L.R. 09 Aprile 1979, n. 22 |
Abilitazione all' esercizio venatorio.
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CAPO I Art. 1 (Attestati di abilitazione all' esercizio venatorio) L' attestato di abilitazione all' esercizio venatorio, preliminare alla richiesta per il rilascio della licenza di porto di armi per uso di caccia, viene rilasciato dal presidente della giunta provinciale al richiedente che - nella provincia in cui risiede - ha superato apposito esame innanzi alla commissione nominata dalla Giunta regionale di cui al successivo articolo 6. Art. 2 (Programma di esame) L' esame di cui al precedente articolo 1 deve riguardare le sottoindicate materie, con particolare riferimento agli argomenti di seguito elencati: Legislazione venatoria Nozioni sul calendario venatorio e sulle forme di esercizio della caccia; definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria; elenco delle specie cacciabili e dei periodi di caccia della selvaggina stanziale protetta; limitazioni all' esercizio venatorio rispetto a tempi e luoghi; mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia (rilascio e rinnovo delle licenze, validita' ed assicurazioni per responsabilita' civile); nozioni sulle aziende faunistico - venatorie, sulle zone di ripopolamento e cattura, sulle oasi di protezione della fauna e sugli organismi di gestione di detti ambiti territoriali; zona faunistica delle Alpi; agenti di vigilanza, loro compiti e poteri, custodia ed addestramento dei cani; organi preposti all' amministrazione della caccia, sanzioni e relative procedure. Zoologia applicata alla caccia. Concetto elementare di equilibrio delle specie selvatiche; correlazione fra selvaggina ed ambiente; principali specie di fauna selvatica escluse dall' elenco della selvaggina; caratteristiche delle specie selvatiche di maggior interesse venatorio e naturalistico; conoscenza delle specie di selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia. Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole. Concetti elementari di tutela dell' ambiente; tecniche di protezione delle colture agricole, fondi chiusi e terreni in attualita' di coltivazione; concetti elementari sulle coltivazioni in atto, sulle coltivazioni specializzate e loro periodi di maturazione; nozioni generali sugli inquinamenti (aria, acqua) e sulle deturpazioni ambientali; prevenzione e lotta agli incendi boschivi; istituti rivolti alla tutela dell' ambiente; cenni sui rapporti fra la selvaggina, l' agricoltura e la caccia; tecniche di protezione e di ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarle. Armi da caccia e loro uso. Nozioni generali (e particolari) sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l' esercizio venatorio, nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri. Art. 3 (Prove di esame) L' aspirante cacciatore per essere ammesso all' esame di abilitazione, deve sostenere una prova scritta preliminare consistente nella compilazione di un questionario composto da quindici domande. Ad ogni domanda seguono tre risposte. Il candidato deve sbarrare quella esatta. Qualora commetta tre o piu' errori, il candidato non puo' sostenere nuovamente detta prova prima che siano trascorsi sei mesi. Il candidato che ha superato la prova preliminare, e' sottoposto, successivamente, all' esame di abilitazione comprendente una prova teorica e una prova pratica. Per la prova teorica, l' aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di conoscere gli argomenti del programma di cui al precedente articolo 2. Superata positivamente tale prova, il candidato sostiene una prova pratica sulle armi, costituita dallo smontaggio, il montaggio e l' uso di un fucile da caccia. La commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di " idoneo " oppure " non idoneo ". Il giudizio della commissione e' definitivo. Art. 4 Il programma e le prove di esame, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale. Art. 5 (Ripetizione dell' esame) Il candidato giudicato " non idoneo " puo' ripresentare domanda di ammissione all' esame, con la procedura di cui al successivo articolo 8, trascorsi almeno sei mesi dalla data dell' esame sostenuto. Qualora il candidato risulti ulteriormente " non idoneo ", per gli esami successivi, il termine per la ripresentazione della domanda d' ammissione, secondo la procedura di cui al comma precedente, e' fissato in almeno un anno dall' ultimo esame sostenuto. Art. 6 (Commissione per l' abilitazione all' esercizio venatorio ) La commissione per l' abilitazione all' esercizio venatorio e' istituita dalla Giunta regionale, in ciascun capoluogo di provincia ed ha sede presso l' amministrazione provinciale nel cui territorio opera. E' composta da: un funzionario della Regione che la presiede; dieci membri - cinque titolari e cinque supplenti - esperti nelle materie indicate al precedente articolo 2; un dipendente della provincia, con funzioni di segretario. I componenti della commissione vengono designati, su proposta dell' assessore regionale competente in materia, sentita la commissione consiliare competente all' inizio di ogni legislatura entro novanta giorni dalla nomina del Presidente della Giunta regionale e restano in carica cinque anni o sino alla scadenza della legislatura stessa. In caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa di cessazione dell' incarico di un membro della commissione, il successore e' nominato con la procedura sopra indicata e resta fino alla scadenza del mandato del sostituito. Il presidente puo' convocare la commissione, dopo la scadenza della legislatura e sino alla nomina della nuova commissione, per l' esame delle domande ancora giacenti. Ai componenti della commissione spetta il trattamento indicato dalla legge regionale n. 60 del 9 giugno 1975. Per la validita' della seduta di esame, e' necessaria la presenza del presidente e di cinque commissari. Il presidente in caso di impedimento puo' delegare un componente della commissione a sostituirlo. Tale componente, a sua volta, viene sostituito dal supplente. Non possono essere nominati componenti della commissione di esame: dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche. Art. 7 (Spesa di funzionamento della commissione) La spesa relativa all' onere di funzionamento della commissione e' a carico del bilancio regionale. Art. 8 (Domanda di abilitazione all' esercizio venatorio) L' aspirante cacciatore per essere ammesso all' esame, che dovra' essere sostenuto entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente articolo 1 deve presentare domanda al presidente della commissione provinciale competente per territorio allegando i seguenti documenti: a) certificato di residenza; b) certificato di idoneita' fisica all' esercizio venatorio rilasciato dall' ufficiale sanitario del comune di residenza, in data non anteriore a sessanta giorni dalla data della domanda. La domanda ed i documenti di cui alle lettere a) e b), devono essere redatti su carta legale. Prima dell' effettuazione dell' esame, il candidato deve farsi riconoscere mediante esibizione di un documento di riconoscimento non scaduto. Art. 9 (Registro dei cacciatori) Presso ogni provincia, a norma dell' articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di esercizio venatorio. La registrazione viene compilata sulla base dei dati mensilmente trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d' armi per uso venatorio. La copia delle schede viene mensilmente trasmessa dalle province alla Regione. CAPO II Art. 10 (Sospensione della validita' e revoca della licenza di porto d' armi per uso di caccia) La sospensione della validita', la revoca o la esclusione definitiva della licenza di porto d' armi per uso di caccia nei casi previsti dall' art. 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, viene proposta in base all' articolo 2 della legge regionale n. 6 del 15 marzo 1978 dal presidente della giunta provinciale. Il provvedimento assunto dal presidente della giunta provinciale viene comunicato al questore del luogo di residenza del trasgressore, affinche' questi provveda alla sospensione, alla revoca o alla esclusione definitiva della concessione. Il ritiro della licenza comporta anche il ritiro del tesserino e l' annotazione dei motivi e della durata della sanzione sul registro di cui al precedente articolo 9. Art.11 (Cessazione dei comitati provinciali della caccia) In attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono delegati alle amministrazioni provinciali i compiti assolti dai comitati provinciali della caccia a norma del testo unico delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e della legge 2 agosto 1967, n. 799 e delle leggi regionali vigenti. Di conseguenza le province subentrano, a tutti gli effetti, ai comitati provinciali della caccia nei relativi diritti, obblighi e rapporti giuridici in corso. Le province, con proprie deliberazioni, provvedono agli incombenti di ordine amministrativo conseguenti l' attuazione del presente articolo. I dipendenti dei comitati provinciali della caccia in servizio alla data del 31 dicembre 1976 passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali nel rispetto dei diritti acquisiti presso i comitati stessi. I comitati provinciali della caccia devono intendersi soppressi il trentesimo giorno successivo alla promulgazione della presente legge. I presidenti dei comitati provinciali della caccia provvederanno, entro tale data, a rendere il conto delle situazioni amministrative e contabili in atto, al presidente della giunta provinciale territorialmente competente. Art. 12 (Norme transitorie e finali) Nella prima applicazione della presente legge il termine indicato nel precedente articolo 6, secondo comma, per la designazione dei componenti della commissione, decorre dall' entrata in vigore della legge stessa. Art. 13 La Giunta regionale, per le spese necessarie alla prima applicazione delle funzioni delegate, eroga un contributo di L. 10 milioni, da ripartirsi tra le amministrazioni provinciali interessate. Art. 14 Per l' attuazione di quanto previsto dall' articolo 13 della presente legge, e' autorizzata, per l' anno finanziario 1979, la spesa di L. 10 milioni. Alla copertura dell' onere si provvedera' mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo n. 101299 (fondo globale) del bilancio regionale per l' anno 1978 ai sensi dell' articolo 20, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. I suddetti fondi saranno iscritti ad apposito capitolo da istituire nel bilancio 1979, in termini di competenza e di cassa, con la seguente denominazione e relativo stanziamento: " Rimborso spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per l' istituzione ed il primo funzionamento delle commissioni provinciali per il rilascio dei certificati di abilitazione all' esercizio venatorio ". L. 10.000.000. Per gli anni successivi la spesa necessaria per la presente legge sara' determinata annualmente con la legge di bilancio. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio 1979. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |