Norme per il miglioramento qualitativo della produzione e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonche' per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

Numero della legge: 45
Data: 18 novembre 1977
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1977

L.R. 18 Novembre 1977, n. 45
Norme per il miglioramento qualitativo della produzione e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonche' per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.






Art. 1

La Regione con la presente legge si propone di promuovere lo sviluppo della produzione zootecnica, di consentire alle aziende agricole singole ed associate adeguati livelli di reddito e di favorire il miglioramento qualitativo della produzione zootecnica mediante la costituzione di associazioni dei produttori zootecnici, in armonia ed in applicazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, nonche' di fissare i criteri per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale a qualsiasi uso destinato in armonia con le norme comunitarie e la programmazione regionale e nazionale.


Art. 2

Le associazioni costituite su iniziativa di produttori agricoli, debbono presentare tutti i requisiti previsti dall' art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306.
La dimensione minima territoriale nella quale operano le associazioni viene individuata nei comprensori economico - urbanistici istituiti con legge regionale 12 giugno 1975, n. 71 e nelle comunita' montane.
Per tre anni dall' entrata in vigore della presente legge tale dimensione viene individuata per zone di produzione a livello intercomunale su decisione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare agricoltura.
Le cooperative agricole di produttori zootecnici anche di trasformazione ed i loro consorzi possono essere riconosciuti come associazioni, in applicazione dell' art. 2, penultimo comma, della legge 8 luglio 1975, n. 306. A tali associazioni possono aderire, per la sola attivita' di associazione, produttori zootecnici del territorio nel quale opera la cooperativa.
Le cooperative di cui al precedente comma che abbiano ottenuto il riconoscimento debbono mantenere la contabilita' per l' attivita' di associazione separata da quella per l' attivita' di cooperazione.
Gli statuti delle associazioni debbono prevedere per i singoli soci il voto pro - capite; per le cooperative il numero dei voti e' dato dal numero degli effettivi soci produttori zootecnici.
Gli statuti debbono altresi' prevedere la ripartizione dei seggi col sistema proporzionale garantendo la presenza delle minoranze anche negli organi esecutivi.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge e per il necessario coordinamento delle attivita' delle associazioni, possono essere costituite associazioni di secondo e terzo grado a piu' ampia base territoriale per le quali si applica quanto disposto dall' art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306. Per voto proporzionale al numero dei soci si intende un numero di voti che rispecchi la reale entita' dell' impresa.
Le associazioni di secondo grado dovranno essere costituite da associazioni di primo grado riconosciute. Le associazioni di terzo grado dovranno essere costituite da associazioni di secondo grado riconosciute. Alle associazioni, qualora vengano meno i requisiti previsti nella presente legge, su richiesta del comitato economico di cui all' art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, puo' revocare il riconoscimento di cui al successivo art. 6.


Art. 3

Alle associazioni dei produttori zootecnici, oltre a quelli previsti dall' art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306 e in conformita' con le finalita' della stessa, sono attribuiti i seguenti compiti:
a) proporre alla Regione, sulla base delle indicazioni dei piani comprensoriali e, in assenza di questi, in armonia con gli indirizzi regionali di politica economica ed eventualmente tenendo conto delle strutture pubbliche esistenti, programmi di ristrutturazione, realizzazione e risanamento concernenti le strutture di produzione, trasformazione del latte, dei prodotti lattiero - caseari e zootecnici in genere;
b) promuovere rapporti di collaborazione con gli organismi associativi degli allevatori produttori zootecnici per la realizzazione di programmi di miglioramento del bestiame, la diffusione e il perfezionamento delle tecniche della fecondazione artificiale ai fini di contribuire allo sviluppo della zootecnia.
Possono svolgere, inoltre, ogni attivita' ad esse affidate dalla Regione, mediante specifici provvedimenti, in materia di interventi nella produzione, trasformazione e mercati, nonche' di gestione di provvedimenti regionali a sostegno della zootecnia, in armonia con l' istituto della delega di poteri in materia agricola.


Art. 4

Il comitato economico di cui all' art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Di esso fanno parte, con funzioni consultive, oltre ai rappresentanti regionali delle organizzazioni professionali agricole, rappresentanti regionali delle organizzazioni cooperative legalmente riconosciute a livello nazionale e delle associazioni regionali degli allevatori produttori zootecnici.


Art. 5

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i coloni miglioratari, i mezzadri, i coloni parziali ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola in forma associata ed abbiano la disponibilita' del relativo prodotto.


Art. 6

La Giunta regionale, previo accertamento dei requisiti delle associazioni, entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze delle associazioni, su proposta dell' assessorato all' agricoltura, delibera il riconoscimento.
L' assessorato all' agricoltura formulera' la proposta sentito il parere delle organizzazioni professionali e cooperative agricole piu' rappresentative sul piano regionale e delle associazioni gia' riconosciute nonche' della commissione consiliare competente.


Art. 7

Gli obblighi degli aderenti alle associazioni sono disciplinati da quanto disposto dall' art. 6 della legge n. 306 dell' 8 luglio 1975 e dalle leggi vigenti in materia.


Art. 8

Alle spese per l' organizzazione e l' esercizio della loro attivita' le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati la cui misura e' stabilita annualmente dall' assemblea, la cui deliberazione viene sottoposta all' approvazione dell' assessore regionale all' agricoltura e diviene esecutiva qualora tale approvazione non venga accordata entro trenta giorni dalla data di ricezione.
Le associazioni dei produttori riconosciute possono beneficiare per le attivita' di loro competenza, delle provvidenze regionali, statali e comunitarie previste per le cooperative agricole.
La Regione Lazio concede alle associazioni di cui alla presente legge in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradualita' decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse nonche' per le relative spese di raccolta ed analisi dei campioni di cui all' ultimo comma dell' art. 11.
La Regione annualmente stabilira' l' entita' massima del contributo erogabile a ciascuna associazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti della Comunita' economica europea.


Art. 9

Lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato per la campagna che va dal 1Ø gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per tutto il territorio regionale e' determinato secondo la procedura dell' art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, nel seguente modo:
per il latte bovino lo standard merceologico e' il seguente:
materia grassa: non inferiore alla percentuale minima prevista dalle norme vigenti (3,2 per cento); materia proteica: non inferiore al 3 per cento; densita': 1,029 - 1,034 a 15ØC; acidita': PH tra 6,60 e 6,50 ovvero comportamento normale alla prova dell' alcool - alizarina; residuo secco magro: non inferiore a 8,5 ovvero punto crioscopico compreso tra - 0,54 e - 0,56. Maggiorazioni percentuali sul prezzo base:
0,5 per cento per ogni
0,10 di grasso al di sopra del 3,4 per cento;
1,0 per cento per ogni
0,10 di proteine al di sopra del 3,03 per cento;
2,0 per cento per la refrigerazione;
2,0 per cento per decolorazione non completa della resazurina da 10° a 37°C;
2,5 per cento per carica microbica totale inferiore a 3.000.000 per carica microbica termoresistenti inferiori a 50.000;
3,0 per cento per carica microbica totale inferiore a 1.500.000 per carica microbica termoresistenti inferiori a 30.000;
3,5 per cento per carica microbica totale inferiore a 500.000 per carica microbica termoresistenti inferiori a 15.000;
0,5 per cento per latte proveniente da allevamenti indenni da TBC e brucellosi;
0,5 per cento per latte contenente un numero di cellule somatiche inferiore a 300.000 per ml. Per lo standard merceologico relativo al latte ovino si considerano i seguenti valori: latte di pecora sarda: materia grassa 6 per cento, peso specifico 1034 - 1036,5;
latte di pecora sopravvissana: materia grassa 8,50 per cento, peso specifico 1036,5 - 1038. Gli standard per il latte proveniente da greggi di pecora e miste sono compresi mediamente tra i valori indicati per la pecora sarda e per la pecora sopravvissana.
Per lo standard merceologico relativo al latte bufalino si considerano i seguenti valori: materia grassa: 6,50 per cento; proteine: 5,60 per cento delle quali 4,30 per cento caseina;
residuo secco magro: 19,40 per cento. Per ogni linea di grasso in piu' sul latte ovino e bufalino sara' praticato un aumento sul prezzo base dello 1,0 per cento.
La Regione Lazio, sentito il parere delle parti contraenti, puo' determinare con proprie leggi, per le successive campagne, variazioni dello standard merceologico e delle percentuali di maggiorazione di cui all' art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306; apportare modifiche alle norme tecniche di determinazione delle caratteristiche del latte, di cui al successivo art. 11, nonche' adeguare le disposizioni della presente legge alle norme che saranno emanate dallo Stato qualora venisse adottato il progetto di regolamento del Consiglio delle Comunita' europee relativo alle associazioni dei produttori.


Art. 10

Le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte possono essere espletate concordemente dalle parti contraenti presso i seguenti laboratori: i laboratori delle universita' degli studi o degli istituti zooprofilattici, nonche' i laboratori degli istituti sperimentali lattiero - caseari ed ogni altro laboratorio abilitato per l' espletamento delle analisi nel campo lattiero - caseario.
I laboratori indicati debbono essere dotati di attrezzature adeguate e personale idoneo all' espletamento delle analisi relative ad un elevato numero di campioni; il responsabile del laboratorio prescelto deve essere persona abilitata al rilascio dei certificati di analisi. L' accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti e' demandato ai servizi regionali competenti. Le parti hanno facolta' di seguire con propri rappresentanti l' espletamento degli accertamenti analitici e chiedere eventualmente il doppio campionamento nel successivo prelievo. In tal caso l' esame del secondo campione sara' effettuato da un diverso laboratorio scelto di comune accordo dalle parti o, in difetto di tale accordo, dall' assessorato all' agricoltura.


Art. 11

Nell' attuazione degli accertamenti per la definizione delle caratteristiche del latte dovranno essere osservate le seguenti norme tecniche:
i metodi ufficiali FIL, in assenza di metodiche ufficiali italiane, saranno scelti in via preferenziale per l' esecuzione degli accertamenti, ovvero come riferimento per la taratura degli apparecchi destinati all' espletamento di grandi serie di analisi. In via subordinata potranno essere scelti metodi ufficiali dettati da altre organizzazioni nazionali ed internazionali; i laboratori di cui all' art. 10 comunicheranno alla Giunta regionale le tecniche e le apparecchiature che intendono adottare per l' espletamento delle analisi; le condizioni sanitarie sono accertate mediante le attestazioni di allevamento indenne rilasciate, a norma delle leggi vigenti, dai servizi sanitari competenti per territorio;
i campioni, non inferiori a due in ciascun trimestre, dovranno essere rappresentativi delle effettive caratteristiche del latte, prelevati da personale abilitato del laboratorio che esegue i controlli, salvo diverso accordo tra le parti, immessi in contenitori che possono essere chiusi ermeticamente e condizionati in modo da evitare variazioni dei requisiti da analizzare; per quanto attiene la determinazione del valore batteriologico deve essere adottato ogni accorgimento atto ad ovviare il verificarsi di alterazioni dei valori di analisi rispetto alla effettiva carica microbica del campione;
la valutazione del valore batteriologico viene effettuata in assenza di attivita' inibenti la crescita e il metabolismo della microflora, tenendo conto della destinazione del latte.
La organizzazione e la realizzazione della raccolta dei campioni e le relative analisi sono affidate alle associazioni dei produttori, salvo diverso accordo tra le parti.


Art. 12

Per gli interventi di cui al precedente art. 8, terzo comma, e' autorizzata una spesa di L. 200.000.000 che viene iscritta nello stato di previsione del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 al capitolo di nuova istituzione n. 26- 21- 45 con la seguente denominazione:
contributi fino all' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni dei produttori zootecnici, per l' attuazione dei programmi, per la trasformazione e/ o riqualificazione del personale dirigente, nonche' per le relative spese di raccolta ed analisi dei campioni del latte.
All' onere di L. 200.000.000 derivante dall' applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 17- 27- 53 dello stato di previsione per l' anno finanziario 1976.
Per gli esercizi successivi, si provvedera' alla spesa medesima mediante l' iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione delle spese dotato dello stanziamento di L. 200.000.000.


Art. 13

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 14 novembre 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.