L.R. 21 Marzo 1991, n. 11 |
Integrazione e rettifica dell'articolo 5 della leggeregionale 15 marzo 1990, n. 0031.
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Art. 1 1. L'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31 concernente: "Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando ", e' cosi' sostituito: " Art. 5 1. Alla copertura dei posti complessivamente disponibili nella quarta qualifica funzionale alla data del 14 aprile 1990 la Giunta regionale provvede attraverso una selezione alla quale puo' partecipare il personale di ruolo della Regione Lazio inquadrato nelle qualifiche funzionali seconda e terza, in servizio alla Regione da almeno due anni alla predetta data. La selezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della lpresente legge; l'inquadramento ha decorrenza giuridica ed economica dalla data del 1° dicembre 1990. 2. La legge di riorganizzazione degli istituti per iol diritto allo studio universitario, disciplinera', nello spirito di cui al precedente comma, l'accesso alla quarta qualifica funzionale del personale del ruolo degli I.DI.S.U. 3. Alla copertura dei posti disponibili, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nella sesta qualifica funzionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1988, n.24, mediante l'utilizzo del personale risultato idoneo al concorso le cui graduatorie sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 1988". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |