"Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19)".

Numero della legge: 6
Data: 3 marzo 2003
Numero BUR: 8 S.O. n. 7
Data BUR: 20/03/2003

L.R. 03 Marzo 2003, n. 6
"Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19)".


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:


Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 e successive modifiche)


1. Alla l.r. n. 10/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(Adempimenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio)


1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a modificare contenuti, limiti e modalità di corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1 nonché dell’indennità di missione e dei rimborsi spese. Nel rispetto dei diritti dei Consiglieri, l’Ufficio di Presidenza disciplina i criteri e le modalità per la verifica della presenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni ai fini dell’applicazione delle ritenute di cui all’articolo 3”.

b) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
      “1. In caso di assenza da parte dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni, ovvero di mancata partecipazione, nell’arco della medesima giornata, al trenta per cento delle votazioni complessivamente effettuate nelle sedute del Consiglio, delle giunte o delle commissioni, è operata una ritenuta sulla diaria di cui all’articolo 1 pari a quella prevista nei confronti dei parlamentari appartenenti alla Camera dei Deputati.”;
c) ai commi 2, 3 e 3 bis dell’articolo 3 la parola “detrazione” è sostituita dalla seguente “ritenuta”.






La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 3 marzo 2003

Storace


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.