L.R. 28 Aprile 1980, n. 26 |
Modifica al primo comma dell' art. 3 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 1980, avente per oggetto: << Integrazione della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9 >>.
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ARTICOLO UNICO Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale concernente: << Integrazione alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9 >>, approvata nella seduta del 12 marzo 1980, e' cosi' sostituito: << Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1980, la spesa di L. 90 milioni >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |