L.R. 03 Giugno 1988, n. 29 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre1984, n. 60, concernente: Norme sull' associazionismo dei produttori e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674
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(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1988, n.17) Art. 1 1. Il primo ed il secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, sono sostituiti dai seguenti: << 1. La Giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente articolo 7, puo' concedere contributi supplementari alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni, per la realizzazione dei programmi di cui all' articolo 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili e comunque nel rispetto dei limiti e dei divieti fissati dalla vigente normativa comunitaria e dagli articoli 92, 93 e 94 del trattato della Comunita' economica europea in materia di esame di aiuti cosi' come applicati dalla Commissione CEE. 2. I contributi di cui al precedente comma sono concessi nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal comitato nazionale di cui all' articolo 11, quarto, quinto e sesto comma, e dell' articolo 13, primo comma, della stessa legge n. 674 del 1978 >>. Art. 2 1. Dopo l' articolo 12 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, e' aggiunto il seguente articolo: << Art. 13 (Norma transitoria) 1. Nelle more della costituzione del comitato regionale provvisorio di cui al precedente articolo 11 e comunque fino e non oltre il 31 dicembre 1988 la Giunta regionale provvede al riconoscimento delle associazioni e delle unioni a norma dell' articolo 3 della presente legge ed alla concessione di contributi supplementari alle medesime di cui al precedente articolo 1 anche in mancanza del parere del suddetto comitato, ma acquisito il parere della Commissione consiliare permanente per l' agricoltura >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |