Acconto sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa.

Numero della legge: 42
Data: 17 agosto 1974
Numero BUR: 42
Data BUR: 30/08/1974

L.R. 17 Agosto 1974, n. 42
Acconto sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa.





Art. 1

Fino a quando non sara' provveduto alla corresponsione del trattamento pensionistico definitivo e di quello di fine servizio, da parte degli Enti di cui all' art. 3 della legge regionale n. 17 del 20 febbraio 1974, al personale regionale che per qualsiasi causa cessasse dal servizio, con diritto al trattamento di quiescenza, la Regione corrispondera' un acconto mensile, che verra' recuperato all' atto della liquidazione del trattamento definitivo, direttamente presso gli Enti di cui sopra, in ragione del 90% della misura prevista dall' allegata tabella << A >>, in relazione al trattamento economico in godimento all' atto di cessazione dal servizio.
Alternativamente su domanda degli aventi diritto l' acconto mensile di cui al comma precedente puo' essere corrisposto ai sensi dell' art. 62 della legge 3 marzo 1938, n. 680.


Art. 2

Al personale di cui al precedente art. 1 sara' altresi' corrisposto un acconto sul trattamento di fine servizio, da recuperare all' atto della liquidazione del trattamento definitivo presso gli Enti di cui sopra, in ragione del 70% di 1/ 12 del trattamento economico annuo in godimento, per ogni anno di servizio utile alla liquidazione.


Art. 3

Per provvedere all' erogazione ed al recupero dei fondi occorrenti per la corresponsione degli acconti previsti dalla presente legge, sara' iscritta annualmente la somma di L. 400 milioni in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa e dell' entrata della Regione Lazio.
Per gli scopi di cui al comma precedente i capitoli 714 delle entrate e 4714 delle uscite del bilancio della Regione Lazio per l' anno finanziario 1974 assumono rispettivamente le seguenti denominazioni:
cap. 714 << Rimborso da parte degli Enti di cui all' art. 3 della legge regionale n. 17 del 20 febbraio 1974 dei fondi anticipati per provvedere all' erogazione di acconti sul trattamento economico spettante al personale regionale cessato dal servizio >>.
cap. 4714 << Anticipazioni di fondi per conto degli Enti di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 17 del 20 febbraio 1974 per provvedere alla erogazione di acconti sul trattamento economico spettante al personale regionale cessato dal servizio >>.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 17 agosto 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 8 agosto 1974.



Allegato << A >>
Tabella riferita alla anzianita' di servizio - legge 15- 2- 1958 n. 46 - concernente il trattamento di quiescenza per i dipendenti civili dello Stato.
ATTO ALLEGATO
anni 40 = 80%
anni 39 = 78,20%
anni 38 = 76,40%
anni 37 = 74,60%
anni 36 = 72,80%
anni 35 = 71,00%
anni 34 = 69,20%
anni 33 = 67,40%
anni 32 = 65,60%
anni 31 = 63,80%
anni 30 = 62,00%
anni 29 = 60,20%
anni 28 = 58,40%
anni 27 = 56,60%
anni 26 = 54,80%
anni 25 = 53,80%
anni 24 = 51,20%
anni 23 = 49,40%
anni 22 = 47,60%
anni 21 = 45,80%
anni 20 = 44,00%
anni 19 = 42,20%
anni 18 = 40,40%
anni 17 = 38,60%
anni 16 = 36,80%
anni 15 = 35,00%

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.