Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1972.

Numero della legge: 37
Data: 10 settembre 1973
Numero BUR: 24
Data BUR: 20/09/1973

L.R. 10 Settembre 1973, n. 37
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1972.




Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le
variazioni di cui all'annessa tabella "A".


Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "B".


Art. 3

In conseguenza delle variazioni di bilancio disposte con il precedente art. 2, gli impegni di spesa assunti a carico di capitoli il cui stanziamento risulta soppresso sono trasferiti come segue:

- dai capitoli nn. 37, 48/01, 48/03, 49/01, 50/01, 52/01, 52/03, 53/01, 53/03, 53/11, 54/01, 54/08, 55/01, 56/01, 59/01, al capitolo n. 6;
- dai capitoli nn. 39, 48/02, 48/04, 49/02, 49/03, 50/02, 52/02, 52/04, 53/02, 53/04, 54/02, 55/02, 56/02, 59/02, al capitolo n. 8;
- dai capitoli nn. 48/05, 49/04, 50/03, 52/05, 53/05, 54/03, 55/03, 56/03, 59/03, al capitolo n. 11;
- dai capitoli nn. 48/06, 49/05, 50/04, 52/06, 53/06, 54/04, 56/04, 59/04, al capitolo n. 11/01;
- dai capitoli nn. 48/09, 50/07, 52/09, 53/09, 54/07, 59/06, al capitolo n. 12;
- dai capitoli nn. 42, 48/07, 50/05, 52/07, 53/07, 54/05, 55/04, al capitolo n. 29
- dai capitoli nn. 48/10, 50/08, 52/10, 53/10, 59/07, al capitolo n. 29/01;
- dai capitoli nn. 48/08, 49/06, 50/06, 52/08, 53/08, 54/06, 55/05, 56/05, 59/05, al capitolo n. 29/02;


Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre - con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al Bilancio - in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, le variazioni di bilancio necessarie per l'iscrizione dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate o in applicazione di particolari disposizioni legislative.


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.