L.R. 24 Giugno 1980, n. 85 |
Provvidenze per le associazioni professionali regionali degli artigiani.
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Art. 1 La Regione Lazio concede contributi alle associazioni professionali regionali degli artigiani, aderenti alle confederazioni nazionali artigiane piu' rappresentative, che siano presenti con proprie strutture associative in tutte le province del Lazio. Art. 2 I contributi, di cui alla presente legge, sono finalizzati a sostenere attivita' svolte, nell' ambito dei relativi territori di competenza, dalle associazioni professionali regionali, di cui al precedente articolo 1, o dalle organizzazioni provinciali degli artigiani aderenti alle predette organizzazioni regionali. Art. 3 Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere inoltrate all' assessorato industria, commercio, artigianato della Regione Lazio, entro il 31 dicembre di ogni anno, e debbono essere corredate di un programma dettagliato delle attivita' da svolgere nell' anno successivo con l' indicazione dei costi previsti per la realizzazione della iniziativa. Art. 4 I contributi regionali sono concessi per le seguenti finalita': a) pubblicazioni periodiche; b) attivita' promozionali relative all' aggiornamento tecnico delle imprese, alla razionalizzazione ed all' aumento della loro produzione, dalla fase di commercializzazione dei loro prodotti, agli insediamenti delle imprese artigiane, allo sviluppo dell' associazionismo; c) convegni e seminari attinenti alle finalita' istituzionali degli organismi predetti, nonche' studi e ricerche indirizzate alle finalita' di cui al precedente punto b). Art. 5 I contributi regionali sono concessi: a) per le pubblicazioni periodiche, nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino ad un importo massimo del contributo pari a lire 20.000.000 annuo; b) per le attivita' promozionali nella misura del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili fino ad un importo massimo del contributo di L. 40.000.000 per anno; c) per convengi e seminari, studi e ricerche, nella misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino ad un importo massimo del contributo pari a L. 40.000.000 per anno. Art. 6 I contributi, di cui alla presente legge, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' industria, commercio ed artigianato, sentita la competente commissione consiliare. L' erogazione dei contributi verra' effettuata con successivo atto della Giunta regionale, dietro idonea documentazione di spesa. Art. 7 Nella prima attuazione della presente legge i contributi, sono riconosciuti anche per l' anno in cui la legge viene pubblicata. Le domande relative ai contributi per l' anno predetto dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Art. 8 Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 500 milioni previo prelevamento dal capitolo n. 03997 (fondo globale) ed iscrizione in termini di competenza al capitolo n. 03163, che viene istituito nel bilancio di previsione 1980 con la seguente denominazione: << Contributi alle organizzazioni regionali degli artigiani >>. Con successivi provvedimenti legislativi sara' determinata la spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni 1981 e seguenti. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |