Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando.

Numero della legge: 31
Data: 15 marzo 1990
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1990

L.R. 15 Marzo 1990, n. 31
Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando.

(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1990, n. 9).


Art. 1

1. La tabella di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, cosi' come modificata dalle leggi regionali 23 agosto 1986, n. 27, dicembre 1987, n. 56 e dell'articolo 42 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, e' sostituita dalla seguente tabella:

seconda qualifica dirigenziale n. 147
prima qualifica dirigenziale n. 441
ottava qualifica funzionale - funzionario n. 1.500
settima qualifica funzionale - istruttore direttivo n. 760
sesta qualifica funzionale - istruttore n. 1.250
quinta qualifica funzionale - collaboratore professionale n. 50
quarta qualifica funzionale - esecutore n. 750
terza qualifica funzionale - operatore n. 300
seconda qualifica funzionale - ausiliario n. 225
---------
Totale n. 5.423


Art. 2

1. La tabella di cui al quarto comma dell'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, cosi' come modificata dall'articolo unico della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 7, e' sostituita dalla seguente tabella:

ottava qualifica funzionale - funzionario responsabile didattico n. 25
ottava qualifica funzionale - funzionario amministrativo n. 25
settima qualifica funzionale - istruttore direttivo docente n. 50
settima qualifica funzionale - istruttore direttivo amministrativo n. 20
sesta qualifica funzionale - istruttore docente n. 260
sesta qualifica funzionale - istruttore amministratvo n. 60
quinta qualifica funzionale - collaboratore professionale n. 15
quarta qualifica funzionale - esecutore n. 105
terza qualifica funzionale - operatore n. 25
seconda qualifica funzionale - ausiliario n. 60
--------
Totale n. 670


Art. 3

1. In sede di prima attuazione della presente legge la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge medesima viene effettuata secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli e nel seguente ordine:
1) personale di cui all'articolo 4, comma 1;
2) personale di cui all'articolo 4, comma 2;
3) personale di cui all'articolo 5;
4) personale di cui all'articolo 6;
5) personale di cui all'articolo 5, comma 2.


Art. 4

1. Sono inquadrati nei ruoli regionali, con la decorrenza prevista dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, i dipendenti assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, con il parametro 218 che siano in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge fin dal 1° giugno 1984.

2. Sono inquadrati nei ruoli regionali i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla legge regionale 10 giugno 1988, n. 32, in servizio presso la Regione alla data 1° dicembre 1987. L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento. Al personale di cui al presente comma compete il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento; l'eventuale differenza con il trattamento economico in godimento e' conservata quale assegno ad personam riassorbibile.


Art. 5

1. Alla copertura dei posti complessivamente disponibili nella IV qualifica e diquelli comunque vacanti fino alla data del 31 dicembre 1989, la Giunta regionale provvede attraverso una selezione alla quale puo' partecipare il personale di ruolo della Regione Lazio inquadrato nelle qualifiche funzionali seconda e terza.

2. Alla copertura dei posti disponibili, prima dell'entrata in vigore della presente legge nella VI qualifica funzionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 21 aprile 1988, mediante l'utilizzo del personale risultato idoneo al concorso le cui graduatorie sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 1988.


Art. 6

1. Per le ulteriori vacanze nelle qualifiche dalla II alla VIII e nelle qualifiche amministrative del ruolo della formazione professionale, si provvede attraverso l'inquadramento del personale, in servizio in posizione di comando presso la Regione Lazio alla data di entrata in vigore della legge, che ne faccia richiesta. L'inquadramento e' subordinato all'assenso dell'ente di appartenenza.

2. L'istanza di cui al precedente comma, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'inquadramento decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al precedente secondo comma.

4. Per il personale proveniente dagli enti del comparto l'inquadramento e' effettuato sulla base della qualifica funzionale rivestita e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.

5. Per il personale proveniente da enti di diverso comparto l'inquadramento viene effettuato sulla base di apposito regolamento consiliare su proposta elaborata dalla Giunta regionale previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il regolamento tiene conto del contenuto professionale delle posizioni giuridiche di provenienza e delle qualifiche dell'ordinamento regionale.

6. Al personale contemplato nel precedente quinto comma, compete alla data di inquadramento lo stipendio tabellare spettante alla medesima data al personale regionale, oltre alle indennita' previste per il medesimo ed a quella integrativa speciale. Compete inoltre, a titolo di salario di anzianita', una somma pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento, esclusa l'indennita' integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia, ed il trattamento tabellare regionale.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti quarto, quinto e sesto comma, la posizione giuridica ed il trattamento economico sono quelli in godimento alla data di scadenza del termine previsto dal precedente secondo comma.

8. Nella ipotesi in cui i posti disponibili siano inferiori alle istanze l'inquadramento viene effettuato sulla base di apposite graduatorie predisposte secondo i criteri di seguito indicati: 50 punti riservati ai titoli di cui massimo punti 25 ai titoli di carriera, massimo punti 15 ai titoli di studio, massimo punti 10 ai titoli vari.

9. L'articolazione dei punteggi da attribuire ai tipi di titoli indicati al precedente ottavo comma, e' attuato dalla Giunta regionale previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


Art. 7

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli, non sono considerati disponibili le vacanze nei contingenti dei profili professionali istituiti con le leggi regionali 23 agosto 1986, n. 27 e 12 dicembre 1987, n. 56, nonche' le riserve di posti da destinare alle assunzioni obbligatorie e quelli messi a concorso con provvedimento adottato in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

2. Non e', inoltre, considerato disponibile nella IV qualifica un numero di posti uguale ad eventuali situazioni soprannumerarie che dovessero determinarsi nella V qualifica funzionale a seguito della riduzione della relativa dotazione organica.


Art. 8

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comandi possono essere effettuati soltanto per posti Vacanti. 2. Fanno eccezione i comandi per le esigenze delle segreterie particolari e dei gruppi consiliari.


Art. 9

1. Il personale che nei termini stabiliti dal precedente articolo 6, secondo comma, non presenti domanda in inquadramento, potra' con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere mantenuto in posizione di comando nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 8.


Art. 10

1. Alla spesa per la copertura della presente legge, quantificata in L. 10.000 milioni, si provvede mediante riduzione di L. 8.000 milioni del capitolo n. 27211 L. 2.000 milioni del capitolo n. 31001 della proposta di bilancio 1990 in corso di approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335. 2. La predetta somma di L. 10.000 milioni viene poi portata in aumento del capitolo n. 27205 del medesimo bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.