L.R. 06 Marzo 1979, n. 16 |
Proroga della disciplina transitoria prevista dalla legge regionale n. 19 del 17 aprile 1978. Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio, ampliare servizi diagnostici extraospedalieri.
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Art. 1 In mancanza della normativa tecnica prevista dall' articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, la disposizione di cui all' articolo 2 della legge stessa continua ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |