L.R. 20 Maggio 2002, n. 12 |
Promozione della costituzione dell’azienda strade Lazio - ASTRAL S.p.a.
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, in conformità agli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 194, comma 6, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n.14, promuove la costituzione dell’Azienda strade Lazio - ASTRAL - s.p.a., di seguito denominata Azienda, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo della rete viaria regionale, secondo criteri di trasparenza, efficacia ed economicità. 2. L’Azienda è costituita nella forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, a capitale prevalentemente pubblico, del quale è riservato agli enti pubblici soci una quota maggioritaria complessivamente non inferiore al 65 per cento. Art. 2 (Funzioni e compiti dell’Azienda) 1. L’Azienda: a) esercita le funzioni e i compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi dell'articolo 124, comma 1, lettera c), della l.r. 14/1999, concernenti la progettazione e la realizzazione della rete viaria regionale, fatta eccezione per la rete autostradale regionale; b) esercita le funzioni e i compiti amministrativi conferiti alle province, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera d) e comma 2, della l.r. 14/1999, per conto delle province che partecipano all'Azienda stessa. 2. L'Azienda può altresì effettuare attività in favore di soggetti terzi, quali servizi di progettazione, consulenza e assistenza, purchè in misura non preponderante. 3. L'Azienda, nei casi in cui, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati ai commi 1 e 2, non sia in grado di effettuare direttamente lavori, forniture e servizi, opera in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti di lavori pubblici, appalti pubblici di forniture ed appalti pubblici di servizi. Art. 3 (Condizioni per la partecipazione della Regione) 1. La partecipazione della Regione all’Azienda è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto prevedano che:
b) alla Regione venga riservata una quota delle azioni non inferiore al 51 per cento, da mantenere anche in caso di aumento del capitale sociale; c) possano partecipare all’azienda le province laziali in proporzione all’entità della rete viaria di rispettiva competenza, nonchè altri enti pubblici e privati interessati;
Art. 4 (Procedure per la costituzione) 1. La Giunta regionale ed il suo Presidente ovvero l’assessore competente in materia da lui delegato sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all’Azienda e, in particolare, a stipulare l’atto costitutivo, a sottoscrivere azioni in misura non inferiore a quella indicata dall’articolo 3, comma 1, lettera b), nonché a sottoscrivere eventuali accordi tra i soci relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri. Art. 5 (Rappresentanti della Regione nell’Azienda) 1. La Regione è rappresentata nell’assemblea dell’Azienda dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore competente in materia da lui delegato. 2. La nomina degli amministratori e dei sindaci dell'Azienda, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), è effettuata dal competente organo istituzionale regionale. In attesa dell'espletamento delle procedure di nomina dei rappresentanti regionali in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, il Presidente della Giunta regionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 2383, primo comma, e 2400, primo comma, del codice civile, provvede direttamente con proprio decreto alla nomina dei rappresentanti provvisori, che restano in carica fino alla nomina di quelli definitivi. 3. I rappresentanti della Regione di cui al comma 2 sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta regionale. Art.6 (Contratti di servizio) 1. La Regione e le province che partecipano all'Azienda affidano l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 2, comma 1 all'Azienda medesima sulla base di appositi contratti di servizio, da stipularsi in conformità alle indicazioni contenute negli atti di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale adottati ai sensi dell'articolo 124, comma 1, lettera a) della l. r. 14/1999. 2. I contratti di cui al comma 1 specificano le attività affidate e stabiliscono, tra l'altro, gli obiettivi e gli standard qualitativi e quantitativi delle attività affidate, i tempi di esecuzione e realizzazione, i compensi remunerativi e le modalità per la verifica dei risultati conseguiti. Art. 7 (Disposizione transitoria) 1. Fino alla stipulazione del contratto di servizio di cui all'articolo 6, l'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati dalla Regione all'Azienda ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) è svolto con le modalità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge o con eventuali diverse modalità individuate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. 2. Con i contratti di servizio di cui all'articolo 6 sono disciplinate:
b) la successione dell'Azienda nei rapporti contrattuali in atto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2. Art. 8 (Integrazione ed adeguamento della normativa vigente) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana una disciplina organica in materia di viabilità, provvedendo all'integrazione ed all'adeguamento della normativa vigente. Art. 9 (Disposizione finanziaria) 1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito nell’ambito dell’unità previsionale di base C 16 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002 apposito capitolo denominato: “Partecipazione della Regione all’Azienda strade Lazio-ASTRAL-s.p.a. con lo stanziamento di euro 200 mila. 2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede attraverso riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. T 22501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 20 maggio 2002 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |