed al segretario spetta il compenso previsto dala legge 13 marzo 1980, n. 70 e successive modificazioni, il quale e' erogato dal comune a valere sui fondi regionali. Il comune provvede altresi' a mettere a disposizione dell' ufficio del seggio il personale ausiliario necessario per il suo norma funzionamento. 3. I candidati di ciascuna lista, con un unico atto o con atti separati o mediante delega ad uno di essi, possono designare un rappresentante di lista per ciascun seggio scegliendolo tra gli elettori iscritti nella relativa lista elettorale. L' atto di designazione deve pervenire, entro il quinto giorno precedente alla data delle elezioni, al comune, che ne informa il presidente del seggio. Art. 23 (Operazioni di voto e proclamazione degli eletti ) 1. Il voto puo' essere espresso per una sola lista. Sono ammessi non piu' di quattro voti di preferenza in favore dei candidati compresi nella lista votata. 2. Ultimate le operazioni di voto, l' ufficio del seggio procede immediatamente allo scrutinio delle schede. Completato lo scrutinio, il presidente del seggio invia alla commissione provinciale il verbale e gli atti relativi alle operazioni elettorali. 3. La commissione provinciale od il commissario straordinario, ricevuti i verbali e gli atti dai presidenti dei seggi, in seduta aperta ai rappresentanti di lista, che vengono designati come previsto dal precedente articolo 22 e che esercitano le funzioni attribuite dalla legge, provvedono al riepilogo dei voti sulla scorta dei verbali di scrutinio e determinano la cifra elettorale di ciascuna lista e quella di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla stessa lista in tutti i seggi. La cifra elettorale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dei voti di preferenza ottenuti dal candidato. 4. Per l' assegnazione dei seggi a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3,... fino a 18 e quindi si scelgono i 18 quozienti piu' alti. A parita' di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di questa ultima, viene eletto il candidato piu' anziano. 5. Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l' ordine dei quozienti. 6. Compiute le operazioni di assegnazione dei seggi e di determinazione delle cifre elettorali dei singoli candidati, il presidente della commissione provinciale od il commissario straordinario dichiarano il risultato dell' elezione e proclamano gli eletti dandone comunicazione all' assessorato regionale per l' artigianato. La proclamazione degli eletti deve aver luogo, in seduta pubblica, entro dieci giorni dalla votazione. Art. 24 (Ricorsi e rinvio) 1. Contro le operazioni elettorali, i risultati delle votazioni, l' assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti, qualunque elettore puo' proporre ricorso all' assessore regionale per l' artigianato entro dieci giorni dal verificarsi dell' evento che da' luogo al ricorso. 2. L' assessore regionale per l' artigianato decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sentiti i controinteressati. 3. Per quanto non espressamente disposto nella presente sezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di procedimento elettorale contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni. Titolo III ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE Art. 25 (Istituzione) 1. E' istituito in ciascuna provincia l' albo delle imprese artigiane, articolato in due sezioni: a) nella sezione prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge quadro; b) nella sezione seconda sono iscritti i consorzi e le societa' consortili, costituite tra le imprese artigiane, a norma dell' articolo 6 della legge quadro. 2. Nell' albo di cui al precedente comma sono iscritte di diritto le imprese artigiane iscritte nell' alno di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 26 (Domanda di iscrizione) 1. Le domande di iscrizione all' albo di cui al precedente articolo 25, devono essere indirizzate alla commissione provinciale e possono essere presentate presso gli uffici della commissione stessa ovvero per il tramite del comune, ove ha sede l' impresa od il consorzio di imprese. 2. Le domande devono essere redatte su moduli approvati dall' assessorato regionale competente e con le modalita' e le formalita' previste per il registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Art. 27 (Trasmissione delle domande presentate ai comuni ) 1. I comuni provvedono a protocollare, su speciale protocollo da cui risulti in modo chiaro la data di presentazione, le domande ad essi pervenute; queste ultime devono essere trasmesse immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dalla presentazione alla commissione provinciale; su ciascuna deve essere indicata la data di presentazione al comune. 2. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda, i comuni devono rimettere alla commissione citata le certificazioni e gli atti istruttori previsti dall' articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativi al possesso o meno dei requisiti previsti dalla legge quadro per l' iscrizione nell' albo. Art. 28 (Domande presentate alla commissione provinciale) 1. Per le domande di iscrizione all' albo presentate direttamente alla commissione provinciale, questa provvede a richiedere, entro cinque giorni dalla presentazione, al comune ove ha sede l' impresa artigiana gli atti istruttori e le certificazioni di cui all' articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. Il comune deve trasmettere entro venti giorni dalla data di richiesta gli atti di cui al comma precedente. Art.29 (Modalita' delle istruttorie comunali) 1. I comuni ricevono le domande delle imprese artigiane ed espletano gli atti istruttori, in conformita' alle istruzioni emanate dalla Regione, utilizzando moduli uniformi predisposti dall' assessorato regionale competente. Art. 30 (Annotazioni sul registro delle ditte) 1. Le commissioni provinciali comunicano alla camera di commercio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda gli elementi necessari per l' annotazione di cui all' articolo 5, secondo comma, della legge quadro. 2. Le comunicazioni avvengono su moduli approvati dall' assessorato regionale competente e devono contenere tutti gli elementi previsti dalla vigente legislazione sulla tenuta del registro delle ditte. Art.31 (Atti istruttori della commissione provinciale ) 1. La commissione provinciale per l' artigianato, qualora non ritenga sufficienti per l' iscrizione di un' impresa gli atti istruttori compiuti dal comune, puo' sempre disporre ulteriori accertamenti anche mediante sopraluoghi effettuati da propri componenti o dal personale della segreteria della commissione stessa. Art. 32 (Denunzia delle modifiche e della cessazione dell' impresa ) 1. Le imprese artigiane iscritte devono denunziare alla commissione provinciale, con le stesse formalita' e modalita' previste dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, la cessazione dell' attivita', la perdita dei requisiti per l' iscrizione all' albo ed ogni altra modifica che intervenga nello stato di fatto e di diritto dell' impresa. 2. Tali denunzie possono essere presentate direttamente agli uffici della commissione provinciale o tramite il comune, ove ha sede l' impresa, il quale deve inoltrarla, entro cinque giorni, con le stesse modalita' di cui al precedente articolo 26, alla commissione provinciale stessa. 3. Questa provvede, entro quindici giorni dalla denunzia, alle comunicazioni previste ai fini dell' annotazione sul registro delle ditte prevista dall' articolo 5 della legge quadro. 4. La cancellazione dall' albo e le modifiche sono decise dalla commissione provinciale che puo' disporre in ogni caso accertamenti per verificare la regolarita' delle denunzie. Art. 33 (Iscrizioni e cancellazioni di ufficio) 1. La commissione provinciale dell' artigianato, sulla base di accertamenti diretti ovvero di comunicazioni dei soggetti di cui all' articolo 7 della legge quadro, sentito l' interessato, effettua le cancellazioni di ufficio delle imprese e dei consorzi che abbiano perso i requisiti per l' iscrizione dandone comunicazione, entro quindici giorni, al registro delle ditte della camera di commercio. 2. Quest' ultima e' tenuta a segnalare alla commissione provinciale per gli opportuni accertamenti ai fini dell' iscrizione di ufficio i dati anagrafici delle imprese, per le quali puo' ritenersi esistano i requisiti di iscrizione all' albo. Art. 34 (Termini di efficacia dei provvedimenti) 1. Le decisioni della commissione provinciale devono essere modificate agli interessati entro settanta giorni dalla presentazione delle domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda medesima. 2. Negli altri casi, l' iscrizione ha efficacia dal giorno del provvedimento della commissione provinciale, che la dispone. 3. I provvedimenti di cancellazione o di modifica dell' iscrizione dall' albo hanno efficacia dalla data dell' evento che causa la cancellazione stessa o che ha dato luogo alla modifica. Art. 35 (Revisione dell' albo) 1. Ogni trenta mesi, la commissione provinciale procede alla revisione dell' albo secondo le istruzioni impartite dall' assessorato regionale competente. 2. Tale revisione deve accertare: a) il permanere nelle imprese iscritte dei requisiti di legge per l' iscrizione all' albo; b) l' esistenza effettiva dell' impresa nello stato di fatto e di diritto denunziato. Art. 36 (Modalita' di espletamento della revisione ) 1. La revisione di cui al precedente articolo 35 avviene in forma continua in modo che ogni trenta mesi siano verificati l' esistenza, la persistenza dei requisiti di legge per l' iscrizione all' albo e lo stato di fatto e di diritto di ciascuna impresa artigiana iscritta. 2. A tal fine la commissione provinciale programma un piano di revisione che, cominciando dalle imprese di piu' antica iscrizione e seguendo un ordine progressivo, preveda che ogni mese un congruo numero di imprese sia oggetto di verifica attraverso sopralluoghi effettuati dal personale di segreteria o dai comuni, con onere a carico della Regione. 3. La commissione, sulla base degli accertamenti di cui al precedente secondo comma, sentiti gli interessati, delibera le cancellazioni e le modifiche di ufficio, dandone comunicazione ai fini dell' annotazione al registro delle ditte della camera di commercio. 4. Alle imprese che risultano non avere denunziato modifiche o la cessazione dell' attivita' si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 39. Art. 37 (Ricorsi contro i provvedimenti della commissione provinciale) 1. Contro i provvedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione all' albo della commissione provinciale e' sempre ammesso ricorso alla commissione regionale, la quale decide sentita la commissione provinciale stessa che ha emesso il provvedimento impugnato. 2. Quest' ultima provvede d' ufficio ad eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della commissione regionale entro quindici giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione, dandone comunicazione ai fini dell' annotazione sul registro delle ditte della camera di commercio. Art. 38 (Sistema informativo ) 1. La Regione procedera' alla creazione di un sistema informativo dell' artigianato nell' ambito del sistema informativo regionale attraverso l' automazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le imprese artigiane. 2. I rapporti derivanti dalla creazione del sistema informativo tra le camere di commercio e la Regione verranno disciplinati in sede di convenzione di cui al precedente articolo 11. 3. Tutte le comunicazioni ai fini dell' annotazione sul registro delle ditte delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni previste dalla presente legge a norma dell' articolo 5, secondo comma, della legge quadro possono essere fatte utilizzando strumenti informatici. Titolo IV SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA Art. 39 (Illeciti e sanzioni) 1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti: a) per l' omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione all' albo provinciale delle imprese artigiane: da L. 1 milione a L. 2 milioni; b) per la presentazione di una domanda non veritiera di iscrizione: da L. 3 milioni a L. 5 milioni; c) per l' omessa o ritardata presentazione di una denuncia di modifica: da L. 500.000 a L. 1 milione; d) per la presentazione di una denuncia non veritiera di modifica: da L. 2 milioni a L. 3 milioni; e) per l' omessa o ritardata presentazione di una denuncia di cessazione: da L. 500.000 a L. 1 milione; f) per la presentazione di una denuncia non veritiera di cessazione: da L. 1 milione a L. 2 milioni. Art. 40 (Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni ) 1. Per l' accertamento degli illeciti e l' irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 39 si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6. 2. La determinazione dell' ammontare della sanzione e l' emissione dell' ingiunzione di pagamento competono al sindaco del comune nel cui territorio ha la sua sede l' impresa, il titolare della quale ha commesso l' illecito. Art. 41 (Comunicazione degli illeciti) 1. Gli uffici, gli enti e gli organi della pubblica amministrazione che, nell' esercizio delle funzioni loro demandate dalla legge, accertano uno degli illeciti amministrativi, di cui al precedente articolo 39, ne danno comunicazione alla commissione provinciale per l' artigianato ed al sindaco competenti per territorio entro cinque giorni dall' accertamento. Art. 42 (Diritti sugli atti e certificati) 1. I diritti di segreteria sugli atti e sui certificati relativi all' albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 52 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sono di spettanza della Regione. 2. I diritti di cui al precedente comma continuano ad essere percepiti dalle camere di commercio, sono contabilizzati in contabilita' speciali per conto della Regione e sono utilizzati per le spese di funzionamento della commissione provinciale a titolo di acconto sui rimborsi previsti dalla convenzione di cui al precedente articolo 11. Titolo V NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 43 (Norme transitorie) 1. Sino alla stipula della convenzione di cui al precedente articolo 11, le camere di commercio continueranno a provvede agli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta dell' albo delle imprese artigiane. 2. La Regione rimborsera' le spese sostenute per il personale impiegato, detratte le somme incassate per i diritti di segreteria di competenza regionale di cui al precedente articolo 42. Art. 44 (Norme finanziarie) 1. Per le spese derivanti dall' attuazione della presente legge vengono istituiti sul bilancio regionale di previsione per l' esercizio 1987 i seguenti capitoli di spesa per gli importi appresso specificati: capitolo n. 03170 denominato << Spese per l' organizzazione ed il funzionamento della commissione provinciale e regionale per l' artigianato >> L. 100.000.000 capitolo 03171 denominato << Spese per le elezioni delle commissioni provinciali per l' artigianato >> L. 100.000.000 2. Alla relativa copertura si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 29801, elenco n. 4, lettera c), del bilancio di previsione per l' esercizio 1987. Art. 45 (Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |