L.R. 04 Agosto 1987, n. 48 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 concernente: "Utilizzazione dei beni patrimoniali dell' ex Opera Nazionale per i Combattenti (ONC) trasferiti alla Regione Lazio".
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(Pubblicata nel B.U. 20 agosto 1987, n. 23) Art. 1 Il terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 e' soppresso. Art. 2 Dopo il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: << I possessori dei beni indicati alle lettere a), b) e c), possono ottenere, per urgenti motivi di utilizzazione del fondo mediante trasformazioni e miglioramenti aziendali, l' acquisto del bene posseduto con priorita' rispetto ai previsti preliminari adempimenti di cui al precedente articolo 2 >>. Art. 3 Al primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 sono sostituiti i punti 1), 2) e 3) come segue: << 1) dall' Assessore al demanio e patrimonio o un proprio delegato da scegliere tra i funzionari del massimo livello dirigenziale dell' Assessorato stesso, in qualita' di presidente; 2) dal funzionario responsabile del settore decentrato dell' agricoltura della provincia in cui e' situato il bene; 3) da un funzionario tecnico dell' Assessorato ai lavori pubblici >>. Art. 4 Il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 e' costituito dal seguente comma:ù << Il trasferimento puo' avvenire immediatamente, su formale richiesta dell' ente elettivo interessato e previa regolare deliberazione, con delibera della Giunta regionale, previo conforme parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti >>. Art. 5 All' articolo 8 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 e' aggiunto il seguente comma: << I possessori dei beni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono ottenere, per motivi connessi alla necessaria sistemazione del bene stesso, l' acquisto del bene richiesto con priorita' assoluta rispetto ai previsti adempimenti di cui al precedente articolo 2 >>. Art. 6 All' articolo 9 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 sono sostituiti i punti 1), 2) e 3) come segue: << 1) dall' Assessore al demanio e patrimonio o un proprio delegato da scegliere tra i funzionari del massimo livello dirigenziale dell' Assessorato stesso, in qualita' di presidente; 2) da un funzionario tecnico dell' Assessorato all' urbanistica; 3) da un funzionario tecnico dell' Assessorato ai lavori pubblici >>. Art. 7 Nelle Commissioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato al demanio e patrimonio della Regione. Ai componenti le Commissioni, compreso il segretario, di cui al precedente comma, compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni. Art. 8 Agli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 7, quantificati in L. 10 milioni, si fara' fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 27230 del bilancio di previsione per l' anno 1987 ed iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 28415 che si istituisce nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: << Compensi ed indennita' ai componenti le Commissioni previste dalla legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |