L.R. 03 Marzo 2003, n. 6 |
"Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19)".
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 e successive modifiche) 1. Alla l.r. n. 10/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: “Art. 2 (Adempimenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio) 1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a modificare contenuti, limiti e modalità di corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1 nonché dell’indennità di missione e dei rimborsi spese. Nel rispetto dei diritti dei Consiglieri, l’Ufficio di Presidenza disciplina i criteri e le modalità per la verifica della presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni ai fini dell’applicazione delle ritenute di cui all’articolo 3”. b) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 3 marzo 2003 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |