Modifiche ed integrazioni della legge regionale 26 agosto 1988,n. 49 " Intervento a favore delle attivita' di autoveicoli dapiazza - taxi".

Numero della legge: 45
Data: 17 luglio 1989
Numero BUR: 21
Data BUR: 01/08/1989

L.R. 17 Luglio 1989, n. 45
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 26 agosto 1988,n. 49 " Intervento a favore delle attivita' di autoveicoli dapiazza - taxi".

(Pubblicata nel B.U. 01 agosto 1989, n. 21, S.O. n. 1)


Art. 1

1. Dopo il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 49, sono aggiunti i seguenti commi:

1 bis - " Nel caso in cui l' acquisto riguardi una nuova autovettura definita a " motore pulito a miscela povera" come da direttive CEE, sull' auto pulita, e' corrisposto ai titolari della concessione, in conto capitale, un' importo pari al 25 per cento del costo di fatturazione della solo auto, dispositivi aggiuntivi esclusi, al netto dell' imposta sul valore aggiunto e per un massimo di lire 3 milioni".

3 bis - " Limitatamente agli impianti di scarico antinquinamento il contributo e' determinato nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuto ammissibile".

3 ter - " L' ottenimento del contributo di cui al comma precedente comporta l' obbligo di esporre sulla autovettura una vetrofania ben visibile all' utente, riproducente la dizione " Questo taxi non inquina".


Art. 2

1. Dopo l' articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 49, e' aggiunto il seguente articolo:
" Art. 8 bis

1. Il testo della presente legge verra' portato a conoscenza delle categorie interessate mediante ogni iniziativa idonea a realizzare la piu' ampia diffusione della normativa.".


Art. 3

1. La presente legge non comporta nuovi oneri rispetto a quelli gia' previsti dalla legge regionale 26 agosto 1988, n. 49.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.