| L.R. 15 Febbraio 1974, n. 14 |
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Finanziamento dell' edilizia scolastica minore.
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Art. 1 La Regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e di riadattamento di edifici o locali destinati ad uso di scuola materna, elementare e media di proprieta' dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nonche' di quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora le opere riguardino scuole di frazioni con popolazione non superiore a 3.500 abitanti. Art. 2 La domanda di contributo di cui all' art. 1, la cui presentazione e' deliberata dalla Giunta comunale, deve pervenire alla Giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno. La deliberazione deve attestare che l' immobile e' di proprieta' del Comune ed ha esclusiva destinazione all' uso scolastico di cui all' art. 1; deve indicare il numero degli abitanti del Comune e, se ricorre l' ipotesi, della frazione. Alla domanda deve essere allegata la relazione tecnico - illustrativa ed il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire. Art. 3 Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, effettua il riparto dei contributi, dando priorita' alle richieste dei Comuni che fanno parte delle Comunita' Montane e delle frazioni dei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, con prevalente popolazione agricola. Art. 4 Il contributo e' erogato in due soluzioni: la prima pari al 50% alla presentazione del verbale di consegna dei lavori; il saldo, dietro presentazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione approvati dal Genio Civile competente per territorio. Il diritto al contributo si estingue se l' opera non e' iniziata nei sei mesi successivi alla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta regionale puo' concordare una proroga non superiore a sei mesi, su motivata richiesta dell' Amministrazione comunale. Art. 5 I contributi concessi in forza alla presente legge sostituiscono quelli previsti dall' art. 12 della legge n. 675 del 1- 6- 1942, dall' art. 16 della legge n. 1073 del 24- 7- 1962 e dall' art. 29 della legge n. 641 del 28- 7- 1967. Art. 6 In sede di prima applicazione, i termini di cui agli articoli 2 e 3 sono fissati rispettivamente in 60 e 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 7 Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata per l' esercizio 1973, la spesa di L. 100.000.000. All' onere relativo all' anno 1973 si fara' fronte mediante prelevamento dal cap. 2982 e l' istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1973, al titolo II, sezione II, rubrica 7 del cap. 2251 << Contributi per il finanziamento di opere di edilizia scolastica minore >> con la dotazione di L. 100.000.000. Analoghi interventi saranno previsti per gli esercizi successivi. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre - con propri decreti da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 8 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, 6Ø comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 15 febbraio 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 8 febbraio 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |